Punti chiave
- La Corte di Cassazione ha chiarito i criteri di responsabilità a sensi del D.Lgs. 231/2001, distinguendo tra interesse e vantaggio.
- L’interesse si valuta ex ante, mentre il vantaggio ha una connotazione oggettiva, valutabile ex post.
- Per la responsabilità degli Enti, è necessario che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
- Il giudice deve accertare autonomamente la responsabilità amministrativa della persona giuridica rispetto al reato.
Il tema dell’interesse o vantaggio a sensi del D.Lgs. 231/2001 torna all’esame della Corte di Cassazione, che in una recente sentenza ha chiarito la disamina che deve essere effettuata al riguardo dai Giudici.
Nel presente articolo abbiamo approfondito l’argomento.
Sommario
La responsabilità degli Enti
Per poter comprendere l’argomento dell’interesse o vantaggio a sensi del D.Lgs. 231/2001, è opportuno brevemente soffermarsi sul concetto della responsabilità degli Enti, introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 231/2001.
La responsabilità degli Enti è una forma di responsabilità giuridica (di cui ancora si discute la natura) per reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte di soggetti apicali o sottoposti.
Pertanto, il pesupposto della responsabilità degli Enti è duplice:
- la commissione di un reato tassativamente previsto dalla legge
- la sua commissione nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.
Per un approfondimento sul tema, potete leggere l’articolo pubblicato QUI.
Interesse o vantaggio a sensi del D.Lgs. 231/2001
I concetti di interesse o vantaggio a sensi del D.Lgs. 231/2001 sono stati progressivamente al centro dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Allo stato, tali elaborazioni possono riassumersi nei termini che seguono:
- i concetti di interesse e vantaggio, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’evento
- tali criteri di imputazione oggettiva sono alternativi e concorrenti tra loro
- il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo
- il criterio del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito
- ricorre il requisito dell’interesse qualora l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente
- sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto o della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Sul tema di interesse o vantaggio a sensi del D.Lgs. 231/2001, come detto, è intervenuta la Corte di Cassazione, con una recente sentenza.
La Corte ha affermato che in tema di responsabilità da reato degli enti i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001 allo “interesse o al vantaggio“, sono alternativi e concorrenti tra loro.
Il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante“, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo.
Mentre il criterio del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post“, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito.
Il giudice pertanto, a fronte della prescrizione del reato presupposto, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o a cui vantaggio l’illecito fu commesso.
E, verificata, quantomeno in via incidentale, la sussistenza del fatto di reato, deve accertare la ricorrenza dei presupposti dell’illecito amministrativo, oltre ogni ragionevole dubbio.
Potete leggere il testo integrale della sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. II sent. 12 Febbraio 2026 n. 5923) QUI →
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