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Considerato responsabile penalmente il medico che cura con la medicina omeopatica.
La Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha confermato la condanna per concorso in omicidio colposo di un medico che ha avallato l’utilizzo della medicina omeopatica consigliato da altro collega ad una paziente, affetta da una grave forma tumorale.
La sentenza tratta questioni certamente particolari; ed affronta non solo il ricorso alla “medicina non tradizionale”, ma anche la responsabilità omissiva del medico che avalla la scelta effettuata da altro collega di far ricorso alla c.d. omeopatia.
Di seguito, trattiamo gli apetti più rilevanti della vicenda processuale e della decisione della Cassazione.
I fatti
La vicenda processuale di cui trattiamo è “figlia” di altro procedimento, nel cui ambito era stato condannato il medico curante di una paziente oncologica, alla quale aveva suggerito il ricorso alla medicina omeopatica (in particolare alla c.d. nuova medicina germanica di Hamer).
Per lo stesso fatto, la Procura aveva sottoposto ad indagine anche un altro medico, ritenendolo corresponsabile del decesso della paziente, per non essersi attivato per informarla, all’esito di più visite, della possibilità di ricorrere ad opzioni terapeutiche tradizionali.
Il secondo medico avrebbe avallato la fallimentare linea terapeutica dettata alla paziente dal primo medico.
Mentre avrebbe avuto l’obbligo professionale di suggerirle di ricorrere a cure fondate su base scientifica, in relazione all’evoluzione del melanoma, nonchè alle procedure di diagnosi e di cura previste dalle linee guida accettate dalla comunità scientifica.
Il ricorso del medico
Il secondo medico ha presentato ricorso avverso la condanna subita in primo e secondo grado, eccependo di non poter essere ritenuto responsabile di concorso nell’omicidio della paziente in quanto non vi fosse alcun rapporto diretto di cura.
La Corte di cassazione ha però respinto il ricorso ed affermato la sua responsabilità penale, con le motivazioni che seguono.
La responsabilità penale del medico, secondo la Cassazione
Per la Corte deve essere considerato responsabile penalmente il medico che cura con la medicina omeopatica.
Non è di nessun rilievo la circostanza che il medico non avesse avuto alcun rapporto terapeutico con la paziente.
Nè il fatto che non avesse ricoperto alcuna specifica posizione di garanzia; dovendo gravare quest’ultima esclusivamente sul collega curante.
La Cassazione ha ritenuto che possa comunque essere ascritta una cooperazione colposa nella verificazione del decesso della paziente, in ragione dell’ascendente avuto dal medico sia nei confronti della paziente che del collega curante.
Inoltre, avrebbero avuto rilievo le condotte a lui direttamente imputabili.
Ossia quelle che hanno contribuito a definire il percorso terapeutico ed avallato le nefaste scelte del medico curante.
Seppur nella consapevolezza della loro contrarietà alla medicina tradizionale e dei pericolosi rischi connessi alla grave situazione di salute in cui versava la paziente.
Per la Corte, la responsabilità del secondo medico discenderebbe quindi dal non essersi attivato, dopo essere stato coinvolto dal primo consulto; tenendo così una condotta professionale caratterizzata da grave imprudenza ed imperizia.
Sarebbe quindi venuto meno all’obbligo connaturato con la professione medica di attivarsi a tutela della salute e della vita del paziente.
Potete leggere la versione integrale della sentenza QUI →