Il patto di non concorrenza

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La Sezione Lavoro della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 5540 depositata l’1 marzo 2021, ha affrontato il tema delle nullità del patto di non concorrenza.

Prima di approfondire tali aspetti, è opportuno chiarire cosa si intenda con “patto di non concorrenza“.


Le clausole di non concorrenza sono previsioni regolamentate dall’art. 2125 c.c. e consistono negli accordi con i quali viene limitato lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto.

La loro finalità è duplice:

  • salvaguardare l’imprenditore da qualsiasi “esportazione presso imprese concorrenti” del patrimonio immateriale dell’azienda, trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato ed il suo successo rispetto alle aziende concorrenti
  • tutelare il lavoratore subordinato, affinchè tali clausole non comprimano eccessivamente le possibilità di poter indirizzare la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti

L’art. 2125 c.c. al suo comma 1 ha subordinato la validità del patto di non concorrenza a specifiche condizioni:

  • di forma – che deve essere scritta
  • di corrispettivo – che deve essere determinato e proporzionato
  • di limiti di oggetto – che deve essere individuato in una attività lavorativa od in un settore merceologico che possa competere con quella del datore di lavoro
  • di tempo – che deve essere inferiore ai 5 anni per i dirigenti ed a 3 anni in tutti gli altri casi
  • di luogo – che deve essere determinato nell’estensione geografica o territoriale

L’eventuale violazione di tali condizioni determina la più grave delle sanzioni negoziali: la nullità inerente il patto.


La citata ordinanza della Sezione Lavoro si occupa appunto di una delle possibili nullità del patto di non concorrenza: quella del corrispettivo.

Ed il Collegio ha precisato che: “In tema di patto di non concorrenza, la nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo – quale vizio del requisito generale prescritto dall’art. 1346 c.c. – e la nullità per violazione dell’art. 2125 c.c., laddove il corrispettivo «non è pattuito», ovvero sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, operano su piani distinti ed ognuno di essi richiede una specifica motivazione“.

Ciò a significare che il patto possa essere nullo non solo per la mancanza dell’inidicazione del corrispettivo; ma anche per la sua indeterminatezza od indeterminabilità.

Perchè il patto sia valido, sotto questo profilo, è pertanto necessario che il compenso sia non solo determinato o comunque determinabile, ma anche che non sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue possibilità di guadagno.

Requisito, quest’ultimo, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresentava per il datore di lavoro, come dal suo ipotetico valore di mercato.

Questi pertanto sono gli aspetti che il datore di lavoro dovrà valutare nella determinazione del corrispettivo erogato a titolo di “patto di non concorrenza“.


Vai al testo della ordinanza →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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