Valida la denuncia dei vizi fatta all’agente senza rappresentanza

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Valida la denuncia dei vizi fatta all’agente senza rappresentanza.

La giurisprudenza di legittimità ha cambiato il proprio orientamento in materia di poteri dell’agente, con una recente ordinanza.

Di seguito, vediamo di approfondire il tema.

La vicenda

Il Tribunale di Modena e la Corte d’Appello di Bologna, nel respingere una domanda di insinuazione al passivo, hanno ritenuto che l’istante fosse decaduta dell’azione di garanzia per vizi della cosa venduta sul presupposto della tardività della denuncia per inidoneità del verbale sottoscritto dall’agente della venditrice a fungere da riconoscimento dei vizi.

Ciò che ha determinato tale decisione sarebbe il difetto in capo all’agente il potere di ricevere denunce ex art. 1495 c.c.

La questione è stata quindi sottoposta al vaglio della Corte di cassazione.

La motivazione della Corte di cassazione

La Corte ha riconosciuto che di recente la giurisprudenza di legittimità avesse affermato che nel contratto di agenzia, la rappresentanza attiva e passiva dell’agente fosse limitata alla ricezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali ed al promovimento delle procedure cautelari nell’interesse del preponente.
Pertanto, essa non comprendesse il potere di riconoscimento dei diritti nè quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente.
Salvo lo specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena, il quale rende applicabili, oltre alle norme dell’agenzia, anche quelle del mandato: e quindi con ricomprensione di tali aspetti.

Per la Corte tale orientamento non tiene però conto del dettato dell’art. 1745 c.c.

Il comma 1 dell’articolo prevede infatti che “le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso tramite l’agente ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti tramite l’agente“.

Secondo l’interpretazione della Cassazione, tale norma pone in capo a qualsiasi agente un potere di rappresentanza generale.

Tra queste dichiarazioni la dottrina prevalente include anche le denunce dei vizi ex art. 1495 c.c., ancorchè gli stessi vizi non possano essere riconosciuti dall’agente.

Secondo la Cassazione, deve quindi reputarsi che sia valida la denuncia dei vizi fatta all’agente senza rappresentanza.

I contratti di agenzia

La pronuncia della Corte di cassazione pone ovviamente un tema: quello delle conseguenze sui contratti di agenzia già sottoscritti.

Infatti, molti contratti – soprattutto quelli più datati o predisposti in modo incompleto – non comprendono disposizioni sugli oneri dell’agente in tema di denuncia dei vizi.

Pertanto, nel caso in cui abbiate sottoscritto contratti di agenzia, è opportuno che ne verifichiate i contenuti e predisponiate le opportune integrazioni.


Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI → e, per approfondimenti od assistenza sui contratti di agenzia, contattare l’avv. Gaia Spreafico o l’avv. Andrea Spreafico.

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