La responsabilità degli enti in materia di reati tributari

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La Legge 157/2019 ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25 quinquiesdecies, introducendo la responsabilità degli enti anche in materia di reati tributari (cd. tax crimes).

I delitti fiscali sono reati tipicamente commessi nell’interesse della persona giuridica e la novella legislativa avrà quindi un significativo riflesso in tema di attività societaria.
Anche in considerazione degli effetti che le sanzioni pecuniarie possono avere sul patrimonio dell’ente; anche in termini di confisca.

Reati sintonici, parzialmente sintonici e distonici

L’ente risponde per la commissione dei delitti ricompresi nei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 se realizzati da soggetti apicali o subordinati appartenenti all’ente, nell’interesse o a vantaggio di quest’ultimo.
Il vantaggio  dei reati fiscali (attività di evasione fiscale, mancato pagamento d’imposte, occultamento o distruzione di documenti contabili, etc.) è in re ipsa costituito dal risparmio d’imposta conseguito dal contribuente.

I reati tributari si dividono infatti in:

  • sintonici con le finalità del D.Lgs. 231, ossia realizzati principalmente nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
  • parzialmente sintonici, ossia realizzati parzialmente nell’interesse o a vantaggio dell’ente e rilevanti soltanto in alcune situazioni e a determinate condizioni;
  • distonici con il D.Lgs. 231, ossia non riproducenti alcun interesse o vantaggio per l’ente.

Al fine di attribuire la responsabilità all’ente, occorre la configurabilità a suo carico della colpa di organizzazione, sussistente quando la persona giuridica non predispone un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.

I reati tributari presupposto

Art. 25 quinquiesdecies “Reati tributari”, nel caso di commissione dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 ha introdotto sanzioni pecuniarie applicabili agli enti nei seguenti casi:

  • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma I, fino a cinquecento quote; art. 2 comma 2 bis, fino a quattrocento quote)
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, fino a cinquecento quote)
  • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma I, fino a cinquecento quote; art. 8 comma II bis, fino a quattrocento quote)
  • occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, fino a quattrocento quote)
  • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, fino a quattrocento quote)

Qualora i delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 siano commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l’I.v.a. per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  • dichiarazione infedele (art. 4, fino a trecento quote)
  • omessa dichiarazione (art. 5, fino a quattrocento quote)
  • indebita compensazione (art. 10 quater, fino a quattrocento quote)

I reati tributari esclusi

Giova evidenziare che siano restati esclusi dal perimetro della responsabilità degli enti le seguenti fattispecie:

  • omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis)
  • omesso versamento di I.v.a. (art. 10 ter)

Le sanzioni interdittive

Alla commissione dei delitti, si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del D.Lgs. 231/2001, come di seguito elencate:

  • interdizione dall’esercizio dell’attività
  • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
  • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi

La confisca dei beni dell’ente

L’introduzione delle fattispecie fiscali nell’elenco dei reati presupposto ha enorme rilievo anche sul piano della individuazione dei beni confiscabili.

Il nuovo art. 25 quinquiesdecies apre, infatti, la strada a nuove forme di confisca dei beni dell’ente; prima fra tutte quella prevista dall’art. 19 d.lgs. 231/2001 (“la confisca del prezzo o del profitto del reato“).
La previsione di una responsabilità da reato dell’ente per i reati tributari contenuti nel nuovo art. 25 quinquesedecies consente all’Autorità Giudiziaria di ricorrere al sequestro obbligatorio finalizzato alla confisca nei confronti dell’ente che si sia reso protagonista di uno di questi delitti.

Non trovano, invece, applicazione in ambito di responsabilità da reato dell’ente collettivo le disposizioni di cui all’art. 12 ter D.Lgs. 74/2000.

Estinzione del reato e non punibilità

E’ utile sottolineare che il D. Lgs. 231/2001 preveda la responsabilità degli enti in materia di reati tributari anche nel caso in cui tali reati siano dichiarati estinti per causa diversa dall’amnistia.
E non estenda la causa di non punibilità prevista dall’art. 13 per la persona fisica, che estingue il debito tributario attraverso il suo completo adempimento.


Se necessitate assistenza in materia, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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