La banca deve avvisare il fideiussore di ogni significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore

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Tra gli obblighi di diligente e corretta gestione dei finanziamenti, la banca deve avvisare il fideiussore di ogni significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore.
In mancanza, la garanzia fideiussoria può perdere efficacia.

In tal senso s’è recentemente espressa la Corte di cassazione e, nel seguito, approfondiamo l’argomento.

L’art. 1956 c.c.

Per comprendere meglio il tema affrontato dalla Cassazione occorre far riferimento all’art. 1956 c.c.

La norma stabilisce che:

  1. Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
  2. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

Il comma I sancisce quindi l’onere del creditore di acquisire una “speciale autorizzazione” da parte del fideiussore nel caso in cui:

  • intenda far ulteriore credito al debitore
  • sia a conoscenza del fatto che le condizioni patrimoniali del debitore siano peggiorate
  • il peggioramento delle condizioni patrimoniali renda più difficile il soddisfacimento
Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un fideiussore “omnibus” nei confronti di una banca.
L’istituto aveva chiesto al fideiussore di corrispondere gli scoperti di conto corrente addebitati ad una società.
In particolare, il fideiussore aveva contestato di dover prestare la garanzia dopo la trasformazione della società di persone in società di capitali.

Ciò in quanto la trasformazione di società di persone in società di capitali avrebbe comportato “un teorico mutamento delle condizioni di solvibilità del debitore“.
Nelle società di persone vi è infatti una responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci, di cui sono prive le società di capitali.

La Corte d’Appello di Torino ha accolto le domande del fideiussore. E l’istituto di credito ha fatto ricorso in cassazione.

Le motivazioni della Corte di cassazione circa la trasformazione societaria

In tema di trasformazione societaria e fideiussione, la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto:

In funzione dell’applicazione dell’art. 1956 c.c., in tema di liberazione del fideiussore di un’obbligazione futura, quando il debitore garantito sia una società di persone la sua trasformazione in società di capitali successiva alla prestazione di tale tipo di fideiussione non determina di per sè, in ragione degli effetti della trasformazione disciplinati dall’art. 2498 c.c., alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice in riferimento alla responsabilità dei soci della società trasformata.

Ciò in quanto:

a) delle obbligazioni sociali passive anteriori alla trasformazione costoro continuano a rispondere personalmente e illimitatamente, salvo che creditori sociali non abbiano prestato il proprio consenso alla trasformazione (art. 2500-quinquies c.c.);

b) per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione la non sussistenza di una responsabilità solidale e illimitata dei soci della società di capitali non determina alcun mutamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell’indebitamento della società e del suo patrimonio anteriore alla trasformazione“.

Le motivazioni della Corte di cassazione circa l’assolvimento dell’onere della correttezza da parte della banca

La Corte ha inoltre affermato il seguente principio di diritto:

Se, nell’ambito di un rapporto di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice è tenuta ad avvalersi degli strumenti di tutela anche nell’ interesse del fideiussore inconsapevole.

In ossequio al principio dell’art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, la banca deve agire in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente.

Fatto salvo che il fideiussore abbia manifestato la volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia“.


Potete leggere la versione completa dell’ordinanza della Corte di cassazione QUI →

Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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