Le novità in tema di reddito di cittadinanza

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Il tema del reddito di cittadinanza è sempre molto attuale e nel corso del 2023 sono molte le novità introdotte dal Governo.

Per comprendere meglio la materia abbiamo scelto di riassumere innanzitutto le caratteristiche peculiari dell’istituto; e, nella seconda parte dell’articolo, di illustrare le novità già introdotte nel 2023 e quelle previste a partire dall’1 Gennaio 2024.

Il reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza (o RdC) è stato introdotto con il D.L. 28 Gennaio 2019 n. 4: si tratta di una misura di contrasto alla povertà e di un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.

La pensione di cittadinanza

La medesima normativa ha introdotto la pensione di cittadinanza (o PdC), beneficio che viene corrisposto – in via alternativa rispetto al reddito di cittadinanza – qualora nel nucleo familiare:

  • tutti i componenti abbiano età pari o superiore a 67 anni
  • siano presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
Requisiti personali

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, la persona deve possedere i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione europea;
  • essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
  • essere titolare di protezione internazionale;
  • essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;
  • non essere sottoposto a misura cautelare personale
  • non aver subito condanne, nei 10 anni precedenti, per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis c.p.
Requisiti economici

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • ISEE ordinario o minorenni in corso di validità ed inferiore a 9.360,00 Euro
  • patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE), senza considerare la casa di abitazione, inferiore a 30.000 Euro;
  • patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, es.: depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
    • 6.000,00 Euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8.000,00 Euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10.000,00 Euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000,00 Euro per ogni ulteriore figlio a partire dal terzo.

Questi massimali sono incrementati di 5.000,00 Euro per ogni componente con disabilità e di 7.500,00 Euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.

Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

  • autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda (con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto.

In ogni caso, il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000,00= Euro per il relativo parametro della scala di equivalenza.
In caso di Pensione di Cittadinanza, la soglia è incrementata fino a 7.560,00 Euro per la scala di equivalenza.
In ogni caso, questa soglia è incrementata a 9.360,00 Euro per la scala di equivalenza, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.
Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell’ISEE e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).

Verifica dei requisiti e dell’ISEE

Per verificare la versione aggiornata dei requisiti richiesti per l’accesso ai benefici potete far riferimento alle indicazioni presenti QUI.

Per verificare se il proprio ISEE in corso di validità dia diritto a richiedere il reddito o la pensione di cittadinanza, è possibile utilizzare questo simulatore presente sul sito dell’I.N.P.S.

Compatibilità

Il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
Tali prestazioni hanno però rilevanza ai fini del diritto e dell’ammontare del beneficio del reddito, in quanto concorrono a determinare il reddito familiare.

Il reddito di cittadinanza è compatibile anche con lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma, d’impresa ovvero subordinata di uno o più componenti del nucleo familiare.

Erogazione

Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica: la Carta Reddito di Cittadinanza.

E’ condizionato all’adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego, ovvero del Patto per l’inclusione sociale presso i servizi sociali dei Comuni.

Le persone di età pari od inferiore a 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso in cui il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

  • i minorenni;
  • i beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
  • i beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
  • i soggetti di oltre 65 anni di età;
  • i soggetti con disabilità;
  • i soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), persone in particolari condizioni di salute, coloro che frequentano corsi di formazione o tirocini e i lavoratori in stato di disoccupazione.

Decorrenza

Il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il reddito è concesso per un periodo massimo di 18 mesi.
Al termine, può essere rinnovato – previa sospensione di un mese – mediante presentazione di nuova domanda.

Non è prevista invece alcuna sospensione nel caso della pensione di cittadinanza, che si rinnova in modo automatico senza necessità di presentazione di una nuova domanda.

Entità del reddito e della pensione di cittadinanza

Il beneficio economico, sia per il reddito che per la pensione di cittadinanza, è dato dalla somma di:

  • una componente a integrazione del reddito familiare (quota A);
  • un contributo (eventuale) per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE e dal modello di domanda.

Quota A

Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito e della pensione per:

  • 6.000,00 Euro in caso di reddito di cittadinanza;
  • 7.560,00 Euro, in caso di pensione di cittadinanza.

Quota B

In caso di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:

  • 3.360,00 Euro annui (280,00 Euro mensili), nel caso di reddito di cittadinanza;
  • 1.800,00 Euro annui (150,00 Euro mensili), nel caso di pensione di cittadinanza.

In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800,00 Euro annui (150,00 Euro mensili) per entrambi i benefici.

Complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480,00 Euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

Decadenza e revoca

La decadenza e la revoca del godimento della misura sono previste nei seguenti casi:

  • al termine del periodo
  • nei casi in cui venga meno uno dei requisiti economici
  • in ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione in carico al richiedente
  • in caso di sanzioni per violazione degli obblighi legati alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale
  • in caso di presentazione di DSU non veritiere
  • a seguito di specifica comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria.

Le novità per il 2023 ed il 2024

Descritti gli elementi principali che caratterizzano l’istituto del reddito e della pensione di cittadinanza, analizziamo di seguito quali sono le novità introdotte nel 2023 e quelle previste a decorrere dal 2024.
La legge di bilancio 2023  (L. 197 del 29 Dicembre 2022) ha infatti modificato in senso restrittivo il reddito di cittadinanza.

