Le modifiche al Codice della Strada

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La Camera dei Deputati ha approvato gli “Interventi in materia di sicurezza stradale” ossia le modifiche al Codice della Strada; e, nel seguito, abbiamo trattato le principali novità che verranno introdotte nel D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, dopo la definitiva approvazione da parte del Senato.

L’uso dei cellulari durante la guida

L’art. 173 del Codice della Strada prevede che sia “vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore“.

Le modifiche al suo comma 3-bis, a fronte della riduzione della sanzione pecuniaria da 422 a 250 Euro (da 644 a 350 Euro in caso di ulteriore violazione nel biennio) e dell’aumento del massimo sino a 1.000 Euro (da 660 Euro), prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente sin dalla prima violazione, sino a 7 giorni per chi ha tra 10 e 19 punti della patente e sino a 15 giorni per chi ha un punteggio da 1 a 9.

La sospensione breve della patente si aggiungerà alla decurtazione del punteggio.

In caso di recidiva nel bienni, la sospensione della patente sarà aumentata da 1 a 3 mesi; la multa da 350 a 1.400 euro; la decurtazione dei punti dalla patente a 10.

La guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti

Per coloro che sono già stati condannati per guida in stato di abbrezza e saranno nuovamente trovati positivi all’alcoltest, vi sarà il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida per 2 o 3 anni (in base al tasso alcolemico rilevato).

Inoltre, dovranno procedere a rinnovare la patente, sottoponendosi ad una nuova visita medica, ed installare a proprie spese il dispositivo alcolock, che impedisce al motore di avviarsi se il tasso è superiore a zero.

In caso di ulteriore recidiva, le sanzioni saranno aumentate di un terzo oppure raddoppiate nel caso in l’alcolock sia stato manomesso.

Sarà sufficiente la semplice assunzione di sostanze stupefacenti e non più la guida sotto il loro effetto per procedere al ritiro della patente. Le rilevazioni verranno effettuate tramite test salivare, durante gli ordinari controlli stradali.

In caso di esito positivo degli accertamenti preliminari, il Prefetto potrà sottoporre il guidatore a una visita medica e se da questa verrà attestata la non idoneità alla guida, sarà disposta la revoca della patente.

A seguito della revoca, vi sarà il divieto di conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 3 anni.

I monopattini

Per l’uso dei monopattini (elettrici), oltre al divieto di uscire dai centri urbani, saranno istituiti i seguenti obblighi:

  • contrassegno;
  • uso del casco per tutti i conducenti;
  • l’assicurazione per la responsabilità civile.
Gli autovelox

Verranno state introdotte modifiche all’art. 45 comma 6 con la previsione dell’obbligo di sottoposizione a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Le plurime violazioni dei limiti di velocità

Verrà introdotto all’art. 142 il nuovo comma 6-ter, il quale prevederà che al conducente che nell’arco di un’ora commetta più violazioni ai limiti di velocità lungo tratti stradali del medesimo ente, si applicheranno le sanzioni previste per la violazione più grave aumentate di un terzo secco, se più favorevoli; secondo la procedura recata dall’art. 198-bis in materia di illeciti reiterati.

I limiti per i neopatentati

Le modifiche introdotte all’art. 117 comma 2-bis estenderanno da 1 a 3 anni dal rilascio della patente B le limitazioni per i neopatentati e contestualmente amplieranno per loro la possibilità di guida degli autoveicoli aventi potenza fino a 75 kW/t (in precedenza il limite era 55 kW/t).

I titolari del foglio rosa potranno esercitarsi con le persone in possesso dei requisiti necessari solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e con il buio con un istruttore di un’autoscuola. Il numero di ore delle esercitazioni verrà stabilito dal Ministero.

Gli utenti vulnerabili

La definizione di “utente vulnerabile” della strada – meritevole di particolare tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione – di cui all’art. 3 comma 1 n. 53-bis verrà estesa oltre che ai pedoni, alle persone con disabilità, e ai ciclisti, anche ai conducenti di ciclomotori e motocicli.

Gli accertamenti a distanza

Verrà introdotta la possibilità di effettuare accertamenti “a distanza” per la rilevazione delle infrazioni di:

  • omessa precedenza a pedoni e ciclisti
  • parcheggio senza diritto in posti riservati a mezzi pubblici, polizia, pompieri, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico-scarico.

Previsto l’aumento delle multe per chi sosterà dei parcheggi riservati ai disabili: da 165 a 660 Euro per ciclomotori e moto; da 330 a 990 Euro per tutti gli altri veicoli.

Aumento previsto anche per le sanzioni a carico di coloro che parcheggeranno alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico: da 87 a 328 Euro per le due ruote; dai 165 ai 660 Euro per tutti gli altri veicoli.

La circolazione fuori dai centri abitati

Verrà introdotto il nuovo comma 1-sexis all’art. 6, il quale prevederà che, per straordinarie esigenze di tutela di particolari luoghi e per non più di 5 mesi all’anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (previo parere della Prefettura) potranno istituire delle zone a traffico limitato territoriali, opportunamente segnalate.

L’accertamento delle violazioni concernenti il divieto di circolazione in quei tratti sarà punito dal nuovo comma 12-bis con la sanzione pecuniaria di 87 Euro.

Potrà essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi.

La circolazione sulle autostrada e strade extraurbane principali

Il nuovo comma 2-bis dell’art. 175 stabilirà che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali sarà consentito ai maggiorenni condurre motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc. se a motore termico.

Mentre di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico.

La guida contromano

Al comma 12 dell’art. 143 sarà introdotta la previsione della confisca del veicolo a coloro che circolino contromano causando omicidio o lesioni gravi o gravissime stradali. 

L’aumento delle sanzioni (non pagate)

Il nuovo periodo introdotto al comma 6 dell’art. 27 della Legge n. 689/1981 (c.d. Legge di depenalizzazione) prevederà la maggiorazione di 1/10 a semestre dovuta in caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative.

Nel caso delle violazioni stradali, sarà previsto un limite per l’aumento del 60% dell’importo della sanzione.


Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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