I nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate sui conti correnti

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L’Agenzia delle Entrate, con i documenti pubblicati in data 19 Maggio 2023, ha fornito chiarimenti in merito ai nuovi controlli sui conti correnti ed alle regole di funzionamento degli algoritmi che incroceranno i dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari con quelli dell’Anagrafe Tributaria: il c.d. “anonimometro“.

Sono stati svelati anche i criteri dei controlli che verranno effettuati sui conti correnti, per l’analisi del rischio evasione.

Nel seguito, abbiamo approfondito gli aspetti di maggior interesse per tutti i contribuenti.

Cos’è l’anonimetro?

Per comprendere la genesi di questo nuovo termine, occorre innanzitutto far riferimento alla L. n. 160/2019, il cui art. 1 comma 682 ha previsto la possibilità di incrociare le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate con quelle contenute in altri banche dati.
La facoltà concessa all’Erario – anche a seguito dei vari interventi del Garante per la privacy (vedi infra) – prevede però che il processo sia effettuato previa pseudonimizzazione dei dati, ai fini della tutela della privacy del contribuente.

Pertanto, nel corso dei nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate sui conti correnti il meccanismo individuato determinerà la sostituzione dei dati personali dei contribuenti (in particolare, del codice fiscale) con codici fittizi.
Ciò al fine di evitare che, nel corso della prima fase di trattamento dei dati e prima dell’individuazione di un eventuale rischio fiscale, sia possibile per l’Agenzia delle Entrate associare le informazioni dei rapporti finanziari ad una specifica persona.

L’anonimetro è pertanto la denominazione data a questa operazione preliminare, che deve essere effettuata dall’Agenzia.

Anonimetro e Garante per la privacy

Il tema dei controlli automatici sui dati di milioni di contribuenti aveva, ovviamente, “allarmato” il Garante della Privacy.

Il Garante per la protezione dei dati personali aveva infatti espresso diverse riserve in merito ai trattamenti che l’Agenzia delle Entrate si proponeva di fare, individuando dei rischi per la tutela dei correntisti e contribuenti.

Con il provvedimento n. 276 del 30 luglio 2022 il Garante ha poi espresso parere favorevole rispetto al documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali predisposto dall’Agenzia delle Entrate, imponendo appunto la c.d. anonimizzazione del trattamento preliminare effettuato in occasione dei nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate sui conti correnti ed altre prescrizioni volte a massimizzare la trasparenza del trattamento dei dati.

In particolare, il Garante ha obbligato l’Agenzia delle Entrate ad effettuare la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del documento descrittivo della logica di funzionamento degli algoritmi utilizzati nello svolgimento delle attività di analisi del rischio nonchè della relativa informativa sul trattamento dei dati personali.

Le finalità dell’incrocio dei dati

I contenuti dei documenti pubblicati sul sito istituzionale hanno permesso di comprendere le finalità ed i metodi dei controlli che saranno effettuati i controlli dall’Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali siano le finalità che il procedimento attuato dovrà raggiungere, ossia:

  • permettere la valutazione dei comportamenti di spesa;
  • valutare l’entità degli scostamenti tra reddito dichiarato e uscite;
  • individuare l’evasione delle tasse.

L’Agenzia delle Entrate a tali fini potrà avvalersi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare i criteri di rischio utili a far emergere le posizioni da sottoporre a controllo o nei confronti delle quali avviare attività di stimolo dell’adempimento spontaneo.

I dati che verranno raccolti nel database alimentato dalle informazioni che le banche forniscono all’Agenzia delle Entrate costituiranno la base per l’individuazione dei soggetti a maggior rischio evasione.

L’individuazione verrà effettuata tramite un procedimento selettivo, per fasi, che dovrebbe scartare automaticamente i contribuenti con profili di rischio minimi e selezionare esclusivamente i contribuenti più esposti alla possibilità di controlli ed illeciti fiscali.

Il criterio di rischio fiscale

Come può l’Agenzia comprendere quindi quali siano i contribuenti con profili di rischio minimi?
Mediante l’individuazione e la valutazione del rischio fiscale.

I criteri di valutazione del rischio fiscale tengono conto di diversi fattori:

  • individuazione delle tipologie di pericolo di evasione/elusione
  • individuazione dei soggetti esposti al pericolo
  • stima dell’entità della esposizione
  • valutazione dei danni causabili dall’esposizione
  • valutazione della probabilità che si manifestino i danni.

