I nuovi reati alimentari

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Punti chiave
  • Il disegno di legge sui nuovi reati alimentari introduce tutele per produttori e consumatori con 21 articoli suddivisi in sanzioni penali, amministrative e disposizioni finali.
  • Inasprisce le sanzioni per frode alimentare e contraffazione di indicazioni geografiche, ampliando le condotte punibili.
  • Introduce il reato di commercio di alimenti con segni mendaci, mirando a garantire l’origine e qualità dei prodotti agroalimentari.
  • Prevede sanzioni pecuniarie e accessorie come la chiusura temporanea degli stabilimenti in caso di violazioni gravi.
  • Il provvedimento armonizza norme del Codice di procedura penale per migliorare l’efficacia dei controlli nel settore agroalimentare.

E’ stato approvato il disegno di legge, di iniziativa governativa, sui nuovi reati alimentari.

In questo articolo analizziamo le principali novità introdotte dal provvedimento, che offre a produttori e consumatori nuove e maggiori tutele in materia agroalimentari.



Il disegno di legge

Il disegno di legge si compone di 21 articoli, suddivisi in 3 titoli:

  • sanzioni penali
  • sanzioni amministrative
  • disposizioni finali.
Le sanzioni penali

L’art. 1 reca numerose modifiche al Codice penale, segnatamente al titolo VIII del libro II (intitolato ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio), ai quali viene aggiunto un esplicito riferimento al patrimonio agroalimentare.

Viene inserito un apposito capo (II-bis), specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

All’interno nuovo Capo II-bis si colloca il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

E’ inasprito il trattamento sanzionatorio ed ampliato l’ambito applicativo, con l’inserimento delle condotte prodromiche rispetto all’immissione nel mercato.

Viene abrogato il terzo comma in conseguenza dell’introduzione di specifiche disposizioni relative alla confisca e alle circostanze aggravanti e attenuati del delitto in esame.

Viene introdotta una circostanza attenuante ad effetto speciale (art. 517-quinquies c.p.), che riduce la pena, dalla metà a due terzi, nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria.

L’attenuante si applica, oltre al già previsto reato di cui all’art. 517-quater, anche ai nuovi reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies c.p.

Il reato di frode alimentare

Viene introdotto il reato di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.), che appresta una tutela anticipata con riferimento ad alimenti, acque o bevande che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

Il delitto di frode alimentare è destinato a trovare applicazione solo in via residuale rispetto ai casi di:

  • commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517 c.p.)
  • rispetto ad ipotesi in cui il fatto costituisca reato più grave.
Il reato di commercio di alimenti con segni mendaci

Il reato di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.) si configura come una particolare ipotesi di frode.

Il fatto tipico è individuato nella condotta di chi, al fine di indurre in errore il compratore su

  • origine
  • provenienza
  • qualità

quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli.

La condotta deve, altresì, essere connotata da una finalità ingannatoria, trattandosi di un reato a dolo specifico.

La pena accessoria e le circostanze aggravanti

Il nuovo art. 517-octies c.p. ha previsto, in caso di fatto di particolare gravità o di recidiva specifica, la pena accessoria chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio nell’ambito del quale il fatto è stato commesso.

Sempre l’art. 517-octies c.p. prevede alcune circostanze aggravanti applicabili ai due reati di nuova introduzione allorchè:

  • le condotte attengano a prodotti o ingredienti che hanno denominazioni di origine o indicazione geografica protette
  • le frodi siano commesse mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza
  • i fatti siano connotati da particolare gravità in ragione della quantità dell’alimento
  • le condotte abbiano ad oggetto alimenti indicati come biologici, in assenza della relativa certificazione.

Il concorso di due o più tra le suddette circostanze aggravanti comporta un ulteriore aumento di pena da un terzo alla metà.

E’ previsto, inoltre, un ulteriore aumento della pena ove i reati siano reati commessi con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Le sanzioni accessorie e la confisca

In materia di sanzioni accessorie, viene ampliato l’ambito di applicazione della pubblicazione della sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies ed ai reati associativi di cui agli articoli 416 e 416-bis se l’associazione è diretta alla commissione dei medesimi delitti.

