Punti chiave
- La Guida per la separazione coniugale aiuta i coniugi a comprendere nel dettaglio il processo di separazione legale.
- Con la Riforma Cartabia, il rito è stato rinnovato, divenendo più veloce e centralizzato.
- La Guida aiuta a scegliere tra separazione consensuale e giudiziale.
- La tutela dei figli si basa su tre pilastri: affidamento, assegnazione della casa e mantenimento.
- Negli ultimi anni, la giurisprudenza è evoluta in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, ponendo l’accento sull’autoresponsabilità e su un nuovo concetto di diritto al mantenimento.
Per un coniuge con figli minorenni o comunque economicamente non ancora indipendenti, la separazione legale rappresenta un percorso articolato che mira a tutelare innanzitutto il benessere dei figli.
Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, le procedure del diritto di famiglia in Italia sono state profondamente rinnovate per garantire tempi più rapidi, un rito unico e una forte centralità dei minori.
La nostra Guida per la separazione coniugale analizza dettagliatamente cosa fare, come affrontare l’iter della separazione e spiega le novità legislative e l’orientamento dalla giurisprudenza più recente.
Sommario
- 1. La scelta della procedura: consensuale o giudiziale?
- 2. I pilastri della tutela dei figli
- 3. Le fasi del procedimento giudiziale (Riforma Cartabia)
- Fase 1: Il ricorso introduttivo e il piano genitoriale
- Fase 2: La notifica e la costituzione del convenuto
- Fase 3: L’udienza di comparizione ed i provvedimenti provvisori
- Fase 4: L’istruttoria e l’ascolto del minore
- Fase 5: La decisione
- 4. La Giurisprudenza recente sul mantenimento dei figli
- Il principio di ” proporzionalità reale “
- Un freno al mantenimento dei figli maggiorenni ” fannulloni “
- 5. La sintesi degli steps per la separazione
1. La scelta della procedura: consensuale o giudiziale?
La prima scelta che deve essere affrontata riguarda il rito e dipende dal livello di accordo esistente tra i coniugi:
- la separazione consensuale (o ricorso congiunto)
- la separazione giudiziale.
A) La separazione consensuale (o ricorso congiunto)
E’ la scelta preferibile: ma necessita del raggiungimento, tra marito e moglie, di un accordo che contempli ogni aspetto necessario:
- assegnazione della casa familiare
- affidamento dei figli
- diritto di visita
- concorso al mantenimento dei figli
- eventuale concorso al mantenimento dell’altro coniuge (il c.d. coniuge economicamente debole).
La separazione coniugale consensuale è spesso il traguardo che i coniugi raggiungono dopo una (breve o lunga) trattativa; coadiuvata da uno o due avvocati.
La presenza di figli minorennii o maggiorenni non autosufficienti o non economicamente indipendenti impone il vaglio del Procuratore della Repubblica, che ha normativamente l’onere di verificare la conformità dell’accordo agli interessi dei figli.
Può essere introdotta mediante ricorso da presentare al Tribunale (anche con un unico avvocato); o tramite negoziazione assistita, nel qual caso ogni coniuge dovrà essere necessariamente assistito dal proprio legale. Se la coppia ha figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti o non economicamente indipendenti, è sempre necessario il vaglio e l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Le coppie che non hanno figli ovvero i cui figli sono divenuti maggiorenni, sono autosufficienti ed economicamente indipendenti possono separarsi senza l’assistenza di un legale e senza ricorrere all’Autorità giudiziaria, presentando personalmente la domanda al Comune di residenza e poi presentandosi di fronte all’Ufficiale di Stato Civile.
B) La separazione giudiziale
La separazione coniugale consensuale è il “rimedio” ordinario per tutti quei coniugi che, anche con l’aiuto del proprio avvocato, non sono stati in grado di raggiungere un accordo che contempli tutti gli aspetti che richiedono di essere regolati.
Si introduce avanti il Tribunale, mediante ricorso depositato da uno dei due coniugi.
