La identificazione biometrica remota in tempo reale

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Punti chiave

  • L’adeguamento della normativa sulla identificazione biometrica remota in tempo reale entrerà in vigore il 30 Settembre 2026.
  • Il Regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce regole armonizzate per l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale in Europa.
  • Il nuovo art. 359-ter c.p.p. autorizza l’identificazione biometrica attraverso AI, ma vieta banche dati biometriche non conformi.
  • Per l’identificazione biometrica è necessaria l’autorizzazione del Giudice, con specificazione dell’area e delle persone ricercate.
  • I reati che consentono l’uso dell’identificazione biometrica includono terrorismo, tratta di esseri umani, e omicidio volontario.

La identificazione biometrica remota in tempo reale è…realtà.

Entrerà in vigore il 30 Settembre 2026 l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

In questo nostro approfondimento, abbiamo concentrato l’attenzione sul nuovo art. 359-ter c.p.p. che consente l’identificazione biometrica e la localizzazione remota in tempo reale anche grazie ai sistemi di intelligenza artificiale.



Il Regolamento (UE) 2024/1689

Il Regolamento (UE) 2024/1689 ha stabilito una serie di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, istituendo un quadro giuridico uniforme, in particolare per quanto riguarda:

  • lo sviluppo
  • l’immissione sul mercato
  • la messa in servizio
  • l’uso

dei sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell’Unione Europea.

In Italia, le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 sono state introdotte dal D.Lgs. 9 Settembre 2026 n. 160.

Il D.Lgs. 9 Settembre 2026 n. 160

Il D.Lgs. 9 Settembre 2026 n. 160 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 30 Settembre 2026.

Tra le novità più rilevanti introdotte nel nostro ordinamento dal decreto vi è l’art. 359-ter c.p.p., norma che consente l’identificazione e la localizzazione delle persone mediante sistemi di identificazione biometrica gestiti dall’intelligenza artificiale.

Il nuovo art. 359-ter c.p.p. “Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale“

Il nuovo art. 359 ter c.p.p. tratta, specificamente, il tema dell’identificazione biometrica da remoto in tempo reale.

L’identificazione biometrica remota in tempo reale di una persona viene attuata con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale, per mezzo dei quali si procede al confronto dei suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati di riferimento.

È vietato l’uso di banche dati biometriche alimentate, in tutto o in parte, mediante tecniche di scraping non mirato, ovvero costituite in violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Quando è possibile ricorrere alla identificazione biometrica da remoto in tempo reale?

Quando a carico di una persona vi sono sufficienti indizi della commissione di uno dei delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni di cui all’allegato II al Regolamento (UE) ed occorra:

  • confermarne l’identificazione
  • procedere alla sua ricerca mirata, ivi compresa la localizzazione
  • procedere alla ricerca di un latitante ai fini dell’esecuzione di un’ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva o di un ordine di esecuzione non sospeso che dispone la carcerazione
  • effettuare la ricerca mirata, nell’ambito di un procedimento penale, di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani.

I delitti che consentono l’identificazione biometrica in tempo reale

Quali sono i delitti che consentono l’identificazione biometrica in tempo reale?

I delitti che consentono l’identificazione biometrica in tempo reale sono quelli elencati nell’allegato II al Regolamento (UE) 2024/1689, che di seguito riportiamo:

  • terrorismo
  • tratta di esseri umani
  • sfruttamento sessuale di minori e pornografia minorile
  • traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope
  • traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
  • omicidio volontario
  • lesioni gravi
  • traffico illecito di organi e tessuti umani
  • traffico illecito di materie nucleari e radioattive
  • sequestro, detenzione illegale e presa di ostaggi
  • reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
  • illecita cattura di aeromobile o nave
  • violenza sessuale
  • reato ambientale
  • rapina organizzata o a mano armata
  • sabotaggio
  • partecipazione a un’organizzazione criminale coinvolta in uno o più dei reati elencati sopra.

Il procedimento autorizzativo dell’identificazione biometrica in tempo reale

Qualora ricorrano i presupposti di legge, il Pubblico ministero richiede l’autorizzazione all’impiego del sistema di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale al Giudice per le indagini preliminari.

Il Giudice per le indagini preliminari autorizza l’impiego del sistema di intelligenza artificiale con decreto motivato.

Nel provvedimento di autorizzazione:

  • è delimitata l’area geografica di applicazione
  • sono indicate le persone specificamente ricercate
  • è determinato il tempo strettamente necessario, che non può in ogni caso superare i quindici giorni (prorogabili dal Giudice).

Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare pregiudizio grave e irreparabile, il Pubblico ministero dispone l’utilizzo del sistema di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale con decreto motivato.

Il decreto è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al Giudice per le indagini preliminari, il quale, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e autorizza la prosecuzione.

Se non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del Pubblico ministero, all’attivazione del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale provvedono gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Questi, senza ritardo e comunque entro le successive dodici ore, trasmettono la richiesta di autorizzazione al Pubblico ministero, il quale, se ne ricorrono i presupposti, richiede al Giudice la convalida entro ventiquattro ore dall’avvio del sistema.

Il Giudice, se ne ricorrono i presupposti, nelle successive quarantotto ore, convalida il provvedimento e autorizza la prosecuzione dell’attività.

I risultati forniti dai sistemi di intelligenza artificiale non possono essere utilizzati qualora gli stessi siano stati impiegati fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste.

In questi casi, tutti i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.


Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →

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5 StarsbyLuca
08-01-2026
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