Viene introdotto il nuovo art. 518.1 c.p., che prevede l’interdizione da una professione o da un’arte, accompagnata dal divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni ovvero di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Inoltre, per i reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies, realizzati con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati, il Giudice può disporre la chiusura temporanea – da 1 a 12 mesi – o financo definitiva dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica o, se ricorrono entrambe le condizioni, la chiusura è definitiva.

Per quanto riguarda la confisca, il nuovo art. 518.2 c.p. ne prevede l’obbligatorietà per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per quelle che costituiscono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto del reato.

E’ inoltre possibile ricorrere alla confisca per equivalente; ed è fatta salva l’applicabilità della confisca anche nei casi di patteggiamento.

Infine, i reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies, aggravati ai sensi del quarto comma dell’art. 517-octies (ovvero realizzati con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati) sono inseriti nell’elenco dei delitti contro l’industria e il commercio per i quali è prevista la responsabilità degli Enti.

In tali casi può essere comminata una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, ai sensi dell’articolo 25-bis.1 del D.lgs. 231 del 2001.

L’armonizzazione delle norme del Codice di procedura penale

Il Decreto reca anche interventi volti ad armonizzare il Codice di procedura penale e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice alla riforma dei delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Art. 2

In primo luogo prevede che:

  • il pubblico ministero, nel compimento dell’attività di prelievo e campionamento nel corso delle indagini preliminari, possa procedere all’ispezione senza darne avviso al difensore, purché vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati (nuovo comma 2-bis dell’articolo 246);
  • l’autorità giudiziaria abbia la possibilità di disporre una diversa destinazione dei beni sequestrati rispetto all’alienazione o alla distruzione, ove gli stessi siano suscettibili di alterazione. In particolare l’autorità giudiziaria dispone la devoluzione gratuita di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale e non contraffatti o deteriorati a favore di persone bisognose o di enti territoriali, caritatevoli o pubblici per scopi assistenziali (modifica all’articolo 260);
  • le intercettazioni telefoniche siano consentite nei procedimenti relativi alla frode alimentare e al commercio di alimenti con segni mendaci (modifica all’articolo 266);
  • l’ambito di applicazione dell’incidente probatorio sia esteso anche alle attività di analisi su alimenti deteriorabili (modifica all’articolo 392).

In secondo luogo dispone che:

  • i prodotti alimentari confiscati idonei al consumo umano o animale non contraffatti e non deteriorati siano gratuitamente distribuiti a scopi benefici a favore di persone bisognose o di enti territoriali, caritatevoli o pubblici per scopi assistenziali;
  • la loro destinazione a finalità diverse integra il reato di malversazione di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 316-bis c.p. (nuovo articolo 86-quater);
  • l’interessato debba essere informato dello svolgimento di accertamenti non ripetibili anche nei casi in cui le analisi siano irripetibili a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione (modifica all’articolo 233).
Art. 3

L’art. 3 include il reato di commercio di alimenti con segni mendaci tra quelli per i quali è prevista una causa di non punibilità in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché degli ausiliari, coinvolti in operazioni sotto copertura.

Art. 4

L’art. 4 modifica la normativa che consente l’impiego per finalità di pubblico interesse dei beni mobili registrati, sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria ovvero confiscati in via definitiva in procedimenti per taluni reati contro la fede pubblica e contro l’economia, al fine di estenderne la disciplina ai beni mobili registrati sequestrati o confiscati nell’ambito di procedimenti relativi ai reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci.

Art. 5

L’art. 5 reca un duplice intervento sulla legge finanziaria del 2004 (legge 350 del 2003):

  • esclude i prodotti e le sostanze alimentari dall’ambito di applicazione del reato di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” di cui all’art. 517 c.p., introducendo il reato di “commercio di alimenti con segni mendaci” di cui all’art. 517-septies c.p., volto a punire specificamente le condotte illecite di commercializzazione di prodotti e sostanze alimentari;
  • dispone la soppressione della nozione di origine effettiva dei prodotti alimentari, stante l’evoluzione normativa europea intervenuta sull’origine e la correlata legislazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
Art. 6

L’art. 6 istituisce un contrassegno per prodotti agroalimentari realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

  • a denominazione di origine protetta (DOP)
  • di indicazione geografica protetta (IGP).

In ragione della sua natura e funzione, il contrassegno è carta dei valori.

