Novità in tema di mutamento di destinazione d’uso

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Novità in tema di mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.

Di seguito affrontiamo, celermente, il tema derivante dalle novità apportate dalle recenti normative e l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza amministrativa.

Le nuove categorie di destinazione urbanistica

Il D.L. “Sblocca Italia” ha introdotto le nuove categorie di destinazione urbanistica, al preciso scopo di omogeneizzare le scelte di governo del territorio e di evitare il rischio di proliferazioni di disposizioni recanti effetti, oneri e facoltà potenzialmente differenti tra loro.
Ciò anche al fine di garantire, a livello locale e nazionale, i principi di certezza del diritto.

Una specifica previsione è stata introdotta dal comma III dell’art. 23 ter D.P.R. 380/2001. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.

Le cinque categorie d’uso introdotte sono le seguenti:

  1. residenziale
  2. turistico-ricettiva
  3. produttiva e direzionale
  4. commerciale
  5. rurale.

Resta il potere devoluto al legislatore regionale ed a quello comunale di identificare sul territorio le categorie d’uso.

In questo quadro, si inserisce il problema del mutamento – qualora sia illegittimo – della destinazione d’uso.

Lo stesso citato art. 23 prevede che “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito”.

Residuano quindi i casi in cui il mutamento esorbiti i confini della categoria funzionale.

Il mutamento della destinazione d’uso

Occorre innanzitutto considerare che vada fatto riferimento alla disciplina urbanistica vigente per valutare se sussista o meno un mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante.

Per l’art. 23 ter D.P.R. 380/2001 costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria – ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie – purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale.

Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante, che può quindi comportare adozione di sanzioni da parte della Pubblica Amministrazione o della Autorità Giudiziaria, è soltanto quello intervenuto tra categorie funzionalmente autonome, sotto il profilo urbanistico.

Il suo presupposto è individuato nel maggior peso urbanistico effettivamente incidente sul c.d. “carico urbanistico” (ovvero l’utilizzo delle urbanizzazioni esistenti).

Il mutamento “funzionale”

Il mutamento della destinazione d’uso dall’una categoria all’altra può sussistere ed essere rilevante, anche se non accompagnato dall’esecuzione di opere edilizie.
Si parla in questo caso di “mutamento funzionale”.


Per ulteriori approfondimenti, potete leggere il testo integrale di una recente sentenza del Consiglio di Stato QUI →

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