Il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine

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Il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine è stato pubblicato in data 29 giugno 2023 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE).

Il Regolamento entrerà in vigore il prossimo 19 Luglio 2023.
Ma si applicherà solo dal 20 Gennaio 2027, quando abrogherà definitivamente la direttiva macchine 2006/42/CE.

Di seguito, abbiamo trattato per cenni gli aspetti più caratterizzanti; lasciando ad un futuro articolo l’approfondimento riguardante tutte le novità che verranno applicate dal 2027.

Oggetto del Regolamento

Il nuovo Regolamento stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per:

  • la progettazione
  • la costruzione

di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine.

La finalità perseguita è quella della loro messa a disposizione sul mercato o la loro messa in servizio in condizioni di elevato livello di tutela della salute e di sicurezza delle persone, in particolare dei consumatori e degli utilizzatori professionali, e, ove opportuno, degli animali domestici nonché di tutela dei beni e, se del caso, dell’ambiente.

Il Regolamento inoltre stabilisce le norme concernenti la libera circolazione dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento nell’Unione.

Definizioni

Il regolamento ha fornito la definizioni seguente di macchina:
a) insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
b) insieme di cui alla lettera a), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
c) insieme di cui alle lettere a) e b), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
d) insiemi di macchine di cui alle lettere a), b) e c) o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
e) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
f) insieme di cui alle lettere da a) ad e) al quale manca soltanto il caricamento del software destinato all’applicazione specifica prevista dal fabbricante.

I prodotti correlati sono i seguenti:

  • componenti di sicurezza;
  • accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

Le «quasi-macchine»: sono un insieme che non costituisce ancora una macchina in quanto, da solo, non è in grado di eseguire un’applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Il Regolamento si applica alle macchine, alle quasi-macchine e ai prodotti correlati.

Non si applica invece a quanto segue:

  • i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria, del prodotto correlato o della quasi-macchina;
  • le attrezzature specifiche per parchi giochi o di divertimento;
  • le macchine e i prodotti correlati specificamente progettati per essere utilizzati o che sono utilizzati all’interno di un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento può compromettere la sicurezza nucleare dell’impianto in questione;
  • le armi, incluse le armi da fuoco;
  • i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi di trasporto;
  • i prodotti aeronautici, le parti e gli equipaggiamenti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ) e nella definizione di macchine ai sensi del presente regolamento, nella misura in cui il regolamento (UE) 2018/1139 disciplina i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento;
  • i veicoli a motore e i relativi rimorchi, nonché i sistemi, i componenti, le unità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettate e costruite per tali veicoli, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
  • i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
  • i trattori agricoli e forestali, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali trattori, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali trattori;
  • i veicoli a motore esclusivamente da competizione;
  • le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi o unità;
  • le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine pubblico;
  • le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzati nei laboratori;
  • gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  • le macchine o i prodotti correlati adibiti allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
  • i seguenti prodotti elettrici ed elettronici, nella misura in cui rientrano nell’ambito della direttiva 2014/35/UE o della direttiva 2014/53/UE:
  • elettrodomestici destinati a uso domestico che non sono mobili azionati elettricamente;
  • le apparecchiature audio e video;
  • le apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione;
  • le macchine ordinarie da ufficio, fatta eccezione per le macchine per la stampa additiva per realizzare prodotti tridimensionali;
  • le apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
  • i motori elettrici;
  • i prodotti elettrici ad alta tensione seguenti:
  • le apparecchiature di collegamento e di controllo;
  • i trasformatori.

Tratteremo gli ulteriori aspetti caratterizzanti il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine in un articolo di futura pubblicazione.


Potete leggere il testo integrale del REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 QUI →

Per approfondimenti, consulenza od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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