Benchè il procedimento che si radicherà ha le proprie peculiarità, si tratta in sostanza di una vera e propria causa civile contro l’altro coniuge.
2. I pilastri della tutela dei figli
Nelle coppie con figli economicamente non ancora indipendenti, l’ordinamento italiano subordina ogni decisione all’esclusivo interesse materiale e morale della prole.
I tre pilastri decisionali sono:
- l’affidamento ed il collocamento
- l’assegnazione della casa familiare
- il mantenimento.
A) L’Affidamento e il Collocamento
In ragione delle modifiche normative più recentemente introdotte, l’ordinamento italiano ha scelto prioritariamente l’affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.).
Il comma I dell’art. 337-ter c.c. stabilisce infatti che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Ed il comma II precisa che “il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare”.
Con l’affidamento condiviso, entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale sui figli e assumono insieme le decisioni di maggiore importanza (scuola, salute, educazione).
Mentre, l’affidamento esclusivo a un solo genitore costituisce un’eccezione; applicabile solo se l’affidamento all’altro genitore arrechi un reale pregiudizio al minore. In tal caso, il Giudice deve motivare le ragioni della sua decisione.
Il collocamento è la decisione riguardante la determinazione della casa o meglio del genitore presso il quale i figli abiteranno prevalentemente.
Il genitore non collocatario godrà di un diritto-dovere di visita, secondo un calendario prestabilito.
B) L’Assegnazione della Casa Familiare
La casa coniugale – ossia l’immobile che i coniugi avevano adibito a domicilio della famiglia – viene assegnato prioritariamente tenendo conto dell’interesse dei figli.
La casa viene quindi assegnata al genitore con cui i figli stabilmente coabitavano (o coabiteranno, in ragione degli accordi o della scelta del Giudice) in via prevalente.
Questi sarà quindi designato come “genitore collocatario“.
L’obiettivo della norma (art. 337-sexies c.c.) è proteggere l’habitat domestico e la stabilità emotiva dei figli; ed evitare loro il trauma dello sradicamento.
L’assegnazione prescinde dalla proprietà della casa: anche se l’immobile è di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, il Giudice può assegnerlo al genitore collocatario dei figli.
Il Giudice dovrà però tenere conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.
L’assegnazione della casa familiare può venire meno nel caso in cui il coniuge assegnatario:
- non vi abiti più o cessi di abitarvi stabilmente
- conviva more uxorio
- contragga nuovo matrimonio.
C) Il Mantenimento Economico
Nel caso in cui uno o più figli siano economicamente non indipendenti, l’ordinamento impone ad entrambi i genitori di contribuire al sostentamento dei figli, in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di reddito o lavoro (art. 337-ter c.c.).
Nella prassi, è solitamente il genitore non collocatario a versare un assegno periodico mensile per a titolo di contributo alla refusione delle spese dei figli:
- spese ordinarie (vitto, abbigliamento, spese correnti)
- spese straordinarie (visite mediche specialistiche, attività sportive, viaggi di studio).
Nella maggior parte dei Tribunali, l’individuazione delle spese ordinarie e straordinarie – con la precisazione delle spese che il genitore collocatario può affrontare senza il preventivo consenso dell’altro genitore – è affidata a protocolli.
Potete leggere i contenuti del protocollo in uso avanti il Tribunale Ordinario di Milano QUI →.
3. Le fasi del procedimento giudiziale (Riforma Cartabia)
Quando i coniugi non raggiungono un accordo e la separazione consensuale non è praticabile, è necessario optare per la separazione giudiziale.
La Riforma Cartabia ha introdotto il nuovo rito uniforme per le persone, i minorenni e le famiglie.
Il vecchio sistema diviso in due macro-fasi (presidenziale e istruttoria) è stato eliminato in favore di un procedimento strutturato in modo più snello ed efficiente.
Queste le fasi del nuovo procedimento giudiziale:
- deposito del ricorso e del piano genitoriale
- memorie integrative e difensive dei coniugi
- udienza di comparizione delle parti
- provvedimenti provvisori del Giudice
- fase istruttoria (assunzione delle prove, CTU, ascolto del minore)
- sentenza di separazione.
