Rapporti tra divorzio e decesso di uno dei coniugi

Tempo di lettura: 2 minuti
()

HOME » NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI » Rapporti tra divorzio e decesso di uno dei coniugi

Rapporti tra divorzio e decesso di uno dei coniugi.

E’ un tema, complesso, che avevamo già trattato (QUI → e QUI →) e sul quale la giurisprudenza di legittimità sta innovando i propri orientamenti.

Di seguito, abbiamo quindi ritenuto utile trattare le ultime novità e sottoporVi le più recenti pronunce – non definitive – della Corte di cassazione in materia.

La questione già sottoposta alle Sezioni Unite

Recentemente, con ordinanza del 20 Ottobre 2021, la Sesta Sezione civile aveva rimesso alle Sezioni Unite una questione connessa a quella qui in trattazione.

Era sorto infatti un contrasto afferente al riconoscimento a favore del coniuge divorziato della pensione di reversibilità (o di una sua quota), nel caso in cui il diritto all’assegno divorzile non fosse stato ancora accertato per la sopravvenuta morte del soggetto obbligato, pur essendo passata in giudicato la statuizione sul divorzio.

In sostanza, si trattava di una problematica che poteva verificarsi durante il procedimento divorzile e prima che in esso l’Autorità giudiziaria avesse liquidato l’assegno divorzile in favore del coniuge sopravvissuto.

La nuova questione e le sue possibili soluzioni

A distanza di poco tempo è sorta una nuova questione, anch’essa devoluta alle Sezioni Unite.

Essa riguarda il contrasto inerente il diritto del coniuge divorziato a percepire l’assegno divorzile che non sia stato riconosciuto giudizialmente (sia nella sua esistenza, sia nel suo ammontare) per la sopravvenuta morte del coniuge obbligato, pur essendo passata in giudicato la statuizione sullo status di divorziato assunta con sentenza non definitiva.

Anche in questo caso, si tratta di una problematica che può verificarsi durante il procedimento divorzile e prima che in esso l’Autorità giudiziaria abbia liquidato l’assegno divorzile in favore del coniuge sopravvissuto.

I temi di questo secondo contrasto sono pertanto simili a quelli già in precedenza rimessi alle Sezioni Unite dalla medesima Sezione.

Le soluzioni prospettate dalla Sesta Sezione civile

Secondo la Sezione rimettente, le soluzioni al quesito possono essere sostanzialmente due:

  1. il decesso dell’ex-coniuge obbligato al versamento dell’assegno divorzile comporta la cessazione della materia del contendere;
  2. tale decesso comporta una limitata ultrattività di tale obbligo, connesso anche alla definitività della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio da cui lo stesso obbligo trae origine.

Questa seconda opzione sarebbe incentrata su prevalenti valori solidaristici nei confronti dell’ex-coniuge avente diritto all’assegno – tutelati dall’art. 2 Cost. – che, così optando, non sarebbero così vanificati dal decesso dell’obbligato.

Occorrerà ora attendere la pronuncia delle Sezioni Unite.


Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →

(torna alla pagina delle notizie)

Ti è stata utile la lettura di questo articolo?

Clicca sulle stelle per dare un voto.

Media del voto / 5. Numero dei voti:

Sii il primo ad esprimere un voto.

Se ti è stata utile la lettura dell'articolo...

Seguici sui nostri social media!

×