Il mantenimento dei figli divenuti adulti

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La Cassazione è tornata sul tema del mantenimento dei figli divenuti adulti.
Ed ha tracciato i propri principi con una recente ordinanza, di cui analizziamo gli aspetti più rilevanti.

I figli divenuti adulti

Innanzi tutto, è necessario comprendere chi siano costoro.
Per la giurisprudenza, sono i figli (di genitori separati o divorziati) che abbiano ampiamente superato la maggiore età, ma non abbiano reperito un’occupazione lavorativa stabile; o tale, comunque, da renderli economicamente autosufficienti.

In una situazione economica certamente complessa, con un mercato del lavoro in profonda e veloce trasformazione nonchè il riscorso sempre più massiccio a forme contrattuali “precarie” per l’accesso dei giovani al lavoro, la loro indipendenza economica è divenuta sempre più difficile da raggiungere.

Come nel caso che abbiano scelto di approfondire.

Il caso

La Corte d’Appello di Napoli aveva respinto la domanda presentata da un genitore per la revoca dell’assegno di mantenimento precedentemente disposto in favore della figlia.
Il Collegio aveva osservando che il diritto al mantenimento era stato sancito con la sentenza di divorzio quando già la figlia, all’epoca ventiduenne e munita di semplice licenzia media, non era impiegata in attività lavorative, avendo abbandonato un corso di estetista.

La Corte aveva inoltre soggiunto che la figlia avesse dichiarato di essersi prodigata nella ricerca di un’occupazione, e che aveva in effetti lavorato al nero presso l’ impresa di pulizie dei nonni materni e poi presso l’esercizio commerciale della madre, con compensi settimanali di 50,00 Euro; del tutto insufficienti però a renderla economicamente autonoma.

In tal senso, il semplice progredire dell’età della figlia, nell’ invariata condizione di giovane munita di capacità lavorativa generica, utilizzata in lavori al nero insufficientemente retribuiti nelle persistenti condizioni negative del mercato del lavoro al sud d’Italia, non poteva costituire motivo sopravvenuto che giustificasse la revoca dell’assegno.

Il genitore ha proposto ricorso avvero la sentenza della Corte d’Appello.

L’orientamento della Corte di cassazione

La Corte di cassazione, all’esito del procedimento, ha ricordato di aver elaborato il principio secondo il quale, in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati dai seguenti elementi:

  • dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
  • dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.

Ha però precisato la Cassazione che il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre.

Il figlio, per il Supremo Collegio, deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.

A carico del genitore, resta pertanto ferma solo l’obbligazione alimentare; da azionarsi nell’ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso.


Potete leggere il testo dell’ordinanza QUI →

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