La compravendita internazionale di merci e la competenza del Giudice sono stati temi sempre dibattuti, nell’ambito del diritto commerciale e del diritto internazionale.
Oltre ad una serie di norme e trattati applicabili alle singole fattispecie contrattuali, occorreva spesso considerare la formazione di differenti orientamenti giurisprudenziali tra i Paesi interessati dalle spedizioni, dai trasporti e dalle consegne.
Recentemente, sia la Corte di Giustizia Europea che la Corte di Cassazione italiana hanno individuato negli Incoterms elementi utili, di per sè soli e sufficienti, ad individuare i tratti tipici degli accordi commerciali; e, quindi, anche la competenza territoriale del Giudice chiamato a risolvere le questioni contrattuali insorte tra le parti.
Di seguito, abbiamo trattato i principali aspetti di questo – complesso – tema, che in conseguenza della diffusione dei trasporti internazionali di merci interessa sempre più soggetti, sia privati che professionisti.
Le Regole Incoterms
Le Regole Incoterms – ossia INternational COmmercial TERMS – sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, che identificano in maniera chiara la ripartizione tra venditore e compratore delle obbligazioni, dei rischi e delle spese connesse alla consegna della merce.
Si tratta in sostanza di termini contrattuali, validi in tutto il mondo, che definiscono in maniera univoca ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in un’operazione di trasferimento di beni da uno Stato a un altro.
L’utilizzo di questi termini non è obbligatorio; ma consigliato per una maggiore standardizzazione dei contratti di compravendita e per una più prevedibile loro interpretazione.
La prima versione degli Incoterms è stata pubblicata nel 1936. Da allora si sono susseguite revisioni periodiche: nel 1953, 1967, 1976, 1980, 2000, 2010 ed, infine, nel 2020.
L’edizione più recente è entrata in vigore l’1 Gennaio 2020.
I singoli Incoterms
Gli Incoterms disciplinano nello specifico, tra gli altri aspetti della vendita internazionale, i seguenti:
- chi, tra le due parti contrattuali, debba stipulare il contratto di trasporto della merce e l’eventuale assicurazione fino al luogo convenuto;
- chi si debba far carico delle incombenze relative allo sdoganamento all’esportazione e all’importazione;
- individuano dove e quando avviene la consegna della merce,
- il momento del trasferimento dei rischi di danni alla merce dal venditore al compratore
- ogni altra spesa relativa alla consegna della merce.
Le regole degli Incoterms sono valide:
- per qualsiasi mezzo e tipo di trasporto internazionale di merci
- per il solo trasporto internazionale marittimo.
Al primo gruppo appartengono i termini:
- EXW (Ex Works), ossia “Franco stabilimento”
- FCA (Free Carrier), ossia “Franco vettore”
- CPT (Carriage Paid To), ossia “Trasporto pagato sino a”
- CIP (Carriage Insurance Paid To), ossia “Trasporto ed assicurazione merci pagati sino a”
- DAP (Delivered At Place), ossia “Reso nel luogo”
- DPU (Delivered Place Unloaded), ossia “Reso a”
- DDP (Delivered Duty Paid), ossia “Reso sdoganato a”
Al secondo gruppo appartengono i termini:
- FAS (Free Alongside Ship), ossia “Franco lungo bordo nave a”
- FOB (Free On Board), ossia “Franco a bordo a”
- CFR (Cost and Freight), ossia “Costi e nolo pagati sino a”
- CIF (Cost Insurance and Freight), ossia “Costi, assicurazione merci e nolo pagati sino a”
Gli Incoterms possono essere suddivisi per famiglie. I termini aventi la medesima lettera iniziale sono accumunati da obbligazioni similari. Nella pubblicazione del 2020 sono presenti quattro gruppi (E, F, C e D); ed ogni termine deve essere seguito obbligatoriamente da un luogo, punto, porto di partenza o di arrivo.
Le novità introdotte dagli Incoterms 2020
I maggiori cambiamenti della pubblicazione Incoterms 2020 rispetto alla pubblicazione precedente sono i seguenti:
- Introduzione giuridica
- Nota introduttiva sull’utilizzo di ogni singolo termine di resa
- Riclassificazione delle resa in base all’obbligazione di consegna e di trasferimento dei rischi (obbligazioni A2/B2 e A3/B3)
- Polizza di carico con dicitura “on board” e utilizzo del termine di resa FCA
- Introduzione della resa DPU al posto della resa DAT
- Cambiamento dell’obbligo assicurativo nella regola CIP
- Maggiore attenzione agli obblighi di sicurezza merci
- Obbligazioni di costo indicate in una obbligazione A9/B9
- Introduzione di una sezione in cui sono indicate le obbligazioni dei vari Incoterms elencati in un formato “orizzontale” in cui tutte le rese sono ovvero raggruppate per articolo
Per un approfondimento, potete la Giuda predisposta da Unioncamere Lombardia e dalla Regione lombardia QUI.
I problemi non ancora risolti
Gli Incoterms disciplinano solo alcune delle obbligazioni di un contratto di compravendita.
Per loro natura, devono pertanto essere inseriti all’interno di un insieme di clausole tali da disciplinare compiutamente la volontà della parti.
Questa necessità è l’aspetto che, nel tempo ed ancor oggi, genera i maggiori problemi interpretativi ed applicativi.
In particolare, anche la pubblicazione 2020 – così come le pubblicazioni precedenti – è silente su molti aspetti importanti dei rapporti contrattuali:
- il passaggio di proprietà della merce
- le conseguenze di eventuali inadempienze
- il metodo scelto della risoluzione di eventuali controversie
La giurisprudenza europea e quella italiana
Il tema della compravendita internazionale di merci e della competenza del Giudice è stato oggetto di lunghi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali.
Solo recentemente, il diritto europeo e quello italiano hanno raggiunto approdi che permettono agli operatori di predeterminare, con sufficiente certezza, la competenza del Giudice.
Risolvendo in tal modo i problemi residuali, elencati al paragrafo precedente.
La Corte di Giustizia europea, nella sentenza Electrosteel del 2011, ha osservato che “nel contesto dell’esame di un contratto, al fine di determinare il luogo di consegna, il Giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti del contratto; ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purchè idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale luogo“.
In particolare, la Corte di Giustizia ha stabilito che il termine EXW (Ex Works, ossia “Franco stabilimento“), una volta inserito nel contratto e salvi diversi ed ulteriori elementi, individui il luogo di consegna della merce: anche ai fini giurisdizionali.
In Italia, sino al 2022 la giurisprudenza si era discostata dall’orientamento europeo; e, spesso, aveva continuato a richiedere l’individuazione nei contratti o nei rapporti tra le parti di altri riscontri – chiari ed inequivoci – a dimostrazione dell’effettiva volontà di predeterminare alcuni degli effetti contrattuali mediante la semplice indicazione di una sigla (nel caso, di un Incoterm).
Con la recente ordinanza 2 Maggio 2023 n. 11346, in tema di compravendita internazionale di merci e competenza del Giudice, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente aderito all’orientamento adottato in materia dalla Corte di Giustizia europea.
La Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in caso di compravendita internazionale di merci, gli Incoterms richiamati dalle parti possano essere sufficienti per individuare il luogo di consegna della merce. E quindi anche a determinare il Giudice competente.
E’ stato così risolto anche in Italia il problema dell’individuazione certa del Giudice competente a giudicare, secondo le norme internazionali e nazionali, sugli accordi raggiunti tra le parti che si sono occupate del trasporto internazionale di una merce.
Potete leggere la versione completa dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →
Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico o l’avv. Gaia Spreafico.