Abusi edilizi: l’ordine di demolizione non può essere disposto nei confronti del direttore tecnico

Tempo di lettura: 2 minuti
()

HOME » NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI » Abusi edilizi: l’ordine di demolizione non può essere disposto nei confronti del direttore tecnico

Abusi edilizi: l’ordine di demolizione non può essere disposto nei confronti del direttore tecnico.

Il tema dei soggetti a carico dei quali può essere disposto l’ordine di demolizione dell’opera abusiva è ancora dibattuto in giurisprudenza.
Ma la Corte di cassazione, con una recente sentenza, ha chiarito quali debbano essere i criteri applicativi della sanzione amministrativa accessoria.

Vediamo di seguito gli aspetti di maggior rilievo della pronuncia.

Il fatto

La questione prende spunto dal ricorso di un direttore dei lavori condannato per la violazione dell’art. 44 del D.P.R. 380/2001, nei confronti del quale era stata disposta la sanzione amministrativa accessoria dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo e di ripristino dei luoghi.

Il Direttore dei lavori ha promosso ricorso avanti la Corte di cassazione per ottenere (anche) l’annullamento della sanzione amministrativa accessoria disposta nei suoi confronti.

Le indicazioni rese dalla Corte di cassazione

La Corte ha accolto il ricorso del direttore dei lavori, affermando che la sanzione accessoria in esame non poteva essere mantenuta nei confronti del direttore dei lavori, seppur condannato per i reati edilizi in contestazione.

Ciò in quanto il direttore dei lavori non avrebbe mai potuto procedere autonomamente alla demolizione di un manufatto sul quale non aveva alcun diritto reale o di godimento, nè un potere di fatto.

La natura reale della sanzione accessoria

La Corte ha affermato che in caso di abusi edilizi l’ordine di demolizione non possa essere disposto nei confronti del direttore tecnico.

Il Collegio ha individuato nella natura reale e nel contenuto ripristinatorio dell’ordine di demolizione i criteri che impongono l’individuazione dei destinatari.

Essi possono essere esclusivamente i soggetti che abbiano un potere di fatto o che vantino un diritto reale o di godimento sul bene al momento della pronuncia.
Ovvero coloro che siano ad essi subentrati al momento dell’esecuzione della sentenza di condanna, i quali soltanto possono perciò provvedere all’adempimento dell’obbligo di facere in cui si sostanzia l’ordine di demolizione.

Per la Corte, pertanto, solo il proprietario – ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2021 – può ritenersi soggetto legittimato passivamente rispetto all’ordine di demolizione; non potendosi estendere il relativo obbligo anche al direttore dei lavori.

I soggetti ad altro titolo coinvolti nella realizzazione dell’opera abusiva, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali, potrebbero infatti adempiere solo subordinatamente alla volontà del proprietario.

Da quanto precede, la Corte ha infine precisato che non può essere subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena richiesto dal direttore dei lavori alla effettiva eliminazione delle opere abusive.


Potete leggere il testo integrale della sentenza della Corte di cassazione QUI →

(torna alla pagina delle notizie)

Ti è stata utile la lettura di questo articolo?

Clicca sulle stelle per dare un voto.

Media del voto / 5. Numero dei voti:

Sii il primo ad esprimere un voto.

Se ti è stata utile la lettura dell'articolo...

Seguici sui nostri social media!

×