La disposizione definisce l’utilizzo su base volontaria del contrassegno, ne individua la finalità nell’immissione al consumo dei prodotti e demanda ad un decreto del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste la relativa disciplina di dettaglio.

Le sanzioni amministrative
Art. 7

L’art. 7 apporta modifiche al D.Lgs. n. 297 del 2004, in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Le modifiche inserite attengono, in particolare, alle disposizioni che prevedono sanzioni pecuniarie in misura fissa.

In particolare, le lettere da a) ad f) modificano alcuni articoli del sopra citato D.Lgs n. 297 del 2004, intervenendo nelle parti in cui sono previste sanzioni pecuniarie fisse; mentre le lettere da g) ad i) modificano le disposizioni di cui agli art. 9, 10 e 11 dello stesso D.Lgs. n. 297 del 2004 inerenti le competenze del MASAF ed i criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie.

Art. 8

L’art. 8 interviene sull’art. 2 del D.Lgs. n. 190 del 2006, aumentando l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 inerente la rintracciabilità degli alimenti.

Art. 9

L’art. 9 inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura variabile o in percentuale al fatturato per le violazioni in materia di:

  • pratiche leali di informazione
  • denominazione dell’alimento
  • elenco degli ingredienti
  • indicazione del paese di origine o luogo di provenienza.
Art. 10

L’art. 10 introduce nuove sanzioni amministrative determinate in misura variabile o in percentuale al fatturato per l’impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari.

Oltre a tali sanzioni, viene previsto il sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione; ai fini della loro confisca e distruzione.

Inoltre, viene specificato che non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all’art. 16 della L. n. 689 del 1981.

Viene, poi, precisato che le disposizioni in materia di sanzioni si applicano anche nel caso in cui le denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari.

Art. 11

L’art. 11 modifica il D.Lgs. n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale, sostituendo il riferimento alle violazioni previste decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403 con quello generico riferito “alle disposizioni vigenti” in relazione agli obblighi ed ai requisiti stabiliti a carico degli operatori derivanti dall’attuazione dell’art. 11 nonché dalle ulteriori modifiche intervenute sul quadro normativo.

Art. 12

L’art. 12 integra il quadro sanzionatorio per violazioni poste in essere nell’ambito della contribuzione PAC nei settori della viticoltura e dell’apicoltura.

Più in particolare, introduce una nuova disposizione che prevede che i beneficiari di contributi per gli investimenti, che non realizzino integralmente l’investimento pur raggiungendone l’obiettivo generale, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, vedano ridimensionata l’entità del contributo stesso.

Sarà riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell’importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

La lett. b) prevede che, se a seguito di controllo venga riscontrato che l’importo richiesto nella domanda di pagamento dell’aiuto PAC nel settore dell’apicoltura superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l’importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario sia soggetto, oltre alla decurtazione dell’importo non riconosciuto, al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al medesimo importo non riconosciuto.

Art. 13

L’art. 13 istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ed inasprisce il quadro sanzionatorio a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina.

Art. 14

L’art. 14 istituisce il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica.

La disposizione, inoltre, introduce specifici controlli al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di latte o di caglia di bufala e la produzione di mozzarella di bufala.

Art. 15

L’art. 15 interviene nell’ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative, introducendo, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo.

Tale blocco viene disposto dall’organo accertatore sul prodotto o sui mezzi di produzione nel caso in cui esso rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportino il rischio di immettere in commercio prodotti inidonei al consumo umano o animale.

I prodotti vengono affidati in custodia allo stesso operatore del settore alimentare.

Art. 16

L’art. 16 istituisce la cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tra i compiti individuati per la stessa vi sono quelli di promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo, di redigere annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari, nonché di promuovere campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

Art. 17

L’art. 17 prevede che l’AGE-Control S.p.A. eserciti funzioni di controllo per le imprese in merito al rispetto della cosiddetta clausola di condizionalità sociale prevista dalla normativa europea.

In tale ambito agli ispettori dell’AGE- Control S.p.A. nell’esercizio delle funzioni di controllo è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi di quanto previsto dal codice penale.

Art. 18

L’art. 18 interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri di assistenza agricola-CAA.

In particolare, introduce il divieto di costituire un nuovo CAA a carico dei soggetti che hanno partecipato alla compagine sociale di un precedente CAA al quale è stata revocata l’autorizzazione.

