Amministrazione di sostegno: i reclami avverso i decreti del Giudice Tutelare

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Le Sezioni Unite sono intervenute sui reclami avverso i decreti del Giudice Tutelare nell’ambito delle amministrazioni di sostegno.
Ed hanno risolto il contrasto sorto in tema di competenza, con una pronuncia innovativa.

Di seguito ne analizziamo i punti salienti.

Il problema oggetto di contrasto

Il tema sottoposto alle Sezioni Unite riguardava un contrasto recentemente sorto in giurisprudenza.
L’oggetto del contrasto era l’individuazione del Giudice competente a decidere dei reclami avverso i provvedimenti del Giudice tutelare relativi all’amministrazione di sostegno.

In particolare, ci si chiedeva se la competenza della Corte d’Appello prevista dall’art. 720 bis c.p.c.fosse limitata ai provvedimenti aventi natura decisoria (decreti di apertura e di chiusura della procedura; decreti incidenti su diritti fondamentali dell’interessato), residuando per gli altri la competenza del Tribunale in composizione Collegiale.
Ovvero se la Corte d’Appello dovesse essere investita della decisione riguardante i reclami avverso tutti i provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare nell’ambito della amministrazione di sostegno.

La natura dell’amministrazione di sostegno

Preliminarmente, le Sezioni Unite hanno dovuto affrontare il problema della natura dell’istituto.

La scelta del legislatore di assoggettare l’intero procedimento di amministrazione di sostegno a forme essenzialmente camerali ha alimentato i dubbi circa la natura contenziosa o volontaria della giurisdizione esercitata in materia.

Tali dubbi sono legittimati:

  • dalla scelta di attribuire il potere decisionale unicamente al Giudice tutelare
  • dalla espressa previsione del reclamo come rimedio impugnatorio avverso i provvedimenti del Giudice tutelare.

Per la Corte, l’amministrazione di sostegno si configura come un istituto che ha riunito fattispecie considerate tra loro ontologicamente diverse dal sistema previgente.
Un istituto che prevede rimedi e forme di tutela, anch’essi radicalmente nuovi e non compatibili con, le preesistenti – ma rimaste in vigore – figure normative di protezione degli incapaci (tutela e curatela).

L’unicità del nuovo istituto, che combina in sé tratti disciplinari tradizionali con elementi del tutto innovativi, impedisce di pervenire ad una soluzione di carattere unitario, valida per tutti i casi indistintamente.

In conclusione, le Sezioni Unite ritengono che la natura dell’istituto possa essere contenziosa o volontaria, in ragione dei diritti che vengono fatti valere avanti il Giudice tutelare.

Il parere del Procuratore Generale della Cassazione

Prima di illustrare la decisione delle Sezioni Unite, è opportuno accennare all’orientamento in materia della Procura Generale presso la Cassazione.

Il Procuratore Generale ha infatti reso le proprie conclusioni in giudizio nel segno della continuità dell’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi.
Ossia, ha ritenuto la sussistenza della competenza del Tribunale in composizione Collegiale a decidere sui reclami proposti contro quei decreti in materia di amministrazione di sostegno che non abbiano incidenza sui diritti fondamentali dell’interessato, ma rivestano carattere gestorio e siano sempre revocabili e modificabili.

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite

La soluzione delle Sezioni Unite è sorretta da motivazioni molto articolate; e deve necessariamente essere riassunta.

Ha ritienuto infatti la Corte che alle questioni complessivamente poste dall’ordinanza di rimessione dovesse essere fornita una risposta articolata, e soprattutto diversificata.
Ciò in quanto non si potesse accomunare, sulla base del medesimo presupposto, il profilo dell’individuazione del giudice competente per il reclamo con quello della ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso.

Per la Corte, l’interpretazione letterale e storica della norma depone per una conclusione univoca e debba pertanto essere affermato il seguente principio di diritto: “I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell’art. 720 bis c.p.c., comma 2 unicamente dinanzi alla corte d’appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio)“.


Potete leggere il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite QUI →

Nel caso necessitaste di informazioni in merito all’istituto dell’amministrazione di sostegno potete visitare la nostra pagina dedicata ovvero contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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