Cassazione penale: è configurabile il tentativo del delitto di atti persecutori (cd. stalking)

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La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1943 del 18 Gennaio 2021, ha affermato che sia configurabile il tentativo del delitto di atti persecutori (cd. stalking).

L’affermazione deriva dalla considerazione del fatto che nel delitto previsto dall’art. 612 bis c.p., trattandosi di reato di evento, è logicamente e giuridicamente possibile che alla commissione della condotta, ossia degli atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare uno degli eventi tipici di cui alla norma (grave e perdurante stato di ansia e paura e/o timore di danni a sé stessa o a persona vicina e/o cambiamento delle proprie abitudini di vita), non segua l’effettiva causazione degli stessi.

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Segnaliamo che solo pochi giorni prima di questa sentenza, sempre la Quinta Sezione penale avesse chiarito che devono annoverarsi tra le condotte rilevanti per l’integrazione del delitto di cui all’art. 612 bis c.p.le ingiurie rivolte dall’agente alla persona offesa in specie in luoghi pubblici o alla presenza di terzi, qualora le stesse, considerate nel complesso, assumano consistenza, ripetitività ed incidenza tali da conferire loro una connotazione molesta, idonea a determinare, unitamente ad altre condotte aggressive contemplate dall’art. 612-bis cod. pen., uno degli eventi tipici del reato“.

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