L’entrata in vigore della Riforma Cartabia ha modificato radicalmente il diritto di famiglia (ne abbiamo parlato QUI).
Tra le tante novità introdotte, deve segnalarsi la possibilità di formulare la domanda cumulata di separazione e divorzio; ossia la possibilità di introdurre un procedimento unico che abbia ad oggetto entrambe le domande.
Analizziamo nel seguito gli aspetti che caratterizzano la nuova domanda cumulata e, pure, gli aspetti che stanno sollevando i maggiori problemi interpretativi.
La nuova domanda cumulata
Tra le principali novità introdotte dalla Riforma Cartabia nel diritto di famiglia spicca la c.d. domanda cumulata, previsione normativa introdotta dall’art. 473 bis. 49 c.p.c.
La norma prevede che, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, le parti – quindi, sia il ricorrente che il resistente – possano proporre anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
In caso di domanda cumulata, il Tribunale pronuncerà la sentenza di separazione; e quindi rinvierà la causa dopo il termine necessario di sei (o dodici) mesi per consentire il decorso del termine per pronunciarsi sul divorzio ed emettere sentenza, essendo tale domanda già pendente.
Ulteriore novità riguarda i contenuti della sentenza emessa all’esito dei procedimenti introdotti ai sensi dell’art. 473 bis. 49 c.p.c.
Questa deve infatti contenere autonomi capi per ciascuna delle diverse domande proposte dai ricorrenti e determinare inoltre la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.
Restano fermi i requisiti necessari per potersi procedere alla domanda di divorzio, anche se proposta cumulativamente con la domanda di separazione.
Deve infatti essersi verificati i presupposti sostanziali dell’istituto:
- il passaggio in giudicato della sentenza di separazione
- l’omologazione dell’accordo di separazione consensuale
- il decorso del termine (un anno o sei mesi).
La domanda congiunta cumulata di separazione e divorzio
Quanto sin qui descritto attiene alla domanda cumulata nel caso di separazione e divorzio giudiziali; ossia nei procedimenti contenziosi, introdotti su ricorso di uno solo dei coniugi.
Ma, sin dalla presentazione della bozza del testo normativo, si è discusso se possa ritenersi ammissibile anche la domanda congiunta cumulata di separazione e di divorzio.
Benchè non sia stata espressamente prevista nel nuovo testo una norma che autorizzi la proposizione contestuale della domanda di separazione consensuale e del ricorso per divorzio congiunto, vi sono argomenti che potrebbero far propendere per l’ammissibilità della domanda congiunta cumulata.
Nell’attuale ordinamento, l’unica norma che disciplina la separazione e il divorzio in forma congiunta è l’art. 473 bis .51 c.p.c., il cui testo fa espresso riferimento alla sua applicabilità alle domande elencate dall’art. 473 bis .47:
- separazione personale dei coniugi
- scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- scioglimento dell’unione civile
- regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
- modifica delle relative condizioni.
L’utilizzo del plurale contenuto nel primo comma dell’art. 473 bis .51 c.p.c. farebbe quindi propendere per la legittimità della proposizione della domanda congiunta cumulata di separazione e di divorzio.
Ulteriormente, è stato osservato che l’introduzione della sentenza con la quale il Collegio omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sarebbe un altro elemento a conforto della tesi dell’ammissibilità della domanda congiunta cumulata di separazione e di divorzio.
Altro possibile elemento a conforto è fornito dalla possibilità che le parti, nel contesto del giudizio di separazione giudiziale, trovino un accordo sulle condizioni di entrambi gli istituti.
In tal caso, il Tribunale pronuncerà la sentenza di separazione su accordo tra le parti; e rinvierà quindi la causa per il recepimento degli accordi delle parti sul divorzio, il cui giudizio risulterebbe già pendente.
La dottrina maggioritaria si è quindi orientata nel senso di ritenere ammissibile la proposizione della domanda congiunta cumulata.
Ma per avere una risposta certa e definitiva sull’argomento occorrerà comunque attendere che la giurisprudenza di legittimità si pronunci sul tema.
Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico o l’avv. Riccardo Spreafico.