La riforma “Cartabia” (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 – ne abbiamo parlato QUI →) ha previsto nuovi casi di procedibilità a querela.
Abbiamo quindi ritenuto di evidenziare quali siano questi nuovi casi, così da permetterVi di sapere quando sia indispensabile proporre una querela nel caso in cui abbiate subìto un reato ed intendiate tutelare in sede penale i Vostri diritti.
La procedibilità d’ufficio e quella a querela
Innanzi tutto, è opportuno sottolineare che nel nostro ordinamento il legislatore abbia da sempre differenziato i reati anche in ragione della loro “procedibilità“.
In particolare, la distinzione dei reati in ragione della procedibilità è la seguente:
- d’ufficio (sono, generalmente, quelli più gravi)
- a querela di parte (sono, generalmente, quelli meno gravi).
Nel caso in cui un reato sia procedibile d’ufficio, volta che l’Autorità Giudiziaria abbia appreso la notizia di reato, si radica un procedimento penale ed esso procede senza la necessità che la persona offesa sporga querela.
Al contrario, nel caso in cui un reato sia procedibile esclusivamente a querela di parte, l’Autorità Giudiziaria non può procedere senza che la persona offesa abbia sporto formale querela.
Questa, pertanto, in tali ipotesi diviene elemento necessario per la procedibilità.
Occorre rilevare che, nel tempo, il legislatore abbia utilizzato proprio il criterio della procedibilità anche per perseguire determinate “politiche giudiziarie”, rendendo procedibili d’ufficio od a querela determinate fattispecie per il maggiore o minore allarme sociale alle stesse connesso.
I nuovi casi di procedibilità a querela
Le modifiche alla procedibilità addotte dalla riforma hanno un evidente intento deflattivo; e l’obiettivo (dichiarato) è quello di ridurre il numero dei procedimenti penali, sia nella fase di indagini che in quella di giudizio.
A fronte della deflazione, occorre però osservare che la Riforma abbia rimesso al cittadino di attivarsi qualora voglia che l’Autorità Giudiziaria persegua penalmente i responsabili del reato subito.
Pertanto, per poter tutelare i propri diritti è indispensabile sapere che le seguenti fattispecie di reato siano ora perseguibili solo a querela:
- lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis comma 1 c.p.)
- lesioni personali dolose (art. 582 comma 1 c.p.)
- sequestro di persona non aggravato (art. 605 comma 1 c.p.)
- violenza privata (art. 610 c.p.)
- violazione di domicilio (614 c.p.)
- furto anche aggravato (artt. 624 e 625 c.p.)
- truffa (640 c.p.)
- frode informatica (art. 640 ter c.p.)
- appropriazione indebita, (art. 646 c.p.)
Cosa fare nel caso in cui si abbia subito un reato perseguibile a querela
Innanzi tutto, chi ha subito un reato per il quale è prevista la procedibilità a querela di parte deve valutare se attivarsi e sporgere querela.
A sensi dell’art. 124 c.p., la persona offesa dal reato ha tre mesi di tempo per formalizzare la querela.
Tale termine è previsto a pena di decadenza: quindi, il suo superamento determina l’estinzione dell’eventuale reato per “tardività” della querela.
In certi casi, però, è indispensabile che la formalizzazione della querela avvenga il prima possibile.
Ciò al fine di permettere all’Autorità Giudiziaria ed alle Forze dell’Ordine di attivarsi immediatamente, raccogliere le prove e/o identificare i responsabili.
Sono le ipotesi nelle quali il trascorrere del tempo “cancella le tracce” del reato; o comunque permette ai responsabili di eludere o rendere più complessa la loro l’identificazione.
Dopo aver sporto querela, si potrà valutare il deposito di un atto di integrazione.
Ciò è opportuno nel caso in cui siano emersi ulteriori elementi, informazioni ovvero documenti utili per le indagini o per le valutazioni inerenti le conseguenze dannose dei reati descritti in querela.
In genere, tali valutazioni vengono effettuate di concerto con il proprio Avvocato difensore.
Per ulteriori approfondimenti, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.