La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di appalto, l’appaltatore deve provare la realizzazione a regola d’arte dell’opera o del servizio per ottenere il pagamento del proprio credito.
Benchè sia un principio di diritto assolutamente scontato, nella prassi quotidiana i Giudici di merito in genere tendono a non attenervisi ed a concedere provvedimenti in assenza delle prove dell’adempimento dell’appaltatore.
Abbiamo quindi ritenuto di approfondire il tema, al fine di chiarire quanto debba fare l’appaltatore per provare il proprio credito e, quindi, per ottenere il pagamento.
La vicenda oggetto di giudizio
Per poter comprendere le ragioni dell’affermazione resa dalla Corte di Cassazione è indispensabile descrivere la vicenda che è stata sottoposta al suo esame.
Un appaltatore ha chiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere il
saldo del pagamento per i alcuni lavori svolti in forza di un contratto di appalto.
Quale prova del proprio credito, l’appaltatore ha prodotto le relative fatture.
Il committente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, contestando il credito dell’appaltatore ed eccependo la mancanza della prova dell’adempimento a regola d’arte delle obbligazioni nascenti dal contratto d’appalto.
In particolare, il committente ha sostenuto che l’appaltatore non avrebbe fornito la prova dell’adempimento della sua prestazione; né dell’impossibilità sopravvenuta della sua esecuzione.
Ciò in violazione del principio sull’onere della prova statuito dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 13533/2001, in applicazione del quale grava sull’appaltatore l’onere della prova del corretto adempimento.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione del committente ed ha revocato il decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto, in caso di contestazioni, l’appaltatore deve provare la realizzazione a regola d’arte dell’opera o del servizio per ottenere il pagamento del proprio credito.
La Corte d’Appello ha affermato che non vi fosse la prova del comportamento colpevole dell’appaltatore, condannando il committente al pagamento delle prestazioni eseguite dall’appaltatore.
La vicenda è quindi stata sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione.
L’ordinanza della Corte di Cassazione
La Cassazione ha innanzitutto sottolineato che il principio generale che governa il contratto con prestazioni corrispettive preveda che la parte che chiede in giudizio l’esecuzione della prestazione a lui dovuta non deve essere a sua volta inadempiente.
Deve quindi offrire di eseguire la propria prestazione, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero deve dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l’appaltatore, precede l’adempimento di pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta.
L’applicazione di tale principio al contratto di appalto comporta che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione.
Cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte.
Tale adempimento integra il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Con l’effetto che la sua domanda non possa essere accolta nel caso in cui l’altra parte contesti il suo adempimento.
Come avvenuto nel caso di specie, nel quale il committente ha contestato che la prestazione non fosse stata integralmente eseguita e che, per la parte eseguita, l’esecuzione non avesse rispettato le regole dell’arte.
In caso di contestazioni, non sono sufficienti le fatture.
Ma l’appaltatore deve invero provare la realizzazione a regola d’arte dell’opera o del servizio per ottenere il pagamento del proprio credito mediante ulteriori elementi di prove, come documenti e testimonianze.
Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →
Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo o per l’assistenza in giudizio, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
(tona alla pagina delle notizie)