Canoni di locazione e mediazione

Canoni di locazione e mediazione
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Punti chiave

  • La giurisprudenza esamina il rapporto tra ricorso per decreto ingiuntivo su canoni di locazione ed obbligo di mediazione per le locazioni.
  • La mediazione obbligatoria è una condizione di procedibilità per molte controversie.
  • La recentissima sentenza della Corte d’Appello di Ancona richiede la mediazione anche per i decreti ingiuntivi, se tale clausola sia prevista nei contratti di locazione.
  • Il nuovo orientamento giuridico può influenzare i costi e i tempi per il recupero dei canoni di locazione.
  • La clausola di mediazione nei contratti di locazione dovrebbe essere attentamente valutata per evitare complicazioni nel recupero crediti.

Il rapporto tra il diritto di ottenere un decreto ingiuntivo per i canoni di locazione scaduti e l’obbligo di svolgere preventivamente la mediazione è ancora una volta oggetto dell’esame della giurisprudenza.

Una recente sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona – aderendo alle interpretazioni di altri Fori, tra cui quello di Milano – si discosta da uno degli orientamenti adottati dalla Corte di Cassazione in tema di improcedibilità delle azioni in mancanza del preventivo ricorso alla procedura di conciliazione.

Abbiamo quindi scelto di approfondire la questione in questo nostro articolo.



La mediazione “obbligatoria”

Per comprendere la questione in esame è opportuno, innanzitutto, individuare per quali controversie le norme impongano di esperire il procedimento di mediazione (la c.d. mediazione obbligatoria).

Occorre a tal fine far riferimento all’art. 5 sexies del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, che prevede che chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • associazione in partecipazione
  • consorzio
  • franchising
  • opera
  • rete
  • somministrazione
  • società di persone
  • subfornitura

sia tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

Pertanto, per tutte le controversie in materia di locazione deve obbligatoriamente esperirsi la mediazione.

La condizione di procedibilità

Nelle controversie per le quali l’esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio, esso è pure condizione di procedibilità della domanda.

Pertanto, nel caso in cui l’attore od il ricorrente non abbiano preventivamente esperito il procedimento di mediazione (sino alla sua conclusione), l’improcedibilità dell’azione può essere eccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio dal Giudice.

Occorre precisare che lo svolgimento della mediazione non precluda la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari; né la trascrizione della domanda giudiziale.

La condizione di procedibilità nel procedimento monitorio

Un caso particolare è quello che riguarda il procedimento monitorio (il c.d. ricorso per decreto ingiuntivo).

L’art. 5 bis del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 tratta espressamente l’ipotesi di introduzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione alle controversie per le quali la mediazione è obbligatoria.

Esso prevede che quando un’azione avente ad oggetto una delle controversie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria sia stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.

In tali casi, il Giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per esperire la mediazione.

A tale successiva udienza, se la mediazione non è stata esperita, il Giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

La mediazione su clausola contrattuale o statutaria

La mediazione c.d. convenzionale è regolata dall’ art. 5 sexies del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (a seguito del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).

Tale norma prevede che:

“Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale“.

La disposizione dell’art. 5 sexies, introdotta dalla riforma Cartabia, favorisce l’utilizzo dello strumento conciliativo in sede di redazione di un contratto o di un atto costitutivo di un ente.

Per altro verso, consente al convenuto di eccepire il mancato esperimento del previo tentativo di mediazione, con la prima difesa.

Diversamente da quanto accade per le materie soggette alla condizione di procedibilità, occorre precisare che l’esistenza e l’operatività della clausola di mediazione convenzionale non possano essere rilevate d’ufficio dal Giudice.
Pertanto, a pena di decadenza sarà il convenuto interessato a dover sollevare l’eccezione di improcedibilità.

Rapporti tra mediazione convenzionale e rito monitorio

Occorre evidenziare, per quanto qui di interesse, che l’art. 5-sexies non richiami la specifica norma prevista dall’art. 5-bis, che regola il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Con la conseguenza che risulta inapplicabile il combinato disposto degli artt. art. 5 comma 6 lett. a) e 5-bis, che prevede che l’obbligo di mediazione sopraggiunga solo dopo la pronuncia, in sede di opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione del decreto ingiuntivo.

Conseguentemente, qualora in sede di opposizione il Giudice accerti l’inadempimento dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale, su eccezione di parte deve dichiarare immediatamente l’improcedibilità ab origine dell’azione giudiziale proposta in via monitoria.
Senza quindi poter emettere provvedimenti sulle istanze di concessione e sospensione del decreto ingiuntivo.

Il più recente orientamento della Corte di Cassazione

Per comprendere la portata innovativa della sentenza della Corte d’Appello in esame, occorre far riferimento all’orientamento della Corte di Cassazione in materia di improcedibilità.

In una recente ordinanza (QUI), la giurisprudenza della Suprema Corte si è infatti orientata nel ritenere che la clausola contrattuale che prevede l’obbligo di esperire il tentativo di amichevole composizione della lite, non integri una clausola compromissoria; sicchè da essa non possa
derivare alcuna preclusione all’esercizio dell’azione giudiziaria.

Ciò in quanto i presupposti processuali per la validità del procedimento sono stabiliti nel pubblico interesse e possono trovare il loro fondamento soltanto nella legge e non nella autonomia privata.

Inoltre, ha precisato la Corte, il principio secondo cui le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost. non possono essere interpretate in senso estensivo.

Le motivazioni della Corte d’Appello di Ancona

Veniamo infine alla trattazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona.

La Corte ha affermato che la presenza di una clausola contrattuale che impone il preventivo ricorso alla procedura di conciliazione determina che l’esperimento della mediazione diventi condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Anche della domanda monitoria.

A tale riguardo ha sottolineato che l’art. 5-sexies, in tema di mediazione contrattuale, non richiami la specifica norma di cui all’art. 5-bis, regolatrice del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in caso di mediazione obbligatoria ex lege.

Di conseguenza, non vi è per il Giudice la possibilità di pronunciare sull’efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo ottenuto attraverso la violazione contrattuale e di posticipare l’esame del merito al previo esperimento del tentativo di mediazione.

Conclusioni

Il nuovo orientamento giurisprudenziale che sancisce l’improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo nel caso in cui non sia stato esperito il procedimento di mediazione deve essere attentamente valutato dai proprietari di immobili.

Ciò in quanto l’inserimento nel contratto di locazione di una clausola che imponga indiscriminatamente la mediazione potrebbe causare maggiori costi e tempi nelle azioni di recupero dei crediti e di sfratto.

Per altro verso, una simile previsione consentirà di adire una strumento di risoluzione bonaria per quelle controversie locative che non riguardano (solo) il pagamento del canone e che possono quindi consentire una composizione più veloce di quella giudiziale.


Potete leggere la versione integrale della sentenza della Corte d’Appello di Ancona QUI →.

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →.

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