Le indicazioni del Ministero sul risparmio energetico

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Pubblicato il decreto contenente le indicazioni del Ministero della Transizione Ecologica sul risparmio energetico.

Di seguito, ne analizziamo i punti principali.

Le modalità di funzionamento degli impianti a gas nella stagione invernale 20222023

Il Mistero ha stabilito che nella stagione invernale 20222023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale dovranno essere ridotti rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 del DPR n.74/2013.

In particolare, il periodo di accensione sarà ridotto di 15 giorni; e la durata di accensione sarà ridotta di 1 ora al giorno.

La riduzione del periodo di accensione sarà attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.

Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 20222023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’art. 3 comma 1 del DPR n. 74/2013 dovranno essere ridotti di 1°C.

La suddivisione in zone

Il Ministero fa espresso riferimento alla suddivisione in zone del territorio italiano, indicando che il riscaldamento sarà consentito nei seguenti termini:

  1. Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  2. Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  3. Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  4. Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  5. Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  6. Zona F: nessuna limitazione.

Le esclusioni delle tipologie di edifici

Le indicazioni del Ministero sul risparmio energetico contengono anche specifiche esclusioni per le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, che non si applicano:

  • agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  • agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  • agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Le esclusioni delle attività d’ufficio e di quelle commerciali

Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:
  • edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

La previsione di situazioni eccezionali

Il decreto prevede anche la possibilità che, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali con proprio provvedimento motivato possano autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Il ruolo di ENEA

ENEA, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, dovrà pubblicare un proprio vademecum contenente le indicazioni essenziali per poter impostare correttamente la temperatura di riscaldamento.

Nei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi, l’amministratore di condominio dovrà rendere disponibile ai condomini il vademecum entro 10 giorni dalla sua
pubblicazione.

I controlli

Il Decreto ministeriale ha previsto anche i controlli relativi al rispetto delle nuove disposizioni; che saranno svolti dall’autorità competente in occasione delle ispezioni.


Potete leggere il testo del Decreto ministeriale QUI →

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