La scelta del tipo di vaccino spetta all’autorità sanitaria: così ha deciso, in via cautelare, il T.A.R. Emilia-Romagna.
Nonostante la questione sia stata spesso trattata a livello di mass media, non si rinvengono pronunce in materia da parte dell’Autorità giudiziaria.
Pertanto, quella qui in discussione – benchè di natura cautelare – assume particolare interesse.
Il caso
La vicenda giudiziaria ha preso le mosse dal rifiuto di sottoporsi alla somministrazione del vaccino prodotto da Moderna e dall’istanza formulata al Tribunale Regionale affinchè ordinasse alla AUL Bologna di somministrare al ricorrente la dose di vaccino anticovid-19 prodotta da Pfizer.
La motivazione addotta dal ricorrente – “è sempre stato fatto scegliere ai vaccinandi in prima dose se fare dosi Pfizer o Moderna” – non appare giuridicamente “sofisticata”.
Ma il tema sottoposto al giudizio è certamente complesso; oltrechè attuale.
L’ordinanza del T.A.R.
Il Tribunale Amministrativo, con ordinanza monocratica emessa in via cautelare ed ante causam, ha rigettato la richiesta del ricorrente, fornendo precise ragioni a sostegno della decisione.
Secondo il Collegio, la scelta del tipo di vaccino spetta esclusivamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione, nell’alveo dei vaccini autorizzati da AIFA e da ISS.
Tale scelta deve essere effettuata caso per caso ed in ossequio a due criteri principali:
- l’anamnesi e gli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione
- la salvaguardia della salute della persona.
Non può quindi configurarsi a priori un diritto di opzione dell’interessato ad ottenere la somministrazione di un determinato tipo di vaccino anziché un altro.
Solo l’eventuale presentazione di documentazione sanitaria e l’analisi della stessa possono quindi essere elementi in forza dei quali potersi fondare la richiesta di somministrazione di un determinato tipo di vaccino piuttosto che altri.
Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza emessa dal T.A.R. Emilia-Romagna QUI →