La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3727 dell’1 febbraio 2021, è tornata sul complesso tema dei rapporti tra lottizzazione abusiva e confisca.
Con la pronuncia in esame, il Collegio ha affermato che, in ipotesi di lottizzazione abusiva di carattere negoziale (nella fattispecie, si trattava di trasformazione urbanistica conseguente alla vendita di terreni previo loro frazionamento), ai fini della valutazione della conformità della confisca dei terreni al principio di protezione della proprietà, il Giudice debba valutare la proporzionalità di tale misura ablatoria, accertando se la stessa sia l’unica misura adeguata a ripristinare la conformità urbanistica dell’area interessata, anche alla luce degli interventi eventualmente adottati dall’interessato (sul quale grava l’onere di prova specifica).
Questa pronuncia muove dalla necessità per l’Autorità Giudiziaria di individuare gli equilibri tra applicazione (obbligatoria, per l’ordinamento italiano) dell’istituto della confisca ed il principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, nei termini indicati dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018 (G.I.E.M. S.r.l. contro Italia).
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