Le micropermanenti si applicano solo ai sinistri stradali

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La Corte di Cassazione ha stabilito che le micropermanenti si applicano solo ai sinistri stradali.

Con una recente ordinanza, il Supremo Collegio – modificando il proprio orientamento in materia – ha ritenuto di limitare l’applicazione dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private esclusivamente alle lesioni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o dei natanti nonchè alle lesioni derivanti da colpa medica.

In questo articolo abbiamo approfondito il tema.

Cosa si intende con “micropermanenti“?

Le c.d. micropermanenti sono le lesioni che comportano un’invalidità permanente di “lieve entità”, ossia la diminuzione dell’integrità psicofisica valutata sino ad un massimo del 9%.

Per essere ricondotte alla categoria delle micropermanenti, le lesioni dell’integrità psicofisica della persona devono:

  • essere permanenti
  • essere suscettibili di accertamento medico-legale
  • esplicare un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Il risarcimento del danno non patrimoniale di lieve entità

Per previsione espressa del comma I dell’art. 136 del Codice delle assicurazioni private, le disposizioni riguardanti le micropermanenti si applicano (esclusivamente) al risarcimento dei danni non patrimoniali (ossia, dei danni biologici) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o dei natanti.

In forza del comma IV dell’art. 136 citato, al risarcimento dei danni non patrimoniali da micropermanenti si provvede applicando quanto contenuto nella specifica tabella (pubblicata QUI →) delle menomazioni dell’integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

Come accennato, oltre ai danni da “circolazione”, l’art. 7 comma IV della L. 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco) ha esteso l’applicazione delle tabelle di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni al risarcimento del danno biologico conseguente all’attività dell’esercente la professione sanitaria.

Le norme richiamate delimitano pertanto, in modo tassativo, il campo di applicazione delle c.d. micropermamenti:

  • lesioni da circolazione di veicoli a motore
  • lesioni da circolazione di natanti
  • lesioni da colpa medica.
La prassi seguita dalle Compagnie di assicurazione e dai Tribunali

Sino ad oggi, la liquidazione dei danni, sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, è però spesso stata caratterizzata da scelte non in linea con la tassatività normativa dianzi richiamata.

Le Compagnie di assicurazione e la giurisprudenza maggioritaria hanno infatti spesso applicato i criteri di liquidazione del danno indicati dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni private a tutte le tipologie di lesioni comportanti un’invalidità permanente di lieve entità; senza troppe distinzioni.

Il mutamento di orientamento della Corte di Cassazione è destinato quindi a determinare una piccola “rivoluzione” in materia risarcitoria.

Nel seguito, analizziamo il caso concreto dal quale ha preso spunto la Corte per modificare il precedente orientamento giurisprudenziale.

Il fatto oggetto di giudizio

Il caso ha riguardato le lesioni patite da una guardia penitenziaria, durante il servizio.

In particolare, la richiesta formulata al Ministero – datore di lavoro – per ottenere il ristoro del danno da frattura di una protesi dentaria fissa causato dall’aver masticato una pietra, rivenuta nella pietanza ingerita mentre la guardia stava consumando il pasto presso la mensa dell’Istituto penitenziario di appartenenza.

Il Tribunale, applicando uno dei principi indicati dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni, ha rigettato la domanda di risarcimento della guardia penitenziaria; la quale ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione.

Le motivazioni della Cassazione

La Corte ha accolto il ricorso ed indicato una serie di principi in materia.

In primo luogo, il Supremo Collegio ha affermato che:

i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.

Ciò comporta che per il risarcimento dei danni non patrimoniali differenti da quelli determinati da circolazione di veicoli a motore/natanti o da colpa medica, si debba ricorrere ai criteri ordinari di liquidazione delle lesioni; e, quindi, far sostanzialmente riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano.

In secondo luogo ha precisato che le pretese inizialmente azionate a norma dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 2051 c.c. possano essere ricondotte, d’ufficio, alla fattispecie di cui all’art. 2087 c.c., a condizione che non vi sia mutamento del suo fatto costitutivo.

Di tal che, l’onere gravante su chi chiede il risarcimento di una danno derivante dalla compromissione della propria integrità psicofisica è sostanzialmente limitato alla prova del fatto occorsogli, del nesso causale e delle conseguenza pregiudizievoli patite.
Mentre la qualificazione giuridica resta aspetto di competenza del Giudice, che vi provvede per l’appunto “d’ufficio”.

Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha rafforzato il proprio nuovo orientamento in materia di risarcimento delle lesioni lievi, modificando significativamente quello adottato in precedenza.

I riflessi di tale decisione si avranno, già nel corso dell’immediato futuro, su qualsiasi richiesta di risarcimento del danno da lesioni, in quanto i Liquidatori prima ed i Giudici poi saranno chiamati a verificare il “contesto” in cui si sono determinate le lesioni micropermanenti; e, quindi, ad applicare i corretti criteri di liquidazione del danno.


Per approfondire il tema, potete leggere il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →

Nel caso in cui siate interessati alle conseguenze penali derivanti dalla determinazione delle lesioni a terzi, potete leggere l’articolo pubblicato QUI →

Per consulenza od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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