Coniuge tradito e richiesta dei danni all’amante

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Coniuge tradito e richiesta dei danni all’amante: un tema decisamente…piccante.

Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Padova (leggibile QUI →) ci offre la possibilità di far chiarezza su questi aspetti “di contorno” rispetto alle vicende centrali di un procedimento di separazione.

Il fatto

La vicenda prende spunto da una relazione extraconiugale tra un coniuge ed un dipendente della ditta di famiglia.
La travolgente passione spinge il coniuge a non nascondere in pubblico la propria attrazione per il dipendente-amante, che bacia ed abbraccia liberamente.
Tanto da indurre questi a mancare di rispetto all’altro coniuge, sminuendone la persona di fronte agli altri dipendenti e rivolgendosi nei suoi confronti in maniera denigratoria e dispregiativa.

Non solo.
L’amante avrebbe inoltre incitato il coniuge-datore di lavoro a non tollerare più che l’altro coniuge si intromettesse nella contabilità della società; e, successivamente, aveva deciso di dimettersi, attribuendo la decisione allo stress patito per il comportamento dell’altro coniuge.

Le dimissioni dell’amante e le richieste pressanti di questi, avevano infine indotto il coniuge ad allontanare dall’impresa di famiglia l’altro coniuge; che, a causa di tutte questi comportamenti, aveva accusato un grave malessere psicofisico.

Le questioni giuridiche

Per poter comprendere le affermazioni della giurisprudenza in materia è necessario chiarire quale siano i diritti di un coniuge che, ipoteticamente, possono essere lesi da una relazione extraconiugale.

I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio (art. 143 c.c.) hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia; quale, tipicamente, l’addebito della separazione.

La violazione di tali doveri può integrare infatti anche un illecito di natura civile, qualora cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti.
Lesione che potrà pertanto dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.
Ciò indipendentenmente dalla pronuncia di addebito in sede di separazione.

Il dovere di fedeltà

In caso di “tradimento”, il dovere coniugale che viene violato è quello della fedeltà.

La sua violazione – sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere per l’altro coniuge e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare – non comporta automaticamente il diritto del coniuge tradito ad ottenere un risarcimento.

Occorre invero che l’afflizione superi la soglia della tollerabilità. E si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell’altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto.
In genere, si concreta nella violazione del diritto alla salute; o della dignità personale e dell’onore.

Le responsabilità dell’amante

Compresi quali siano i diritti che possono essere lesi ed il fatto che il diritto di fedeltà sia un diritto personale di ciascun coniuge, è palese che l’amante non possa essere soggetto all’obbligo di fedeltà coniugale.
E pertanto non possa essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere; nè a risarcire gli eventuali danni patiti dal coniuge tradito.

Altre invero sono le responsabilità attribuibili all’amante.

Il diritto violato dal comportamento dell’amante, in genere, è quello alla dignità e all’onore del coniuge tradito. Più raramente quello della salute.
Ed in relazione a tali violazioni non può escludersi, in astratto, la configurabilità di una responsabilità a carico dell’amante.

Per incorrere in tal genere di responsabilità, l’amante deve aver leso con il proprio comportamento la salute o la dignità e l’onore del coniuge tradito.
Il comportamento può essere il più vario. Possono rilevare la diffusione pubblica (tramite i socials) di immagini oppure la pubblicazione di “stati” sui propri profili aventi ad oggetto la relazione extraconiugale.
Quello oggetto della sentenza del Tribunale di Verona riguardava la pubblica vanteria della propria conquista nel comune ambiente di lavoro. E, sempre in tale ambito, la denigrazione personale e professionale del coniuge tradito.

Ma tali comportamenti, di per sè soli, non sono sufficienti a costituire il diritto al risarcimento.

Il coniuge tradito dovrà anche provare il nesso causale tra la condotta dell’amante – sia essa dolosa o colposa – e il danno che questa gli ha prodotto.
Solo così potrà ottenere la condanna dell’amante al risarcimento dei propri danni.


Potete leggere il testo della sentenza del Tribunale di Padova QUI → e della Corte di cassazione QUI →.

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