Le Sezioni Unite sul termine per adempiere all’obbligo risarcitorio

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Le Sezioni Unite si pronunciano sul termine per adempiere all’obbligo risarcitorio, in caso di sospensione condizionale della pena ad esso subordinata.

Viene così risolto un contrasto giurisprudenziale che aveva dato spazio ad una serie di interpretazioni giurisprudenziali piuttosto varie.

La questione giuridica

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso, ritenendo l’inadempimento dell’obbligo risarcitorio disposto in favore della parte civile al quale l’adempimento del beneficio era stato condizionato, senza peraltro che fosse stato fissato un termine per l’adempimento.

A fronte del ricorso promosso dal condannato, la Prima Sezione Penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, prospettando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale.

In particolare, un contrasto in ordine alla possibilità di procedere alla revoca in fase esecutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena che sia stato condizionato all’adempimento delle obbligazioni civili, quando il termine per adempiere a tale condizione non sia stato stabilito dal giudice della cognizione.

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite penali

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto sul termine per adempiere all’obbligo risarcitorio, affermando il seguente principio di diritto.

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso va fissato dal Giudice in sentenza; ovvero, in mancanza, dal Giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione.

Qualora il termine non venga comunque fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini (cinque o due anni) previsti dall’art. 163 c.p. in tema di concessione della sospensione condizionale della pena.


Potete leggere il testo della sentenza della Sezioni Unite QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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