Fase 1: Il ricorso introduttivo e il piano genitoriale
Il coniuge che intende separarsi deve depositare (telematicamente) al Tribunale un ricorso dettagliato, in cui sono trattati tutti gli aspetti sui quali il Giudice dovrà esprimersi e le ragioni per le quali domanda che venga espressa un determinato giudizio.
A pena di inammissibilità, deve allegati tutti i documenti fiscali e patrimoniali degli ultimi tre anni (dichiarazioni dei redditi, estratti conto, titoli azionari, proprietà immobiliari) per garantire trasparenza sulle reali capacità economiche.
Il Piano Genitoriale (previsto dal nuovo art. 473-bis.12 c.p.c.) è obbligatorio; e consiste in una proposta che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative a:
- scuola
- percorso educativo
- attività extrascolastiche
- frequentazioni abituali
- vacanze normalmente godute.
La Riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di presentare un unico ricorso per la separazione ed il divorzio.
Benchè rimangano due decisioni distinte e non mutino i tempi di attesa tra i due istituti (12 mesi in caso di giudiziale), il Giudice tratterà entrambe le domande in un unico percorso processuale, evitando la duplicazione delle cause.
Fase 2: La notifica e la costituzione del convenuto
Formalizzato il deposito telematico del ricorso, il Presidente del Tribunale assegna la causa ad un Giudice; il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione dei coniugi entro 90 giorni del deposito del ricorso.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati dal coniuge “ricorrente” all’altro coniuge.
Quest’ultimo, indicato come coniuge “resistente“, deve costituirsi in giudizio nel termine indicato, depositando una comparsa ed assumendo le proprie difese, offrendo i comunicazione i documenti patrimoniali e la propria controproposta di piano genitoriale.
Fase 3: L’udienza di comparizione ed i provvedimenti provvisori
I coniugi devono comparire personalmente davanti al Giudice Istruttor, che ha l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione.
In questa fase, anche grazie all’aiuto dei propri avvocati, i coniugi possono decidere di raggiungere un accordo e di separarsi congiuntamente.
Nel caso in cui l’obbligatorio tentativo di conciliazione fallisca, il Giudice assume – d’ufficio, se vi sono figli minori – i provvedimenti temporanei e urgenti strettamente necessari a regolare la vita della famiglia durante la causa.
Questi provvedimenti riguardano:
- l’assegnazione della casa
- il collocamento dei figli
- l’importo dell’assegno di mantenimento provvisorio.
Fase 4: L’istruttoria e l’ascolto del minore
Con il provvedimento che conclude la comparizione personale dei coniugi, il Giudice fissa le udienze istruttorie nel cui ambito verranno assunte le prove ed escussi gli eventuali testimoni.
Potrà inoltre essere disposta, se necessaria, una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) psicologica per valutare le capacità genitoriali, qualora vi sia tra loro forte conflittualità.
Sempre in questa fase il Giudice potrà disporre l’ascolto del minore, che abbia compiuto i 12 anni (o anche di età inferiore se capace di discernimento).
E’ il Giudice ad ascoltare direttamente il figlio per raccoglierne opinioni e desideri.
Fase 5: La decisione
La causa di separazione si conclude con la sentenza; che stabilisce l’assetto definitivo dei rapporti patrimoniali e genitoriali.
Con la sentenza, il Giudice dispone in merito ai figli, decide sulle domande formulate dai coniugi e liquida le spese.
4. La Giurisprudenza recente sul mantenimento dei figli
La giurisprudenza della Corte di Cassazione tra il 2025 e il 2026 ha delineato confini molto netti in merito ai criteri di quantificazione del mantenimento verso i figli; anche quelli ormai divenuti maggiorenni, ma che non hanno ancora raggiunto l’indipendenza economica.
