Punti chiave
- La Legge n. 34/2026 introduce regole per le recensioni online nel turismo e nella ristorazione.
- Le recensioni devono essere recenti, autentiche e non frutto di incentivi da parte dei fornitori.
- Le strutture possono richiedere la rimozione delle recensioni illecite attraverso specifici meccanismi di segnalazione.
- È vietato acquistare o cedere recensioni, apprezzamenti o interazioni, con sanzioni fino a 10.000.000 Euro per violazioni.
- Per ulteriori informazioni, consultare il testo completo della Legge n. 34/2026.
La Legge 11 Marzo 2026 n. 34 ha introdotto le regole per le recensioni online, destinate (principalmente) ai settori del turismo e della ristorazione.
E’ un tema che riguarda chiunque gestisca una attività; ovvero legga le recensioni per scegliere il ristorante in cui cenare o la struttura in cui soggiornare.
Per questo motivo, lo abbiamo approfondito in questo articolo.
Sommario
La Legge n. 34/2026
La Legge 11 Marzo 2026 n. 34 “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” ha introdotto anche in Italia la lotta alle false recensioni.
L’art. 18 della L. 11 Marzo 2026 n. 34 “ha l’obiettivo di contrastare le recensioni online illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano e di garantire recensioni online attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio”.
Le norme sono entrate in vigore il 6 Aprile 2026.
Le disposizioni non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della legge.
I requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite
L’art. 19 della L. n. 34/2026, al fine di contrastare le recensioni “false“, così prescrive che per essere lecita una recensione online deve avere le seguenti caratteristiche:
- rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio
- essere pubblicata da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni
- rispondere alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre
- non essere il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari.
Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale.
La norma ritiene illecite le recensioni online che:
- sia stata attestata come verificata qualora non provenga da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione.
- sia stata pubblicata da oltre due anni, in ragione della significativa mancanza di attualità.
Il diritto di rimozione della recensione
Sempre l’art. 19 della L. n. 34/2026 stabilisce i meccanismi per ottenere la rimozione delle recensioni illecite.
Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall’art. 16 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità.
Il meccanismo di segnalazione e azione
L’art. 16 del Regolamento (UE) 2022/2065 ha previsto nei termini seguenti il meccanismo di segnalazione ed azione:
- I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali. Tali meccanismi sono di facile accesso e uso e consentono la presentazione di segnalazioni esclusivamente per via elettronica.
- I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di segnalazioni sufficientemente precise e adeguatamente motivate. A tal fine i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di segnalazioni contenenti tutti gli elementi seguenti:
a) una spiegazione sufficientemente motivata dei motivi per cui la persona o l’ente presume che le informazioni in questione costituiscano contenuti illegali;
b) una chiara indicazione dell’ubicazione elettronica esatta di tali informazioni, quali l’indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale adeguato al tipo di contenuto e al tipo specifico di servizio di memorizzazione di informazioni;
c) il nome e l’indirizzo di posta elettronica della persona o dell’ente che presenta la segnalazione, tranne nel caso di informazioni che si ritiene riguardino uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE;
d) una dichiarazione con cui la persona o l’ente che presenta la segnalazione conferma la propria convinzione in buona fede circa l’esattezza e la completezza delle informazioni e delle dichiarazioni ivi contenute.
- Si considera che le segnalazioni di cui al presente articolo permettono di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell’articolo 6 in relazione alle specifiche informazioni in questione qualora consentano a un prestatore diligente di servizi di memorizzazione di informazioni di individuare l’illegalità della pertinente attività o informazione senza un esame giuridico dettagliato.
- Se la segnalazione contiene un’informazione di contatto elettronica della persona o dell’ente che l’ha presentata, il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni invia senza indebito ritardo una conferma di ricevimento della segnalazione a tale persona o ente.
- Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la segnalazione, fornendo informazioni sulle possibilità di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.
- I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni trattano le segnalazioni ricevute nell’ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali segnalazioni si riferiscono in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo 5 essi includono informazioni su tale uso.
I divieti
L’art. 20 della L. n. 34/2026 ha introdotto lo specifico divieto dell’acquisto e della cessione a qualsiasi titolo di:
- recensioni online
- apprezzamenti
- interazioni
indipendentemente dalla loro successiva diffusione.
In caso di violazione del divieto, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri investigativi e sanzionatori attribuitile dalle norme vigenti.
In particolare, il Garante a sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 6 Settembre 2025 n. 206 può:
- sospendere provvisoriamente le pratiche commerciali scorrette
- inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette
- eliminarne gli effetti
- ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani che integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta.
Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 Euro.
Per la quantificazione della sanzione, si tiene conto della gravità e della durata della violazione nonchè delle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto che ha posto in essere la pratica commerciale scorretta.
Potete leggere il testo integrale della Legge 11 Marzo 2026 n. 34 QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →
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