La differenza tra appalto e contratto d’opera

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La differenza tra appalto e contratto d’opera è sempre stata, in concreto, piuttosto difficoltosa; e fonte, quindi, di contenziosi sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ha offerto lo spunto per approfondire l’argomento, per la cui comprensione è innanzitutto necessario un rimando alle definizioni delle due figure.

Il contratto d’appalto

L’appalto è il contratto con cui una parte, l’appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un’altra, il committente od appaltante, un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Il contratto d’appalto è regolato dagli artt. 1655 e seguenti del Codice civile. Si tratta di un contratto di risultato; e non di attività.

Il contratto d’appalto ha forma libera; e può, quindi, essere concluso anche oralmente.

Rovina e difetti delle cose immobili negli appalti

In caso di appalto, gli aspetti inerenti le difformità, la decadenza e la prescrizione sono individuati dagli artt. 1667 e 1669 c.c.

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera.

Mentre, qualora i difetti siano gravi, si applicheranno le disposizioni dell’art. 1669 c.c.:

se l’immobile “nel corso di dieci anni dal compimento, presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Il contratto d’opera

Il contratto d’opera è il contratto con cui una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio in favore di un’altra, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari; e senza vincolo di subordinazione.

Il contratto d’opera è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile. Si tratta di un contratto di risultato; e non di attività.

Il contratto d’opera ha forma libera; e può, quindi, essere concluso anche oralmente.

Il prestatore d’opera è tenuto ad eseguire l’opera dedotta in contratto, rispettando le modalità stabilite dal committente e le regole dell’arte.

L’obbligazione del committente consiste nel pagamento del corrispettivo, che di norma è stabilito di comune accordo tra le parti. Nei casi in cui il prezzo non sia fissato contrattualmente, deve essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi. In mancanza, viene stabilito dal Giudice; in base al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Difformità e vizi dell’opera nei contratti d’opera

Nel caso di contratto d’opera, gli aspetti inerenti l’accettazione, le difformità, la decadenza e la prescrizione sono individuati dall’art. 2226 c.c. nei seguenti termini:

L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta.
L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’art. 1668 c.c.

La differenza tra appalto e contratto d’opera, per il Codice Civile

La differenza tra appalto e contratto d’opera è ben delineata dalle norme presenti nel Codice Civile.

L’art. 1655 c.c. ci offre la nozione del contratto d’appalto:

L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

L’art. 2222 c.c. ci offre invece la nozione di contratto d’opera:

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente,

Leggendo i testi dei due articoli, è facile comprendere che la differenza sostanziale tra appalto e contratto d’opera risieda nel requisito della “organizzazione” d’impresa:

  • nel caso dell’appalto, deve sussistere l’organizzazione dei mezzi necessari al compimento dell’opera
  • nel caso del contratto d’opera, è sufficiente che venga prestato lavoro prevalentemente proprio.
Le differenze in caso di vizi e difetti

Le differenze tra appalto e contratto d’opera sussistono anche in tema di vizi e difetti; nonchè riguardo ai termini di decadenza e prescrizione.

Tali differenze possono essere così riassunte:

  • decadenza

– nel contratto di appalto, per i vizi e difetti non gravi il committente deve denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta; mentre in caso di rovina o di difetti gravi deve essere fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta;

– nel contratto d’opera, il committente deve denunciare al prestatore d’opera le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta;

  • prescrizione

– nel contratto di appalto, per i vizi e difetti non gravi l’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera; mentre in caso di rovina o di difetti gravi, il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia;

– nel contratto d’opera, l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

La differenza tra appalto e contratto d’opera, secondo la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è intervenuta per chiarire che la differenza tra appalto e contratto d’opera si basi sul criterio della struttura e dimensione dell’impresa a cui sono commissionate le opere.

Posto che entrambi i contratti hanno in comune l’obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un’opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, il contratto d’opera è quello che coinvolge la piccola impresa (desumibile dall’art. 2083 c.c.); mentre il contratto di appalto richiede un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto.

La Corte ha anche precisato che l’identificazione della natura dell’impresa ai fini della qualificazione di un contratto come di appalto o di opera, è rimessa al giudice di merito; ciò in quanto coinvolge una valutazione delle risultanze probatorie e dei necessari elementi di fatto.


Se desiderate approfondire il tema della differenza tra appalto e contratto d’opera, potete leggere il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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