Il principio di “proporzionalità reale“
La giurisprudenza ha elaborato il c.d. principio di proporzionalità reale: ossia il criterio giuridico che impone di ripartire i carichi economici (in particolare, l’assegno di mantenimento) sulle effettive e attuali risorse economiche e patrimoniali di ciascun genitore.
In virtù di tale principio, la Suprema Corte ha ribadito che il calcolo dell’assegno non può basarsi su parametri astratti, ma deve derivare da una valutazione comparativa dinamica delle risorse economiche complessive di entrambi i genitori, combinata con le concrete e mutanti esigenze attuali dei figli legate all’età e al percorso scolastico (Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 676 del 12 gennaio 2026).
Con una precedente sentenza (Cassazione Civile, Ordinanza n. 19288 del 14 luglio 2025), la Cassazione aveva cristallizzato i cinque elementi cardine su cui calcolare l’assegno:
- le esigenze attuali del figlio
- il tenore di vita goduto in costanza di convivenza
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore
- le risorse economiche di entrambi i coniugi
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Un freno al mantenimento dei figli maggiorenni “fannulloni“
Sebbene l’obbligo in capo ai genitori di mantenimento in favore dei figli non cessi automaticamente al compimento da parte loro dei 18 anni e prosegua finché il figlio non raggiunga l’indipendenza economica, la giurisprudenza più recente ha iniziato a prendere posizione sulle scelte o le “non scelte” dei figli.
In particolare, la Corte di Cassazione ha fermamente criticato l’inerzia ingiustificata del figlio adulto, introducendo un rigido principio di autoresponsabilità e prevedendo un nuovo equilibrio tra i diritti dei figli maggiorenni e gli obblighi dei genitori.
La Cassazione (Cassss. Civ. Sez. I ord. n. 10335 del 27 Aprile 2026) ha chiarito che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non è né automatico né illimitato. Grava su di lui l’onere di dimostrare un impegno attivo e diligente nella ricerca del lavoro o nel completamento del percorso di studi.
Molto recentemente, la Corte (Cass. Civ. Sez. I ord. n. 17783 del 4 Giugno 2026) ha statuito che la disoccupazione o il mancato inserimento nel mercato del lavoro del figlio in età adulta non possano gravare a tempo indeterminato sul genitore attraverso una perpetuazione senza fine del sostegno economico, qualora emerga una mancanza di un reale progetto di autonomia.
Infine, la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I ord. n. 23807 del 29 Luglio 2026) ha focalizzato l’attenzione sulla distinzione tra la legittimazione del genitore a percepire l’assegno e il diritto del figlio maggiorenne. Se il figlio maggiorenne si allontana stabilmente dalla casa familiare e recidiva i legami economici di dipendenza quotidiana con il genitore collocatario, l’obbligo di versamento dell’assegno a quel genitore può essere revocato.
5. La sintesi degli steps per la separazione
Per affrontare il percorso di separazione in modo corretto ed efficiente, il coniuge deve muoversi secondo i seguenti passi pratici:
| Fase | Attività Pratica | Finalità Principale |
|---|---|---|
| 1. Raccolta Documentale | Recuperare dichiarazioni redditi, estratti conto bancari di 3 anni, spese scolastiche/mediche dei figli. | Definire la base per le richieste economiche di mantenimento. |
| 2. Redazione della Routine | Appuntare orari, attività sportive, sanitarie, bisogni specifici e tempi attuali trascorsi con i figli. | Fornire all’Avvocato gli elementi per strutturare il Piano Genitoriale obbligatorio. |
| 3. Consultazione Legale | Rivolgersi a un Avvocato matrimonialista/familiarista per valutare i presupposti di addebito o proposte di accordo. | Scegliere la via del ricorso cumulativo (separazione e divorzio) per risparmiare tempo e costi. |
| 4. Deposito dell’Atto | Avviare formalmente il procedimento (consensuale in negoziazione o giudiziale in Tribunale). | Ottenere dal Giudice i provvedimenti urgenti per l’assegnazione della casa e i contributi economici. |
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico e l‘avv. Riccardo Spreafico.
Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →.
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