È colpevole di violenza sessuale di gruppo chi è presente al fatto contribuendo moralmente

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È colpevole di violenza sessuale di gruppo chi è presente al fatto contribuendo moralmente.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 32503/2022, ha precisato quale sia la differenza tra integrazione della condotta tipica e concorso nel delitto previsto dall’art. 609 octies c.p.

Nel seguito, Vi offriamo alcuni spunti d’interesse.

Il delitto di violenza sessuale di gruppo

Sin dall’introduzione dell’art. 609 octies c.p., la Corte di cassazione ha costantemente affermato che il delitto di violenza sessuale di gruppo –  che “consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p.” – rappresenti una fattispecie autonoma di reato.

Gli elementi che caratterizzano il delitto di violenza sessuale di gruppo sono i seguenti:

  • ha carattere necessariamente plurisoggettivo proprio
  • richiede per la sua integrazione, oltre all’accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile
  • non comporta la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale
  • non è necessario che ciascun compartecipe realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi
  • è sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.

Il discrimine tra l’integrazione del delitto ed il concorso

Recentemente, è stato portato all’esame della Corte di cassazione il problema del rapporto tra consumazione del delitto e l’ipotesi di concorso nel fatto di terzi.
E la Cassazione ha offerto una chiara intepretazione al riguardo.

Il concorso di persone nel reato di violenza sessuale di gruppo è configurabile solo nelle forme dell’istigazione, del consiglio, dell’aiuto o dell’agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all’esecuzione del reato stesso e non sia presente sul luogo del delitto.

In tutti gli altri casi, si configura invece un contributo al delitto di violenza sessuale di gruppo.

In particolare, la presenza sul luogo del fatto può configurare un contributo al delitto di violenza sessuale di gruppo qualora, pur non realizzando l’azione tipica, costituisca una condotta di “partecipazione“.
Nel qual caso, essa viene punita direttamente dall’art. 609 octies c.p. E non a titolo di concorso.

La persona presente nel luogo dei fatti non risponde quindi a titolo di concorso del fatto di terzi, ma direttamente di integrazione del delitto di violenza sessuale di gruppo.

Per la Corte di cassazione pertanto è colpevole di violenza sessuale di gruppo chi è presente al fatto contribuendovi moralmente.


Potete leggere il testo integrale della sentenza QUI →

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