Con la sentenza n. 19565/2020, la Seconda Sezione civile della Cassazione ha stabilito che “la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso del venditore può presumersi vessatoria quando il compenso non trovi giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore, essendo compito del giudice di merito valutare se una qualche attività sia stata posta in essere dal medesimo attraverso condotte propedeutiche e necessarie per la ricerca di soggetti interessati all’acquisto del bene.
Si presume vessatoria la clausola che consenta al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore, se quest’ultimo non conclude il contratto o recede dallo stesso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal primo il doppio della somma corrisposta ove sia egli a non concludere il contratto oppure a recedere.”
Il commento
Con la citata sentenza in tema di provvigioni, la Corte ha cercato di individuare “nuovi equilibri” nei rapporti tra professionisti e consumatori.
Il Collegio, in primo luogo, ha ritenuto che debbano considerarsi presuntivamente vessatorie le clausole che prevedono il diritto alla provvigione per il mediatore anche nel caso in cui il promissario venditore di un immobile receda dal contratto e non sia valutabile l’attività nelle more compiuta dal mediatore in favore (anche) del promissario acquirente.
E’ quindi presumibilmente vessatoria la clausola che attribuisce al mediatore un compenso in caso di recesso del venditore.
Tale presunzione di vessatorietà può essere superata dalla previsione nel contratto dell’obbligo in capo al mediatore di restituire il doppio delle somme versategli dal promissario acquirente nel caso in cui sia il professionista a non portare a termine il proprio mandato.
In tal caso, la previsione potrebbe superare la presunzione di vessatorietà.
Puoi leggere il testo della sentenza QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
(tona alla pagina delle notizie)