Approvate le modifiche al Codice della Strada

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Sono state definitivamente approvate le modifiche al Codice della Strada.

Abbiamo quindi elencato le principali novità che verranno introdotte nel D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, che entreranno in vigore il 14 Dicembre 2024, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

L’uso dei cellulari durante la guida

L’art. 173 del Codice della Strada prevede che sia “vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore“.

Le modifiche al suo comma 3-bis, a fronte della riduzione della sanzione pecuniaria da 422 a 250 Euro (da 644 a 350 Euro in caso di ulteriore violazione nel biennio) e dell’aumento del massimo sino a 1.000 Euro (da 660 Euro), prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente sin dalla prima violazione, sino a 7 giorni per chi ha tra 10 e 19 punti della patente e sino a 15 giorni per chi ha un punteggio da 1 a 9.

La sospensione breve della patente si aggiunge alla decurtazione del punteggio. E non necessita di un provvedimento autonomo da parte del Prefetto, potendo essere applicata direttamente ed immediatamente dalle Forze dell’ordine.

In caso di recidiva nel biennio, la sospensione della patente sarà aumentata da 1 a 3 mesi; la multa da 350 a 1.400 Euro; la decurtazione dei punti dalla patente a 10.

La guida in stato di ebbrezza e la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti

Per coloro che sono già stati condannati per guida in stato di abbrezza e saranno nuovamente trovati positivi all’alcoltest, vi sarà il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida per 2 o 3 anni (in base al tasso alcolemico rilevato).

Inoltre, dovranno procedere a rinnovare la patente, sottoponendosi ad una nuova visita medica, e dovranno installare sul veicolo (a proprie spese) il dispositivo alcolock, che impedisce al motore di avviarsi se il tasso è superiore a zero.

In caso di ulteriore recidiva, le sanzioni saranno aumentate di un terzo oppure raddoppiate nel caso in l’alcolock sia stato manomesso.

La grande novità introdotta nel codice riguarda però le sostanze stupefacenti.

Per integrare il reato e per il ritiro della patente, sarà infatti sufficiente la semplice assunzione di sostanze stupefacenti da parte del conducente prima di mettersi alla guida; e non più la guida sotto il loro effetto.

Le rilevazioni verranno effettuate tramite test salivare, durante gli ordinari controlli stradali.

I test salivari utilizzati dalle forze dell’ordine possono individuare la presenza di metaboliti delle sostanze stupefacenti anche a diversi giorni di distanza dalla loro (ultima) assunzione.
Pertanto, sarà possibile violare il nuovo art. 187 del Codice della Strada anche per coloro che si sono posti alla guida dopo la cessazione degli effetti delle sostanze; ma nell’arco di tempo in cui il test sarà in grado di rilevarne la presenza nell’organismo (che varia in relazione al dispositivo con cui viene effettuato il test e da sostanza a sostanza).

In caso di esito positivo degli accertamenti preliminari, il Prefetto potrà sottoporre il guidatore a una visita medica e se da questa verrà attestata la non idoneità alla guida, sarà disposta la revoca della patente.

A seguito della revoca, vi sarà il divieto di conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 3 anni.

I monopattini

Per l’uso dei monopattini (elettrici), oltre al divieto di uscire dai centri urbani, sono istituiti i seguenti obblighi:

  • contrassegno;
  • uso del casco per tutti i conducenti;
  • l’assicurazione per la responsabilità civile.
Gli autovelox e le nuove apparecchiature di rilevazione

Sono state introdotte modifiche all’art. 45 comma 6 con la previsione dell’obbligo di sottoposizione a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Le nuove apparecchiature elettroniche potranno inoltre rilevare più violazioni contemporaneamente e consentirne la contestazione non immediata.

Per esempio, potranno rilevare l’eccesso di velocità ed il contestuale sorpasso vietato; ovvero l’eccesso di velocità ed il contestuale il passaggio con semaforo rosso; il passaggio con semaforo rosso e le svolte vietate; etc.

