L’alterazione del testamento olografo

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L’alterazione del testamento olografo è un tema piuttosto ricorrente in giurisprudenza. Ed alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno riportato l’attenzione su questo genere di problematiche.

Innanzitutto, cosa si intende con “testamento olografo”?

Per comprendere cosa intenda la giurisprudenza con “alterazione“, è innanzi tutto necessario sapere cosa sia per il nostro ordinamento un “testamento olografo“.
Occorre quindi far riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 602 del Codice civile:

  • il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore
  • la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni (è valida quando designa con certezza la persona del testatore)
  • la data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.

Pertanto, gli elementi che contraddistinguono il testamento olografo sono i seguenti: l’integrale manoscrittura da parte del testatore, ivi comprese la data e la sottoscrizione.

Quali sono le conseguenze della mancanza degli elementi richiesti per il testamento olografo?

Nel testamento olografo, la mancanza – totale o parziale – della manoscrittura del testo, della sottoscrizione o della data ne determinano l’annullabilità.

Quali sono le conseguenze dell’alterazione del testamento olografo?

Nel testamento olografo, l’apposizione di uno degli elementi richiesti dall’art. 602 c.c. ad opera di terzi durante la redazione del documento, lo rende nullo.
Ciò in quanto viene meno il requisito dell’autografia di uno o più elementi dell’atto. Senza che rilevi l’importanza dell’alterazione.
Esempi tipici di alterazione del testamento olografo in corso di redazione sono l’integrazione della data (o di una parte di essa) od il “guidare” fisicamente la mano del testatore durante la manoscrittura.

Per contro, l’alterazione del testamento olografo per l’intervento di un terzo avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore.
E’ però necessario che resti comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius.
In caso contrario, se l’alterazione del testamento olografo è stata realizzata al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si profilerebbe una violazione dell’art. 491 c.p. per falsità in testamento olografo.


Qualora vogliate approfondire una di queste tematiche, potete contattare l’Avv. Riccardo Spreafico o l’Avv. Andrea Spreafico.

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