La diffamazione online

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L’utilizzo sempre più massivo dei socials media da parte delle persone sta determinando la crescita esponenziale dei casi di diffamazione online.

Con la moltiplicazione delle condotte penalmente rilevanti e la loro sempre più semplice diffusione ad un numero indeterminato di persone a causa dei meccanismi che, sui blog, nelle chat, sulle piattaforme, ne permettono i commenti e l’immediata condivisione online (c.d. sharing), i danni potenziali o reali dell’onore, della reputazione, dell’immagine, della privacy possono essere incalcolabili.

In considerazione di tali nuovi scenari e delle dinamiche che caratterizzano le nuove condotte diffamatorie, anche gli orientamenti giurisprudenziali sul risarcimento dei danni stanno evolvendo ed innovandosi.

Trattandosi di un tema di interesse assolutamente diffuso, abbiamo quindi scelto di approfondirlo in questo nostro articolo.

La diffamazione (art. 595 c.p.)

Per diffamazione s’intende una condotta finalizzata ad offendere e/o screditare l’onore o la reputazione di una persona, con comunicazione effettuata con la parola, lo scritto od ogni altro mezzo, che raggiunga più di due persone; e senza la presenza della persona oggetto dell’offesa.

La diffamazione è punita dall’articolo 595 del Codice Penale:

Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 Euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 Euro.

La diffamazione aggravata

Il comma III dell’art. 595 c.p. elenca le modalità della condotta che aggravano il delitto di diffamazione:

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 Euro.

La diffamazione online

La diffamazione online è quella operata tramite mezzi telematici, i quali rientrano secondo la giurisprudenza tra i “mezzi di pubblicità“.

La diffamazione online è quindi una delle ipotesi di diffamazione aggravata, in considerazione del fatto che l’offesa possa raggiungere un numero potenzialmente molto elevato di persone. E così determinare danni potenzialmente incalcolabili.

Due dei principali problemi processuali nella trattazione delle condotte di diffamazione realizzate online attengono le prove:

  • la prova attinente il raggiungimento di una pluralità di persone
  • la prova attinente i danni patiti dalla persona oggetto di diffamazione.

Per la giurisprudenza, mentre resta più complesso l’accertamento della prova della percezione nel caso delle c.d. chat di gruppo, la prova della percezione da parte di una pluralità di soggetti dei messaggi diffamatori può invece ritenersi “presunta” tutte le volte in cui le “espressioni siano inserite in un sito internet”.

Ciò in quanto la rete “è per sua natura destinata ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l’astratta possibilità che la sua conoscenza sfugga a tutti o a determinati soggetti“.

Per quanto invece riguarda la prova dell’entità e della tipologia dei danni, il tema è stato sovente oggetto di analisi ed il Tribunale di Milano ha elaborato delle proprie “tabelle“.

Le Tabelle del Tribunale di Milano

In materia, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha analizzato i parametri di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa utilizzati dalla giurisprudenza, onde verificare la possibilità di enucleare criteri orientativi per la quantificazione equitativa di tale danno.

La c.d. liquidazione equitativa del danno è quella operata dal Giudice, senza ricorrere all’applicazione di norme di diritto specifiche, ma facendo uso del suo prudente apprezzamento.

Il ricorso alla liquidazione equitativa in caso di diffamazione online consente alle vittime una parziale esenzione dall’onere di fornire la prova dei propri danni.

Nel 2018, l’Osservatorio ha redatto e pubblicato i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa“.

I criteri individuati ed elencati nelle tabelle milanesi sono i seguenti:

  • notorietà del diffamante
  • natura della condotta diffamatoria
  • condotte reiterate o campagne stampa
  • collocazione dell’articolo e dei titoli
  • intensità dell’elemento psicologico
  • mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione
  • risonanza mediatica suscitata imputabile al diffamante
  • natura ed entità delle conseguenze sull’attività professionale e sulla vita del diffamato
  • reputazione già compromessa
  • limitata riconoscibilità del diffamato
  • ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale
  • rettifica successiva
  • pubblicazione della sentenza.
I nuovi criteri di liquidazione del risarcimento del danno da diffamazione

Nelle tabelle del Tribunale di Milano sono elencati anche i criteri orientativi per la liquidazione equitativa del danno, secondo il seguente elenco progressivo:

  • diffamazioni di tenue gravità
  • diffamazioni di modesta gravità
  • diffamazioni di media gravità
  • diffamazioni di elevata gravità
  • diffamazioni di eccezionale gravità.
Le diffamazioni di tenue gravità

Le diffamazioni tenui sono quelle caratterizzate da:

  • limitata/assente notorietà del diffamante
  • tenuità dell’offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento
  • minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio
  • minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria
  • assente risonanza mediatica
  • tenue intensità elemento soggettivo
  • intervento riparatorio/rettifica del convenuto.

Nelle diffamazioni di tenue gravità può essere liquidato un danno rientrante in un importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 10.000,00.

Le diffamazioni di modesta gravità

Le diffamazioni di limitata o modesta gravità sono quelle caratterizzate da:

  • limitata diffusione del mezzo diffamatorio (1 episodio diffamatorio a diffusione limitata)
  • modesto spazio della notizia diffamatoria
  • modesta/assente risonanza mediatica
  • modesta intensità elemento soggettivo.

Nelle diffamazioni di limitata o modesta gravità può essere liquidato un danno rientrante in un importo compreso tra Euro 11.000,00 ed Euro 20.000,00.

Le diffamazioni di media gravità

Le diffamazioni di media gravità sono quelle caratterizzate da:

  • significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale
  • uno o più episodi diffamatori
  • media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell’ambiente locale di riferimento)
  • eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale
  • natura eventuale del dolo.

Nelle diffamazioni di media gravità può essere liquidato un danno rientrante in un importo compreso tra Euro 21.000,00 ed Euro 30.000,00.

Le diffamazioni di elevata gravità

Le diffamazioni di elevata gravità sono quelle caratterizzate da:

  • elevata notorietà del diffamante
  • uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale)
  • notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato
  • eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose
  • elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale
  • risonanza mediatica della notizia diffamatoria
  • elevata intensità elemento soggettivo.

Nelle diffamazioni di elevata gravità può essere liquidato un danno rientrante in un importo compreso tra Euro 31.000,00 ed Euro 50.000,00.

Le diffamazioni di eccezionale gravità

Nelle diffamazioni di eccezionale gravità può essere liquidato un danno di importo superiore ad Euro 50.000,00.


Se desiderate approfondire l’argomento, potete leggere il testo integrale delle Tabelle del Tribunale di Milano QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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