La disposizione, inoltre, introduce una nuova sanzione pecuniaria a carico dei CAA che accettano di svolgere prestazioni a favore di imprese agricole aventi sede legale fuori dal loro ambito territoriale, individuando AGEA quale autorità competente per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni.

Art. 19

L’art. 19 inasprisce il sistema sanzionatorio a carico del produttore inadempiente all’obbligo pecuniario nei confronti dell’organismo di controllo per le produzioni di DOC, DOCG e IGT.

Introduce, inoltre, la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente con l’inibizione in via preventiva e cautelare dell’utilizzo della denominazione protetta.

Art. 20

L’art. 20 reca diverse modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che disciplina il sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima.

La lettera a) sostituisce l’articolo 10 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alla pesca senza licenza o autorizzazione. Esso individua la relativa sanzione amministrativa pecuniaria e, trattandosi di infrazione grave, il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca. Rispetto a questi ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l’applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera b) sostituisce l’articolo 11 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alla pesca in zone e tempi vietati. Esso individua per ciascuna delle violazioni di specie la relativa sanzione pecuniaria e – trattandosi in alcuni casi di infrazione grave – il numero di punti da assegnare alla licenza di pesca e al comandante della unità da pesca. Rispetto a quest’ultimi si prevede, quale novità, la possibilità di graduarne l’applicazione in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nei casi ivi indicati.

La lettera c) sostituisce l’articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alla pesca di quantità superiori a quelle autorizzate. Si prevede, quale novità, la possibilità di graduare l’applicazione delle sanzioni in relazione alla gravità della condotta, ritenendo la violazione quale infrazione grave solo nel caso in cui il quantitativo di prodotto ittico prelevato superi i limiti di peso ivi indicati, ferma restando la responsabilità amministrativa del trasgressore con irrogazione della sanzione pecuniaria prevista.

La lettera d) sostituisce l’articolo 13 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo all’uso o detenzione di attrezzi o strumenti di pesca vietati. L’articolo 13, così riformulato, individua, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3, per ciascuna delle violazioni di specie, la relativa sanzione pecuniaria e precisa che, qualora siano commesse le violazioni di cui al comma 1 (Pesca con attrezzi non consentiti) e 2 (Detenzione di attrezzi non consentiti limitatamente alle reti da pesca non conformi), è disposta – stante la particolare gravità della condotta – la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi, ovvero la revoca della medesima in caso di recidiva nei cinque anni successivi alla prima violazione.

La lettera e) inserisce nel decreto legislativo n. 4 del 2012 i seguenti articoli: l’articolo 13-bis, relativo alla manomissione o modifica dell’apparato motore, dei dispositivi di geolocalizzazione e della registrazione delle catture e degli sbarchi realizzati dalle unità da pesca; l’articolo 13-ter, relativo al contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; l’articolo 13-quater, relativo all’intralcio all’attività di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo; l’articolo 13-quinquies, relativo alla violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali; l’articolo 13-sexies, in materia di violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità; l’articolo 13-septies, in tema di violazioni di obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento; l’articolo 13-octies, relativo alle violazioni nell’esercizio della pesca non professionale; l’articolo 13-novies, relativo alle sanzioni amministrative accessorie; l’articolo 13-decies, che detta talune disposizioni procedurali. lare tutela.

Le lettere f) e g) introducono norme di coordinamento con le modifiche già introdotte.

La lettera h) modifica l’articolo 22, comma 7 del decreto legislativo n. 4 del 2012, attribuendo agli incaricati dei controlli sulla pesca marittima la potestà di verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene dei prodotti ittici in tutti quei casi in cui non necessiti effettuare valutazioni di carattere tecnico-sanitario, sostanziandosi, piuttosto, in accertamenti di natura meramente documentale e/o cartolare.

La lettera i), in allineamento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 4 del 2012, sopprime alcuni numeri dell’Allegato I.

Le disposizioni finali

L’art. 21 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Fanno eccezione le disposizioni previste al comma 3 dell’art. 14, che rinviene le risorse di copertura per l’adozione di un piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica tipica e l’attuazione dei relativi controlli.


Potete leggere il testo integrale del dossier “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italianiQUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →

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