Il Regolamento che prevede la patente a crediti per i cantieri entra in vigore l’1 Ottobre 2024.
Sebbene sussista la possibilità di presentare una autocertificazione tra l’1 ed il 31 Ottobre, per poter in futuro operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto 18 Settembre 2024, ha infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili“.
Di seguito abbiamo analizzato le caratteristiche principali della patente a crediti.
Il Regolamento attuativo
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 settembre 2024 n. 132 è così articolato:
- Art. 1. Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
- Art. 2. Contenuti informativi della patente
- Art. 3. Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente
- Art. 4. Attribuzione dei crediti
- Art. 5. Criteri di attribuzione di crediti ulteriori
- Art. 6. Sospensione dell’incremento dei crediti
- Art. 7. Modalità di recupero dei crediti decurtati
- Art. 8. Ulteriori disposizioni
- Art. 9. Copertura finanziaria
- Art. 10. Entrata in vigore.
La domanda per il conseguimento della patente
La domanda per il conseguimento della patente si presenta attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale per il Lavoro (QUI →).
Dalla domanda devono risultare il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- possesso del DURC – Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
- possesso del DVR – Documento di valutazione dei rischi (nei casi previsti)
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (nei casi previsti)
- designazione dell’RSPP – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti).
La patente non è richiesta a coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La patente viene rilasciata sul portale, in formato digitale.
I contenuti informativi della patente
La patente ha i seguenti contenuti informativi:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente
- data di rilascio e numero della patente
- punteggio attribuito al momento del rilascio
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente.
Presupposti per la sospensione della patente
Il provvedimento di sospensione cautelare della sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato di lavoro territorialmente competente.
I presupporti per la sospensione della patente sono i seguenti:
- infortunio mortale di uno o più lavoratori derivante dalla colpa del datore di lavoro
- infortunio da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori od una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente.
La durata della sospensione della patente non può essere superiore a 12 mesi.
La durata è determinata tenendo conto:
- della gravità degli infortuni
- della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza
- delle eventuali recidive.
Attribuzione dei crediti
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
Il punteggio può essere incrementato sino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
Criteri di attribuzione di crediti ulteriori
I crediti attribuiti al rilascio della patente possono essere incrementati:
- storicità dell’azienda (sino a 10 crediti)
- mancanza di provvedimenti di decurtazione (sino a 20 crediti per ciascun biennio)
- attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (sino a 40 crediti)
Va tenuto presente che, in caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determini la decurtazione dei relativi crediti.
Il recupero dei crediti decurtati
Il Regolamento prevede che il recupero dei crediti sia limitato a n. 15 crediti e subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni comportanti la decurtazione.
L’ambito di applicazione del Regolamento
Il Regolamento attuativo si applica ai lavori di:
- costruzione
- manutenzione
- riparazione
- demolizione
- conservazione
- risanamento
- ristrutturazione
- equipaggiamento
- trasformazione
- rinnovamento
- smantellamento
di opere:
- fisse
- permanenti
- temporanee
- in muratura
- in cemento armato
- in metallo
- in legno
- in altri materiali.
Le precisazioni riguardanti l’ambito di applicazione
Per espressa previsione del Regolamento, sono comprese:
- le parti strutturali delle linee elettriche
- le parti strutturali degli impianti elettrici
- le opere stradali
- ferroviarie
- idrauliche
- marittime
- idroelettriche.
Sono altresì comprese le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, ma esclusivamente per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile.
Sono, infine, compresi:
- i lavori di costruzione edile
- di ingegneria civile
- gli scavi
- il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Fusioni e trasformazioni societarie
Il Regolamento prevede alcune disposizioni anche in tema di fusioni e trasformazioni societarie.
In particolare, in caso di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti; fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Nelle trasformazioni societarie o nel caso di conferimento d’azienda in società da parte dell’imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente; fatto salvo l’aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo del Regolamento attuativo QUI →
Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo o per l’assistenza in giudizio, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
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