Il quorum deliberativo dell’assemblea condominiale in seconda convocazione

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Il quorum deliberativo dell’assemblea condominiale in seconda convocazione deve superare il 50% dei presenti.

La Corte di cassazione lo ha ribadito, analizzando un caso relativo ad un “condominio minimo” costituito da soli 4 condomini.

La vicenda

Un condomino ha lamentato avanti il Tribunale di Pescara la violazione dell’art. 1136 c.c., per il mancato raggiungimento del voto favorevole della maggioranza numerica dei condomini presenti in assemblea ed, in particolare, per il fatto che nel condominio formato da 4 condomini una delibera fosse stata approvata soltanto da due di loro anzichè dai tre necessari.

La questione, sotto plurimi profili, è stata sottoposta alla Cassazione, che s’è pronunziata con una recentissima ordinanza.

Le motivazioni della Corte di cassazione

La Corte ha innanzi tutto sottolineato che l’art. 1136 comma III c.c. sia stato novellato dalla L. n. 220/2012.

La riforma del condominio ha stabilito che l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti.
Mentre, per facilitare la formazione della volontà collegiale, il quorum deliberativo deve far riferimento alla maggioranza degli “intervenuti”.

E’ vero infatti che, ai sensi del vigente art. 1136 comma III c.c., il quorum deliberativo dell’assemblea condominiale in seconda convocazione (ove non si versi nelle ipotesi di cui ai commi IV e V) deve riportare un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Il numero di coloro che hanno votato a favore, sotto il profilo dell’elemento personale, deve quindi sempre superare il numero dei condomini dissenzienti.

Perchè si possa avere la “maggioranza degli intervenuti”, agli effetti dell’art. 1136 c.c. occorre quindi che la deliberazione sia approvata da almeno la metà più uno dei condomini presenti, personalmente o per delega, all’assemblea.

Pertanto, il quorum deliberativo dell’assemblea condominiale in seconda convocazione deve superare il 50% dei presenti.


Potete leggere il testo dell’ordinanza QUI →

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