I nuovi strumenti

Il Governo ha previsto – con il Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 n. 48) – i nuovi strumenti che andranno a sostituire il reddito di cittadinanza: 

  1. supporto per la formazione e il lavoro (dal mese di Settembre 2023)
  2. assegno di inclusione (dal mese di Gennaio 2024)

Sino ad allora varranno le seguenti disposizioni.

La nuova durata

La modifica più sostanziale riguarda la durata del reddito di cittadinanza, che passa da 18 a 7 mesi.

Fanno eccezione i nuclei familiari con minori, persone disabili e persone di età pari o superiore a 60anni, per i quali la durata resterà di 18 mesi, invariata rispetto a quella attualmente prevista.

 La modifica non riguarda invece la pensione di cittadinanza.

I nuovi obblighi a carico degli occupabili

A decorrere dall’1 Gennaio 2023, i soggetti occupabili (ossia le persone dai 18 ai 59 anni) dovranno:

  • essere inseriti, per sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale
  • se di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e privi dell’adempimento dell’obbligo scolastico, iscriversi e frequentare percorsi di istruzione di primo livello
  • essere impiegati in progetti utili alla collettività
  • comunicare ad I.N.P.S. i redditi eccedenti il limite di 3.000,00 Euro percepiti da contratti di lavoro stagionale o intermittente
  • accettare la prima offerta di lavoro.

E’ stato escluso l’intervento dei Centri per l’impiego e dei servizi sociali dei Comuni per predisporre le misure di reinserimento lavorativo e sociale.

Le novità riguardanti gli importi erogati

La legge di bilancio ha previsto in tema di importi erogati che la componente del reddito di cittadinanza corrispondente al canone annuo di affitto venga erogata direttamente al locatore dell’immobile. E non più ai titolari di reddito o pensione di cittadinanza.

Inoltre è stato previsto che ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumeranno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza, sarà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Per il resto, le modalità di accesso, l’ammontare dell’ISEE, il calcolo degli importi non sono stati modificati rispetto a quelli precedentemente vigenti.


Abolizione del reddito dal 2024

La novità più rilevante introdotta dal Governo con la L. 197 del 2022 è, senza dubbio, l’abolizione del reddito di cittadinanza, a partire dall’1 Gennaio 2024.

Per le famiglie più in difficoltà e nelle quali vi siano componenti che non possono lavorare, il reddito sarà sostituito, in forza delle previsioni contenute nel Decreto Lavoro (D.L. n. 48 del 4 maggio 2023), dal nuovo “Assegno di inclusione” e dal nuovo ” bonus per Supporto formazione lavoro“.

Le nuove misure andranno richieste in via telematica e prevedranno la firma della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e di un Patto per il lavoro; in maniera non particolarmente dissimile dalle attuali previsioni. 

Va precisato che l’Assegno di inclusione e  il bonus per Supporto formazione lavoro non saranno tra loro cumulabili.

Assegno di inclusione

Il contributo economico dell’assegno di inclusione consisterà in una integrazione:

  • al reddito sino a 6.000,00 Euro l’anno
  • al reddito sino a 7.560,00 Euro nel caso in cui tutti i componenti abbiano almeno 67 anni oppure in presenza di disabili gravi
  • all’affitto sino a un massimo di 3.360,00 Euro annui

La durata dell’assegno di inclusione sarà di 18 mesi.
Al termine, sarà prevista la possibilità di rinnovo (decorso però almeno 1 mese) per ulteriori 12 mesi.

In caso di avvio di attività di lavoro, l’assegno di inclusione sarà cumulabile con i relativi redditi sino ad un massimo di 3.000,00 Euro annui.
E’ previsto che, in caso di variazione del reddito, l’assegno sarà comunque garantito per i primi due mesi.

Le condizioni previste per la percezione del nuovo assegno di inclusione saranno le seguenti:

  • presenza nel nucleo di minorenni
  • presenza nel nucleo di (almeno) una persona oltre 60 anni
  • presenza nel nucleo di (almeno) una persona con disabilità.

Inoltre, saranno previsti i seguenti requisiti soggettivi:

  • essere cittadino italiano
  • essere cittadino europeo o loro familiare
  • essere cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo e risiedere in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. 

L’ISEE famigliare non dovrà essere superiore a 9.360,00 Euro (limite identico a quello attualmente previsto per la percezione del reddito di cittadinanza).

Gli altri requisiti per la percezione dell’assegno saranno i seguenti:

  • non essere in possesso di auto oltre 1600 cc o moto oltre 250 cc o barche 
  • non essere proprietari di immobile adibito a prima casa di valore superiore a 150.000,00 Euro ai fini IMU
  • non essere proprietari altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE

L’assegno sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola.

Supporto per la formazione e il lavoro

A partire dall’1 Settembre 2023 entrerà inoltre in vigore il nuovo strumento chiamato “Supporto per la formazione e il lavoro“.

Il beneficio è pensato per le persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni che fanno parte di nuclei famigliari che non possiedono i requisiti per poter percepire l’assegno di inclusione e con ISEE non superiore a 6.000,00 Euro annui.

Si tratta di una misura di attivazione al lavoro, che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro.
Vi rientrano anche il servizio civile universale ed i lavori socialmente utili.

Il Supporto prevedrà un contributo fisso di 350,00 Euro mensile ed avrà durata massima di 12 mesi.


Potete leggere le ultime novità in tema di reddito di cittadinanza QUI →

Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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