Vacanza rovinata? L’agenzia non ne risponde

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In caso di vacanza rovinata l’agenzia non ne risponde.

E’ un tema di interesse diffuso; e, con una recentissima ordinanza, la Cassazione è tornata sul tema per chiarire quali siano i ruoli di responsabilità esistenti tra i soggetti che operano nel settore del turismo.

Il fatto

La vicenda d’interesse ha riguardato i disagi incontrati durante un soggiorno in Tunisia effettuato a seguito dell’acquisto di un pacchetto turistico “tutto compreso” presso un agente di viaggio.
Le lamentele hanno riguardato sia l’organizzazione del viaggio che la gestione dell’ospitalità alberghiera.

L’agente di viaggio ha eccepito di non essere responsabile per tali fatti, essendo solo un intermediario, e che di tali inadempienze dovesse rispondere l’organzizatore del viaggio.

Le norme di riferimento

Va innanzitutto precisato che malgrado i fatti oggetto del giudizio in esame risalgano al 2013 ed all’epoca la responsabilità del fornitore di pacchetti turistici “tutto compreso” fosse disciplinata dal D.Lgs. 79/2011, le argomentazioni della Corte siano attuali anche in riferimento alle norme attualmente vigenti, introdotte dal D.Lgs. 62/2018 in applicazione delle norme europee.

Per comprendere le argomentazioni della Cassazione, vanno inoltre ricordato che nonostante vi siano varie normative in materia, la legge definisca:

  • “organizzatore” colui che ne combina gli elementi di viaggi e vacanze, offrendoli al pubblico in forma di “pacchetto tutto compreso
  • “venditore” colui che vende i pacchetti combinati dagli organizzatori;
  • “intermediario” è sinonimo di “venditore”.

L’organizzatore ed il venditore/intermediario sono tenuti al risarcimento degli eventuali danni secondo le rispettive responsabilità.

Quando l’Agenzia viaggi è esente da responsabilità

Sulla scorta della precedenti precisazioni, nell’ordinanza in esame la Corte dettaglia quali possano essere le responsabilità ascrivibili al venditore/intermediario, nei termini che seguono.

Questi risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore, che possono così elencarsi:

  • la scelta oculata dell’organizzatore
  • la trasmissione tempestiva delle prenotazioni
  • l’incasso del prezzo
  • la sua restituzione in caso di annullamento.

Per la Cassazione, va invece esclusa la responsabilità del venditore/intermediario nei seguenti casi:

  • inadempimenti dell’organizzatore
  • la non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati.

Pertanto in caso di vacanza rovinata, l’agenzia non ne risponde.

Occorre però precisare che possa ipotizzarsi una responsabilità di quest’ultima qualora il viaggiatore/turista dimostri che conoscesse (od avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza ex art. 1176 comma II c.c.) l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolta; oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate.


Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →

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