Sono valide le scritture a latere di separazione e divorzio, fatti salvi i diritti inderogabili.
Recentemente, la Corte di cassazione è tornata ad esprimersi sul tema delle c.d. side letters e, benchè la sentenza riguardi un fatto antecedente l’entrata in vigore della Riforma “Cartabia” sul diritto di famiglia (ne abbiamo parlato QUI →), le conclusioni raggiunte devono ritenersi ancora attuali.
Perciò, di seguito abbiamo approfondito la questione.
Cosa sono le scritture a latere (c.d. side letters)
Le scritture a latere dei ricorsi di separazione o divorzio sono degli accordi stragiudiziali raggiunti tra le parti che, per ragioni famigliari o di riservatezza, non vengono inseriti direttamente nei ricorsi (congiunti).
Il contenuto di questi accordi può essere il più vario ed essi possono:
- specificare
- integrare
- innovare
le clausole dei ricorsi sottoscritti dalle parti.
Negli anni, la giurisprudenza ha vagliato l’autonomia di questo genere di accordi e la loro efficacia.
L’evoluzione della questione nel tempo
Inizialmente, la giurisprudenza riteneva che tutti i patti intercorsi tra i coniugi, indipendentemente dal loro contenuto, dovessero essere sottoposti al controllo del Giudice.
Questi, con il decreto di omologa, conferiva a essi valore ed efficacia giuridica.
Senza tale conferimento, i patti erano considerati nulli per illiceità della causa.
Successivamente, la giurisprudenza ha sancito l’autonomia negoziale dei genitori, anche nel rapporto con i figli: a condizione che le scritture a latere migliorino gli assetti concordati davanti al Giudice.
Lo stato attuale
Dottrina e giurisprudenza hanno recentemente raggiunto un approdo comune, riconoscendo che le scritture a latere:
- trovino legittimo fondamento nell’art. 1322 c.c.
- debbano ritenersi valide ed efficaci, a prescindere dall’intervento del Giudice ex art. 710 c.p.c.
- non possano superare il limite di derogabilità di cui all’art. 160 c.c.
- in particolare, non possano interferire con l’accordo omologato
- possano specificarne il contenuto, con disposizioni maggiormente rispondenti con gli interessi ivi tutelati.
Il fatto
E’ stata sottoposta all’Autorità giudiziaria la questione dell’efficacia delle scritture a latere in epoca successiva all’emissione della sentenza di divorzio.
Uno dei coniugi divorziati ha richiesto alcune somme sulla base una scrittura a latere, approvata durante il procedimento di separazione consensuale.
L’altro coniuge s’è opposto, eccependo l’inefficacia dell’accordo sul presupposto del suo superamento da parte della sentenza di divorzio.
Ed ha ottenuto ragione dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.
Il coniuge soccombente ha presentato ricorso per cassazione.
Le motivazioni della Corte di cassazione
Il principio espresso dalla Corte è il seguente:
“in caso di separazione consensuale e di divorzio congiunto, i coniugi possono concordare – con il limite del rispetto dei diritti indisponibili – non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare“.
Per la Cassazione è quindi valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Anche quando il patto preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l’altro genitore.
I limiti delle side letters
In primo luogo, fermo il principio di autonomia negoziale delle parti, giusto l’art. 1322 c.c. con le scritture a latere di separazioni e divorzi non si possono superare i limiti imposti dalla legge.
La Cassazione ha inoltre precisato che, a differenza dell’ordinanza presidenziale, adottata nell’ambito dei giudizi di separazione e divorzio, le scritture a latere non hanno efficacia di titolo esecutivo.
Ad escluderlo è la costatazione che non risultino rivestire la forma nè di atto pubblico, nè di scrittura privata autenticata.
Potete leggere la versione completa della sentenza della Cassazione QUI →
Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Riccardo Spreafico o l’avv. Andrea Spreafico.