Potranno inoltre rilevare l’assenza di valida assicurazione RCA; o l’assenza della revisione periodica del veicolo.

Le plurime violazioni dei limiti di velocità

E’ stato introdotto all’art. 142 il nuovo comma 6-ter, il quale prevede che al conducente che nell’arco di un’ora commetta più violazioni ai limiti di velocità lungo tratti stradali del medesimo ente, si applichino le sanzioni previste per la violazione più grave aumentate di un terzo secco, se più favorevoli; secondo la procedura recata dall’art. 198-bis in materia di illeciti reiterati.

I limiti per i neopatentati

Le modifiche introdotte all’art. 117 comma 2-bis estendono da 1 a 3 anni dal rilascio della patente B le limitazioni per i neopatentati e contestualmente ampliano per loro la possibilità di guida dei veicoli aventi potenza fino a 75 kW per tonnellata (ossia ogni 1.000 kg di peso); in precedenza il limite era 55 kW/t.
La potenza potrà essere sino a 105 kW (ossia 142 cv) nel caso di veicoli di categoria M1 (ossia veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), anche elettriche o ibride plug-in.

Inoltre, i neopatentati devono rispettare il limite di velocità di 100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

Foglio rosa

Il foglio rosa (attualmente rilasciato al superamento dell’esame di teoria) sarà consegnato solo dopo aver effettuato, in autoscuola, un numero minimo di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna, che sarà stabilito con un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La validità del foglio rosa è stata estesa da 6 mesi ad 1 anno, così da consentire la possibilità di acquisire maggior più esperienza e familiarità alla guida.

Per i neopatentati, la decurtazione dei punti della risulterà essere doppia.

Gli utenti vulnerabili

La definizione di “utente vulnerabile” della strada – meritevole di particolare tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione – di cui all’art. 3 comma 1 n. 53-bis viene estesa oltre che ai pedoni, alle persone con disabilità, e ai ciclisti, anche ai conducenti di ciclomotori e motocicli.

Gli accertamenti a distanza

E’ stata introdotta la possibilità di effettuare accertamenti “a distanza” per la rilevazione delle infrazioni di:

  • omessa precedenza a pedoni e ciclisti
  • parcheggio senza diritto in posti riservati a mezzi pubblici, polizia, pompieri, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico-scarico.

Previsto l’aumento delle multe per chi sosterà dei parcheggi riservati ai disabili: da 165 a 660 Euro per ciclomotori e moto; da 330 a 990 Euro per tutti gli altri veicoli.

Aumento previsto anche per le sanzioni a carico di coloro che parcheggeranno alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico: da 87 a 328 Euro per le due ruote; dai 165 ai 660 Euro per tutti gli altri veicoli.

La circolazione fuori dai centri abitati

E’ stato introdotto il nuovo comma 1-sexis all’art. 6, il quale prevede che, per straordinarie esigenze di tutela di particolari luoghi e per non più di 5 mesi all’anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (previo parere della Prefettura) potranno istituire delle zone a traffico limitato territoriali, opportunamente segnalate.

L’accertamento delle violazioni concernenti il divieto di circolazione in quei tratti è punito dal nuovo comma 12-bis con la sanzione pecuniaria di 87 Euro.

Potrà essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi.

La circolazione sulle autostrada e strade extraurbane principali

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 175 stabilisce che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è consentito ai maggiorenni condurre motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc. se a motore termico.

Mentre di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico.

La guida contromano

Al comma 12 dell’art. 143 è stata introdotta la previsione della confisca del veicolo a coloro che circolino contromano causando omicidio o lesioni gravi o gravissime stradali. 

L’aumento delle sanzioni

E’ previsto un generale, e forte, aumento di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada.

Inoltre, il nuovo periodo introdotto al comma 6 dell’art. 27 della Legge n. 689/1981 (c.d. Legge di depenalizzazione) prevederà la maggiorazione di 1/10 a semestre dovuta in caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative.

Nel caso delle violazioni stradali, sarà previsto un limite per l’aumento del 60% dell’importo della sanzione.


Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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