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Le lesioni da incidente stradale restano procedibili d’ufficio: così s’è nuovamente pronunciata la Corte Costituzionale.
Non è infatti la prima volta che la procedibilità d’ufficio del nuovo art. 590 bis c.p. viene analizzata dalla Corte.
In merito si richiama la sentenza n. 248/2020 con la quale era già stata rigettata una questione di legittimità sulla procedibilità d’ufficio.
Vediamo di seguito queli siano le ragioni della nuova ordinanza di rigetto della questione di illegittimità costituzionale.
La questione sottoposta alla Corte Costituzionale
L’art. 590 bis c.p. “Lesioni personali stradali gravi o gravissime” è tornato nuovamente all’esame della Corte Costituzionale.
La questione, questa volta, aveva ad oggetto la mancata la procedibilità a querela nelle ipotesi in cui la persona offesa risulti integralmente risarcita in ordine ai danni subiti a seguito dell’evento.
La disciplina censurata sarebbe irragionevole sotto un duplice profilo:
- carenza di proporzionalità tra mezzi scelti e finalità perseguite
- mancato rispetto del canone di coerenza sistematica dell’ordinamento, in quanto essa prevede la procedibilità d’ufficio anche in relazione alle lesioni stradali gravi nei casi in cui l’autore del fatto abbia integralmente risarcito la vittima e questa abbia scelto di non proporre querela.
Sarebbe eccessivo e irragionevole, oltre che contrario alla concreta offensività del fatto (art. 13 comma II Cost.) ed alla finalità rieducativa della pena (art. 27 comma III Cost.) prevedere, a fronte di condotte non connotate da particolare allarme sociale e caratterizzate dalla generica violazione di norme in materia di circolazione stradale, l’indefettibile celebrazione del processo penale, anche in assenza di istanza punitiva della persona offesa che sia stata integralmente risarcita dei danni patiti.
L’ordinanza della Corte
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione sottopostale. E confermato la procedibilità d’ufficio del delitto di cui all’art. 590 bis c.p.
Nelle motivazioni ha innanzitutto richiamato quanto già aveva avuto modo di osservare con la sentenza n. 248/2020.
Ha inoltre aggiunto che nell’escludere la procedibilità a querela del delitto di cui all’art. 590 bis comma I c.p., il Governo avesse adottato una interpretazione non implausibile e non distonica rispetto alla ratio di tutela sottesa alle indicazioni del legislatore delegante.
Il Governo, quindi, non ha travalicato i fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge delega, rispettando la ratio di quest’ultima e le esigenze sistematiche proprie della materia penale.
Tanto più che, nel caso di specie, si fosse al cospetto di una delega “ampia” o “vaga”.
L’invito della Corte
La pronuncia in commento rinnova l’auspicio che il legislatore rimediti sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590 bis c.p.
Ciò in quanto le violazioni di cui al primo comma siano connotate da un disvalore inferiore a quello proprio delle assai più gravi ipotesi di colpa cui si riferiscono i commi successivi.
Queste ultime infatti sono caratterizzate in gran parte dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli.
Per tali ragioni, la Corte auspica che il legislatore intervenga sul punto.
Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →
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