Abusi edilizi ed acquisizione gratuita al patrimonio del Comune

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Abusi edilizi ed acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, un tema di particolare interesse.

Avevamo già avuto modo di affrontare il tema degli abusi edilizi in relazione alla confisca QUI → ed alla validità dei preliminari di compravendita QUI →.

Una recente sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato permette di individuare gli elementi principali della misura ablatoria prevista dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune.

Vediamo di seguito quali sono.

La natura della misura ablativa

Innanzi tutto, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area sulla quale insiste la costruzione abusiva non sia una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione; né una sanzione accessoria di questa.

Si tratta invece di una sanzione autonoma, che consegue ad un duplice ordine di condotte:

  1. l’esecuzione di un’opera abusiva
  2. l’omesso adempimento dell’obbligo di demolirla

In tal senso, s’era già espresso il Consiglio di Stato con la sentenza 7 Gennaio 2021 n. 179 (e pure con la sentenza 1 Marzo 2018 n. 1263).

Per tale motivo, l’esistenza di un ordine di demolizione efficace costituisce effettivamente uno dei presupposti per la produzione dell’effetto acquisitivo al patrimonio comunale regolato dall’art. 31 DPR n. 380/2001.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato

Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate:

  • costituisce una misura sanzionatoria
  • rappresenta una sanzione avente come presupposto la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine fissato dalla legge
  • consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione
  • non può essere opposta né una qualsivoglia rilevanza del tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso né l’affidamento riposto eventualmente dall’interessato sulla legittimità delle opere da realizzare né l’assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite con l’acquisizione stessa
  • l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione demolire
  • il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale
  • non deve essere preceduto da una comunicazione di avvio, trattandosi di un’azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata.

L’iter amministrativo

Il Consiglio di Stato ha anche evidenziato che i procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l’atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, debbano seguire una corretta scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere correttamente al provvedimento demolitorio al fine di evitare l’estrema conseguenza della perdita della proprietà.

Tale scansione procedimentale è costituita da:

  • il provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli
  • l’accertamento della inottemperanza alla demolizione, tramite un verbale che accerti la mancata demolizione
  • l’atto di acquisizione al patrimonio comunale, che costituisce il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune.

In particolare, tale atto deve individuare:

  • il bene oggetto di acquisizione
  • la relativa area di sedime
  • l’eventuale area ulteriore, nei limiti del decuplo della superficie abusiva, la cui ulteriore acquisizione deve essere specificamente motivata con riferimento alle norme urbanistiche vigenti.

Il provvedimento amministrativo

La sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di remissione in pristino, pur se definita come una conseguenza di diritto dall’art. 31 comma III del D.P.R. n. 380/2001, richiede, dunque, un provvedimento amministrativo che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell’area sottratta al privato.

Il titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei registri immobiliari è costituito dall’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.
Per tale atto deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale e dichiarativo delle operazioni effettuate durante l’accesso ai luoghi, ma solo il formale accertamento, che faccia proprio l’esito del verbale e che costituisca, quindi, il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate.

Il relativo provvedimento necessita che in esso siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche dal momento che costituisce titolo per l’immissione in possesso dell’opera e per la trascrizione nei registri immobiliari (Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2014, n. 3097).

La cessata materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse

Il Collegio della VI Sezione ha inoltre fornito alcune interessanti precisazioni in merito ad alcune ipotesi di conclusione del giudizio amministrativo, specificando che la cessata materia del contendere e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse trovino giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa.

Ciò a significare che la giurisdizione amministrativa non risulti preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato amministrativo, bensì a tutelare la posizione giuridica del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura.

A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha così distinto tali ipotesi di conclusione del giudizio amministrativo:

  • la cessata materia del contendere consegue all’accertamento in giudizio e ad una sentenza di merito;
  • l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse viene dichiarata con sentenza di rito.

La cessata materia del contendere

La pronuncia giudiziaria risulta utile qualora, nel riscontrare l’illegittimità dell’azione amministrativa, consenta la realizzazione dell’interesse sostanziale di cui è portatrice la parte ricorrente, impedendo la sottrazione o garantendo l’acquisizione (o chance di acquisizione) di utilità giuridicamente rilevanti e salvaguardando, per l’effetto, la sfera giuridica individuale da azioni autoritative difformi dal paradigma normativo di riferimento.

La cessata materia del contendere implica un accertamento sulla realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2020, n. 5031).

La dichiarazione di improcedibilità è pertanto subordinata ad una sopravvenienza (fattuale o giuridica) tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno, per il ricorrente, qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742).

La sopravvenuta carenza di interesse

L’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il sopravvenuto mutamento, in pendenza di giudizio, dell’assetto di interesse attuato tra le parti, in maniera da impedire la realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso.

E’ il caso in cui l’interesse sia stato già realizzato ovvero non possa più essere soddisfatto.
Di tal che, il giudizio non può concludersi con l’esame, nel merito, delle censure svolte nell’atto di parte, la cui fondatezza non potrebbe, comunque, arrecare alcuna utilità concreta in capo al ricorrente.

Anche in tale caso, la prosecuzione del giudizio è inutile: qui, anziché per l’ottenimento, per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente.


Potete leggere il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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