Superbonus 110%: lo sblocco della cessione dei crediti

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Superbonus 110%: verso lo sblocco della cessione dei crediti con la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia ha pubblicato la circolare sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).

La responsabilità solidale di fornitore e cessionario

Il nuovo documento fornisce chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

La circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta.

La cessione dei crediti ai “correntisti”

La circolare commenta le novità introdotte in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

La finestra temporale per l’accesso è stata ampliata

Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis” ed inviare la comunicazione fino al 30 Novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

Le previsioni per la correzione di eventuali errori

La circolare contiene infine indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata.

In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, sarà sufficiente inviare una segnalazione tramite pec.

Se invece l’errore è sostanziale, sarà possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata.


Potete leggere il testo della circolare n. 33/E dell’Agenzia delle Entrate QUI →

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