La sopportazione delle infedeltà coniugali non esclude l’addebito della separazione

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La sopportazione delle infedeltà coniugali non esclude l’addebito della separazione.

Questo è l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione e, di seguito, ne analizziamo le ragioni.

La vicenda

Il Tribunale di Firenze ha ritenuto infondata la domanda proposta da un coniuge per difetto di prova del nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e il fallimento dell’unione.
In particolare, i Giudici hanno rilevato che l’accettazione da parte di tale coniuge dei comportamenti tenuti dall’altro coniuge in contrasto con il predetto dovere di fedeltà consentiva di escludere che potessero essere ritenuti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Pertanto, tale comportamento “tollerante” è stato ritenuto impeditivo dell’onere di individuare la causa di tale intollerabilità in analoghi comportamenti successivi che avessero violato il dovere di fedeltà.

Il ricorso

Il coniuge tradito ha presentato ricorso avverso tale sentenza.

In atti ha sostenuto che la tolleranza manifestata nei confronti delle precedenti relazioni extraconiugali non gli avrebbe dovuto impedire di lamentarsi di quelle successive.
Soprattutto nel caso in cui le stesse fossero, come nel suo caso, risultate “numerose e continuate“.

La tolleranza iniziale non sarebbe quindi dovuta essere ritenuta sufficiente ad escludere l’illiceità del fatto.
Ed a precrudergli di ottenere l’addebito per violazione dei doveri coniugali da parte dell’altro coniuge.
Ciò in considerazione del fatto che l’infedeltà successiva avrebbe costituito un comportamento ulteriore e particolarmente grave. Idoneo quindi a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quindi tale da giustificare l’addebito della separazione.

L’ordinanza della Corte di cassazione

La Corte di cassazione ha ritenuto che tali ragioni fossero da tutelare.

Non ha condiviso che l’accettazione di comportamenti lesivi del dovere di fedeltà tenuti dall’altro coniuge alcuni anni prima della proposizione della domanda di separazione dovesse escludere la possibilità di far valere, quale causa di addebito, analoghi ulteriori comportamenti tenuti in epoca successiva.

La Cassazione ha sottolineato l’inammissibilità di una rinuncia tacita all’adempimento dei doveri coniugali; in quanto tali doveri hanno carattere indisponibile.

La sopportazione dell’infedeltà del coniuge può essere piuttosto presa in considerazione – unitamente ad altri elementi – quale indice rivelatore di una crisi già in atto e per stabilire se tra le parti sia già venuta meno l’affectio coniugalis.

Per la Corte, la manifestata tolleranza della relazione extraconiugale precedente alla proposizione della domanda ha rilievo solo allorchè non abbia costituito causa della crisi coniugale, all’epoca già in atto e mai più sanata.
Ovvero se la stessa, rimasta un episodio isolato, sia stata superata da una piena e completa ripresa dei rapporti tra gli stessi, nuovamente deterioratisi in epoca successiva per altre ragioni.

Negli altri casi, per la Cassazione la sopportazione delle infedeltà coniugali non può escludere l’addebito della separazione.

L’onere della prova

La Corte ha precisato che sia la parte che richiede l’addebito per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà a dover provare la relativa condotta. E, pure, la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Per contro, chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda – e quindi l’inidoneità dell’infedeltà a determinare l’intollerabilità della convivenza – deve fornire la prova delle circostanze su cui l’eccezione si fonda; vale a dire, deve provare l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.

Ai fini di tale accertamento, è stata ritenuta irrilevante la prova della tolleranza manifestata da un coniuge nei confronti della condotta infedele tenuta dall’altro.


Potete leggere il testo integrale della sentenza QUI →

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