Parzialmente nulle le fideiussioni omnibus

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Parzialmente nulle le fideiussioni omnibus: così hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Di seguito, analizziamo i principali profili di questa tanto attesa decisione.

La questione sottoposta alle Sezioni Unite

alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI.

In particolare, alle Sezioni Unite erano state devolute le seguenti questioni:

  • se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni uniformi giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno;
  • nel primo caso, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere
  • se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione
  • se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto.

Le “risposte” delle Sezioni Unite Civili

L’intervento delle Sezioni Unite si è reso necessario per dirimere il contrasto giurisprudenziale che si è verificato riguardo alle conseguenze della utilizzazione di una fideiussione omnibus stipulata in conformità di intese anticoncorrenziali censurate dal provvedimento di Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005.

Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:

i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli art. 2 comma II lett. a) della L. n. 287/1990 ed art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma III della Legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ.”.

Tale nullità però riguarda le sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Gli effetti della pronuncia

La nullità parziale – tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente fideiussore – è l’opzione che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust.
Tale soluzione appare anche idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del contratto (ex multis, Cass. n. 2314/2016).

L’eliminazione delle tre clausole censurate dall’Antitrust migliora la posizione del fideiussore; e, al contempo, la banca preferisce mantenere la garanzia anche se depurata dalle predette clausole a lei favorevoli.

La tutela risarcitoria, è chiarito nella decisione delle Sezioni Unite, resta naturalmente perseguibile «ma non in via esclusiva, sebbene in uno all’azione di nullità».
Il riconoscimento, alla vittima dell’illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria del diritto a far valere la nullità del contratto si rileva un adeguato completamento del sistema delle tutele.
Non nell’interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.

Dalla nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dell’intesa vietata, le Sezioni Unite fanno discendere una serie di conseguenze operative, sintetizzabili come segue:

  • le fideiussioni restano pienamente valide ed efficaci
  • devono essere emendate dalle sole clausole conformi a quelle dichiarate nulle dalla Banca d’Italia.

È ipotizzabile che la decisione delle Sezioni Unite condizionerà – in termini di maggiore severità – le modalità di concessione e recupero del credito da parte delle banche.


Potete leggere il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite QUI →

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