La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una interessante ordinanza in tema di transazioni patrimoniali in sede di separazione.
Il tema ha subito nel corso degli anni una progressiva evoluzione normativa e giurisprudenziale. Questo rende utile per molti l’approfondimento che abbiamo fatto in questo articolo.
Gli accordi patrimoniali in sede di separazione o divorzio
In sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, i coniugi possono concludere accordi patrimoniali.
Gli accordi hanno ad oggetto trasferimenti mobiliari e/o immobiliari, a favore di uno di essi o di uno o più figli, senza la previsione di un corrispettivo.
Tali accordi sono validi allorchè inseriti nel verbale di udienza del procedimento. Il verbale, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.
Con il ricorso per separazione o per divorzio, le parti possono quindi anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.
In tal modo, la Riforma Cartabia ha definitivamente riconosciuta la possibilità per i coniugi di gestire, nell’ambito dei procedimenti per separazione o per divorzio. Ciò include anche il trasferimento delle proprietà o degli altri diritti sugli immobili.
Per un approfondimento in merito alla Riforma, potete leggere l’articolo pubblicato QUI →.
In vigenza della vecchia normativa, tale possibilità non era contemplata dal Codice. Era stata però prevista solo dalla giurisprudenza (ne avevamo parlato nell’articolo pubblicato QUI →).
Va infine ricordato che i coniugi possono raggiungere tra loro accordi patrimoniali senza prevederne l’inserimento nel ricorso per separazione o per divorzio.
Si tratta delle scritture a latere dei ricorsi (le c.d. side letters), delle quali abbiamo parlato nell’articolo pubblicato QUI →
La fiscalità degli accordi patrimoniali in sede di separazione o divorzio
Un aspetto di assoluta rilievo nella trattazione della materia è quello inerente il trattamento fiscale dei trasferimenti mobiliari od immobiliari previsti negli accordi raggiunti dai coniugi.
L’art. 19 della Legge n. 74/1987 prevede infatti espressamente che:
“Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Pur a fronte di un chiaro dettato legislativo, il predetto articolo è stato ed è ancor oggi oggetto di una particolare evoluzione interpretativa a livello di prassi, dottrina e giurisprudenza.
Inizialmente, la giurisprudenza di legittimità aveva individuato una distinzione tra gli accordi patrimoniali raggiunti dai coniugi:
- quelli inerenti il contenuto necessario del procedimento di separazione o di divorzio (ossia il vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare e l’assegno di mantenimento)
- quelli a contenuto eventuale (ossia i patti costituiti da accordi patrimoniali del tutto autonomi).
Ai primi venivano riconosciute le esenzioni previste dall’art. 19; ai secondi venivano negate.
Secondo un più recente orientamento della Corte di Cassazione, deve riconoscersi il carattere di “negoziazione“. Ciò si applica a tutti quegli accordi stipulati in ambito di separazione o divorzio che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano funzionali a definire la crisi coniugale.
Per ottenere l’applicazione dell’esenzione fiscale, sarà quindi sufficiente che i coniugi diano esecuzione agli accordi assunti nella sentenza di omologa della separazione. Questo vale anche nella sentenza di divorzio.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha affermato che l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o divorzio, abbia natura negoziale.
Pertanto, l’accordo produce effetti senza la necessità di essere sottoposto al Giudice per l’omologazione.
E devono applicarsi i principi contenuti in materia contrattuale, comprese le norme in tema di risoluzione e di inadempimento.
Attesa l’efficacia immediatamente traslativa della proprietà, deve considerarsi che il verbale nel quale questi accordi vengono trasfusi costituisca, dopo la sentenza, titolo per la trascrizione. Questo è ai sensi dell’art. 2657 c.c.
Potete approfondire l’argomento leggendo il testo dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico o l’avv. Riccardo Spreafico.
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