In tale contesto, la definizione del criterio di rischio fiscale consente di isolare, all’interno della platea di riferimento, una o più sotto-platee, composte dai soli contribuenti in relazione ai quali, tramite l’uso dei modelli di analisi, risulta avverato, con un alto livello di probabilità, il rischio fiscale oggetto di indagine.

Ovviamente, possono esservi diverse tipologie di rischi fiscali, in relazione alle quali l’Agenzia darà corso a specifici processi di analisi.

Le dieci fasi del processo di analisi del rischio

L’analisi del rischio fiscale rientra in un processo organizzativo che, tramite modelli e tecniche di analisi deterministiche e stocastiche, utilizza le informazioni presenti nelle banche dati di cui dispone l’Agenzia delle Entrate per associare la probabilità di accadimento ad un determinato rischio fiscale.

L’analisi del rischio viene effettuata tramite le seguenti dieci fasi:

  1. individuazione della platea di riferimento;
  2. scelta delle basi dati;
  3. messa a disposizione delle basi dati;
  4. analisi della qualità;
  5. definizione del criterio di rischio;
  6. scelta del modello di analisi;
  7. verifica della corretta applicazione del modello e del criterio di rischio;
  8. estrazione e identificazione dei soggetti;
  9. test su un campione della sotto-platea di riferimento;
  10. predisposizione delle liste selettive.

Va precisato che gli esiti delle analisi non verranno utilizzati per l’emissione diretta di provvedimenti impositivi. Bensì per segnalare alle strutture di controllo i contribuenti che presentano un elevato livello di rischio.

Le strutture di controllo potranno, successivamente ed autonomamente, in base alle risultanze di ulteriori approfondimenti, decidere quali siano le posizioni rispetto alle quali attivare le singole istruttorie.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che durante tutto il processo di analisi verrà sempre garantita la presenza umana, al fine di evitare che le decisioni siano completamente automatizzate.

L’analisi dei dati

Altro tema di interesse tecnico è quello inerente il modelli di analisi applicato dall’Agenzia delle Entrate.

Deve infatti osservarsi che l’analisi del rischio basata sull’utilizzo dei dati contenuti nelle banche dati possa avvalersi di approcci metodologici differenti.
Per quanto qui di interesse, i metodi di analisi in esame sono i seguenti:

  • analisi deterministica
  • analisi probabilistica.

L’analisi deterministica è l’insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull’elaborazione di dati, riferiti ad uno o più contribuenti ovvero ad uno o più periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l’avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell’avvio dell’analisi.

L’analisi probabilistica è l’insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l’elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento ad un rischio fiscale noto.

E’ stato chiarito che l’analisi probabilistica – e quindi l’intelligenza artificiale – verrà utilizzata esclusivamente per corroborare gli esiti delle analisi deterministiche.
Pertanto, nessun contribuente potrà essere individuato come “fiscalmente rischioso” esclusivamente in base alle risultanze di un modello predittivo.

L’Agenzia delle Entrate ha indicato – ma solo a titolo di esempio – le informazioni che di volta in volta verranno interconnesse con il proprio Archivio; queste possano riguardare:

  • i dati dichiarativi
  • gli atti del Registro
  • i dati della fatturazione elettronica
  • i dati dell’invio telematico dei corrispettivi
Le verifiche sui conti correnti

Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate potranno essere effettuante anche sui conti correnti e sugli altri rapporti finanziari di cui un contribuente è titolare.

I nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate sui conti correnti avranno quindi ad oggetto le due sezioni di ogni rapporto in essere con le banche e gli altri istituti:

  • la sezione anagrafica
  • la sezione contabile.

La sezione anagrafica, oltre ai dati del titolare, contiene anche i dati delle altre differenti persone che possono effettuare disposizioni sulla base di deleghe o siano titolari di procure ad operare.

Per quanto riguarda la sezione contabile, l’Agenzia delle Entrate potrà attingere ai seguenti dati:

  • movimentazioni contabili in forma aggregata
  • saldo iniziale
  • saldo finale
  • valore medio di giacenza
  • operazioni c.d. “extra-conto”.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate avrà modo di analizzare, nel dettaglio, tutti i conti correnti esistenti in Italia e verificare l’eventuale sussistenza di elementi che possano permettere l’individuazione dei contribuenti da sottoporre a controlli ovvero che abbiano commesso illeciti fiscali.


Potete leggere la versione completa della informativa dell’Agenzia delle Entrate QUI →

Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico o l’avv. Riccardo Spreafico.

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