La diffusione delle applicazioni di messaggistica istantanea (Whatsapp, Facebook, Instagram, etc.) ha progressivamente modificato le relazioni sociali; e, pure, le relazioni sentimentali. Anche quelle extraconiugali.
Al riguardo, da tempo si discute se e, nel caso, in che termini, una relazione “virtuale” (c.d. sexting) possa violare l’obbligo di fedeltà coniugale.
La Corte di Cassazione, nel trattare il tema, ha recentemente affermato che bastino i messaggi per l’addebito della separazione.
Vediamo di comprendere in forza di quali ragioni sia stata resa una simile affermazione.
L’obbligo di fedeltà
L’art. 143 comma II c.c. stabilisce espressamente che, tra gli altri, “dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà (…)“.
La Corte di Cassazione ha dato una particolare interpretazione del concetto di fedeltà: “L’obbligo della fedeltà è da intendere non soltanto come astensione da relazioni extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la reciproca fiducia ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio”.
Pur nella chiarezza testuale della norma e della interpretazione resa dalla Cassazione, pare opportuno precisare che la legge imponga l’obbligo di fedeltà esclusivamente alle coppie sposate; ossia, formalmente unite in matrimonio.
L’obbligo non è invece previsto nè per le coppie di fatto (anche se registrate in Comune) nè per le unioni civili.
Il sexting
Chiarito in cosa consista l’obbligo di fedeltà e quali siano i suoi destinatari, è necessario inquadrare cosa si intenda per “infedeltà virtuale“: ossia la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale mediante la pratica del c.d. “sexting“.
Il termine sexting è un neologismo inglese che deriva dalla fusione delle parole sex (ossia, sesso) e texting (che può tradursi con “digitare messaggi”).
Indica, nell’uso corrente, l’invio ad una o più altre persone, tramite smartphone o comunque via internet, di messaggi o testi o video od immagini i cui contenuti siano sessualmente espliciti.
La caratteristica peculiare del sexting può essere individuata nel fatto che chi lo pratica individua preliminarmente il destinatario od i destinatari ai quali vuole inviare i contenuti a sfondo sessuale, siano essi personali che di terzi.
Mentre la pubblicazione online degli stessi contenuti ricade in un altro ambito, rendendo impossibile per l’autore scegliere i destinatari o comunque limitarne la diffusione dopo la pubblicazione.
E benchè il sexting sia una pratica sempre più diffusa tra gli adolescenti, deve essere ricordato che in Italia il possesso, la produzione, l’invio di materiale a sfondo sessuale sia considerato reato nel caso in cui i soggetti coinvolti siano minori di anni 18 (artt. 600 ter e 600 quater c.p.).
L’addebito della separazione
Infine, per comprendere i temi trattati dalla Corte di Cassazione, è necessario chiarire cosa si intenda con “addebito” quando si discute della separazione dei coniugi.
Il Codice civile, al II comma dell’art. 151, prevede che il Giudice nel pronunciare la separazione dichiari, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Perchè il Giudice possa dichiarare l’addebito della separazione è necessario che sia fornita in giudizio la prova che l’irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi.
Ossia, deve sussistere un nesso di causalità fra l’infedeltà, quale comportamento contrario al dovere matrimoniale, e il successivo determinarsi dell’intollerabilità della convivenza.
Pertanto, per dare luogo all’addebito della separazione, l’infedeltà coniugale deve essere stata antecedente rispetto alla crisi del rapporto coniugale e causa della stessa.
Le conseguenze dell’addebito
La pronuncia dell’addebito della separazione determina, in genere, due conseguenze a carico del coniuge al quale è stata addebitata la separazione:
- la perdita del diritto al mantenimento (se dovuto)
- la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha affermato che il materiale documentale concernente chat e social possa fornire elementi a sostegno degli addebiti di infedeltà mossi da un coniuge all’altro con riguardo alle frequentazioni telematiche di quest’ultimo con un’altra persona.
La Cassazione, al riguardo, ha chiarito che un messaggio inviato da un coniuge al proprio amante possa assumere il carattere offensivo della dignità e dell’onore dell’altro coniuge per essere inequivocabilmente dimostrativo dell’atteggiamento di intimità esistente tra i due; e, quindi, per essere la prova della violazione dell’obbligo di fedeltà.
In altri termini, per la Corte i messaggi costituiscono elementi documentali che possono essere ritenuti idonei a suffragare l’ipotesi di addebito della separazione.
Potete leggere la versione completa dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →
Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico o l’avv. Riccardo Spreafico.