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Va immediatamente liberato l’immobile pignorato non occupato personalmente dal debitore.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione in relazione alla ricorrenza dei requisiti ostativi alla liberazione di cui all’art. 560 c.p.c.
Vediamo nel seguito di meglio quadrare la questione trattata dalla Cassazione.
La condizioni poste dalla legge
La custodia dei beni immobili pignorati è, in genere, affidata ai debitori; e, con essi, agli eventuali familiari conviventi.
Ciò in forza del disposto di cui all’art. 560 c.p.c.
Tale previsione può però essere derogata dal Giudice nel caso sussistano ragioni specifiche per ordinare una liberazione dell’immobile in epoca anticipata rispetto al decreto di trasferimento.
E’ sempre l’art. 560 c.p.c. che indica quali siano le condizioni che consentono al Giudice di liberare anticipatamente l’immobile:
- qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti
- quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare
- quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico
- quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
Al di fuori di queste circostanze, è possibile che il Giudice ordini che vada immediatamente liberato l’immobile pignorato non occupato personalmente dal debitore?
La condizione dell’esercizio del possesso da parte del debitore
La giurisprudenza s’è recentemente interessata all’ultimo dei casi dianzi elencati: ossia la circostanza in cui l’immobile pignorato sia restato occupato dai soli famigliari e non anche dal debitore.
Sia quindi cessato, di fatto, il vincolo della convivenza tra debitore e suoi famigliari.
Tali circostanza legittima il Giudice a disporre l’immediata liberazione dell’immobile da parte dei famigliari, in quanto la disposizione di cui all’art. 560 c.p.c. prevede – obbligatoriamente – che l’immobile debba essere abitato dal debitore e che persiste con i famigliari di quest’ultimo il vincolo della convivenza.
L’interpretazione del testo della norma in esame, ed in particolare del suo comma III, è conseguente alla seguente testuale previsione: “il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile (…)”. Pertanto, il possesso deve essere mantenuto in primo luogo dal debitore; ed in secondo luogo, dagli eventuali suoi famigliari conviventi.
La ratio della norma mira infatti ad escludere che ciascun familiare del debitore possa vantare il diritto di occupare una casa pignorata, in assenza del debitore.
Pertanto, va immediatamente liberato l’immobile pignorato non occupato personalmente dal debitore; indipendentemente dal fatto che sia stabilmente abitato dai suoi famigliari.
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