In caso di strumenti finanziari caduti in successione, gli interessi sono dovuti agli eredi?
Con l’ordinanza n. 9670 del 13 aprile 2021, la Corte di Cassazione ha affrontato e risolto la questione.
Il dubbio interpretativo riguardava il disposto dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (ossia il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).
La norma in parola dispone testualmente che “I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti“.
Acuni intermediari avevano quindi interpretato l’art. 48 come norma postulante il “divieto” di corrispondere agli eredi sia il controvalore di valori mobiliari appartenenti al dante causa titolare di un contratto di deposito, custodia ed amministrazione titoli; sia gli interessi maturati nel corso del tempo in cui vi era sospensione dell’obbligo di pagare detto controvalore in ragione della norma menzionata.
Contro tali posizioni, alcuni eredi avevano agito giudizialmente lamentando la condotta inadempiente, nei casi in cui tali pagamenti non erano avvenuti.
Alla domanda se gli interessi maturati dagli strumenti finanziari siano dovuti agli eredi, la Cassazione ha risposto negativamente.
La Cassazione, a dirimere i dubbi interpretativi, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’art. 48 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il quale pone in capo ai terzi il divieto legale di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione, prevede un’ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, restando inapplicabili gli artt. 1282 e 1224 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo“.
Pertanto, per la Corte nulla è dovuto agli eredi sino a quando questi ultimi non si siano attivati per rendere esigibili tali crediti, presentando la dichiarazione di successione (e corrispondendo all’erario le relative tasse).
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